L’art. 1, co. 9 della richiamata L. n. 230/2005, nel testo modificato dall’art. 29, co.7 della l. n. 240/2010 recita: “9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, le universita’ possono altresi’ procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le universita’ formulano specifiche proposte al Ministro dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere , in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e’ proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. ”.
L’ultima parte della norma, dunque, fa carico al Ministero dell’Università dell’obbligo di concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, in tal modo scolpendo in capo al Dicastero un preciso e formale obbligo di provvedere all’espressione o alla negazione del nulla osta, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata. È dunque stabilito dalla norma anche un termine specifico, in assenza del quale si sarebbe comunque dovuto applicare il termine previsto in via generale e residuale dall’art. 2 della L. n. 241/1990.
Non appare dunque pertinente alla vicenda giuridica sottoposta allo scrutinio del Collegio, la giurisprudenza invocata dall’Ateneo nella relazione di servizio, orientamento ben noto al Collegio ed espresso anche dalla Sezione (cfr. ex multis da ult. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 giugno 2021, n.6701; T.A.R. Campania – Napoli , sez. VIII , 15 ottobre 2021, n. 6471; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 7 settembre 2020, n.9343 ), a stare al quale il rimedio e il meccanismo del silenzio inadempimento non è applicabile ove la situazione giuridica azionata dall’interessato non assuma consistenza di interesse legittimo ma di aspettativa di mero fatto, che l’Ateneo infondatamente ritiene doversi configurare nel caso di specie.
In punto di diritto rimarca al riguardo il Collegio che la chiamata diretta dei professori universitari che abbiano conseguito presso Università estere la qualifica di professori associati o ordinari, contemplata dall’art. 1, comma 9 della L. n. 240/2005, non ritaglia una sfera di assoluta libertà ovvero discrezionalità a favore delle Università nel procedimento preordinato al compimento di tale modalità di reclutamento, in quanto l’additata sfera di discrezionalità è ravvisabile solo nella fase iniziale, ossia nella decisione di deliberare o meno se ricorrere ad attivare la chiamata diretta. In tale fase originaria l’Ateneo gode di discrezionalità nell’an, ma solo fintanto che non l’abbia esercitata in senso affermativo deliberando l’attivazione della procedura di chiamata mediante l’assunzione della proposta da parte del dipartimento interessato e la successiva approvazione ad opera del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Una volta che l’Università abbia approvato la proposta del dipartimento, ha consumato il suo potere di scelta e si è posta in una condizione di autovincolo, nella quale non residuano più margini di discrezionalità o libertà, salvo, more solito, il potere di esercizio dello ius poenitendi, che come noto richiede l’assolvimento di precisi oneri motivazionali e la sussistenza ed esternazione di prevalenti ragioni di pubblico interesse che circondano l’esercizio dell’autotutela decisoria dell’Amministrazione.
Ebbene, una volta disposta la chiamata diretta, ecco che la situazione soggettiva del professore nei cui confronti la chiamata è stata attivata e formalizzata dall’Ateneo, si trasforma da aspettativa di mero fatto in interesse legittimo, differenziato, qualificato dalla norma di cui all’art. 1, co.9, L. n. 230/2005 e tutelato dall’ordinamento mediante tutte le azioni giurisdizionali contemplate e, nel caso di specie, mediante la richiesta di declaratoria e conseguente annullamento del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 marzo 2022, n. 2579
Chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero - Art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005
N. 02572/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11104/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11104 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi G. D'[#OMISSIS#] – Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ricorso avverso silenzio rifiuto relativamente a proposta di nomina in qualità di professore ordinario ex art. 1 c. 9, primo capoverso L. 230/2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi G. D'[#OMISSIS#] – Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dalla premessa in fatto del ricorso e dalla ricostruzione della vicenda effettuata dall’Università di Chieti e Pescara “[#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#]” con relazione prodotta il 19 gennaio 2022 emerge quanto segue.
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2021 il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Università degli Studi “G. d'[#OMISSIS#]” di Chieti – Pescara nel procedimento di chiamata diretta ex art.1 comma 9 primo periodo della L. n. 230 del 4 novembre 2005 – come modificato dal comma 7 dell’art. 29, L. 30 dicembre 2010, n. 240 non concluso, con condanna all’adozione del provvedimento richiesto, oltre al risarcimento del danno da ritardo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertata l’illegittimità del silenzio/inadempimento del Ministero resistente ordinarsi al medesimo di provvedere in ordine all’istanza formulata dal ricorrente e di concludere per la parte di competenza il procedimento concernente la chiamata dello stesso in qualità di professore ordinario da parte dell’Università “G. D'[#OMISSIS#]”, emettendo il prescritto provvedimento , anche disponendo se del [#OMISSIS#] la nomina di un Commissario ad acta.
1.1. Il ricorrente è uno studioso italiano, impegnato come ricercatore all'[#OMISSIS#] dal 2002, che ha ricoperto il ruolo di Full Professor dal 1 settembre 2018 presso la Dalian Maritime University (China) come Professore di I Fascia per il SSD IU/06 Diritto Della Navigazione e dei Trasporti – S.C. 12/E3- Diritto dell’Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione.
Con delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali del 26 settembre 2019 e del 16 dicembre 2019 della resistente Università (All.2 produz. Università di Chieti Pescara) è stata approvata la proposta di chiamata diretta del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] secondo i criteri stabiliti dall’art.1 comma 9 della L.n.230 del 4 novembre 2005 ; una volta acquisito dettagliato curriculum ad integrazione dell’istruttoria (All.3 produz.cit.), in ragione d’urgenza, la suddetta proposta è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione [#OMISSIS#] seduta del 17 dicembre 2019 (All.4 produz. cit.).
In particolare, con la citata delibera n.518 del 17.12.2019, la analitica proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali concernente la chiamata diretta del [#OMISSIS#], previa ricognizione dell’esigenza didattica da soddisfare; della disponibilità e della copertura del [#OMISSIS#] di Ateneo indicandosi altresì i capitoli a valere dei quali si poteva far fronte all’onere economico derivante dall’assunzione del ricorrente; della valutazione delle sue esperienze didattiche all’[#OMISSIS#], veniva approvata ovvero autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del citato Ateneo con la richiamata delibera n. 518/2019.
1.2.Con successiva co nota prot.n. 95358 del 19 dicembre 2019 l’Ateneo ha trasmesso al MUR la suindicata proposta di chiamata – come detto, approvata dal CDA dell’Università – inserendo la stessa sul [#OMISSIS#] dedicato PROPER (All.05); con altra nota prot.n.13907 del 27 febbraio 2020 è stata inviata al MUR la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] relativa alla carica ricoperta in qualità di Professore Ordinario presso la Dalian Maritime University ed è stata inserita nel [#OMISSIS#] PROPER unitamente al certificato rilasciato dalla suddetta università in data 2 marzo 2020 (AII.6 produz. cit).
Successivamente, con nota acquisita al protocollo generale di Ateneo al n.23980 del 21 aprile 2020 il MUR ha comunicato i nominativi dei componenti della Commissione ASN 12/E3 per la valutazione della proposta di chiamata diretta di che trattasi (AII.7 produz. cit) e con nota prot.n.46732 del 30 luglio 2020 indirizzata al MUR, l’Ateneo ha provveduto a sollecitare riscontro alla proposta di chiamata diretta (All.08). Inoltre, con estratto del verbale del 16 gennaio 2020, trasmesso con nota prot.n.3343 del 20 gennaio 2020, il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole alla proposta di chiamata diretta (AII.9 produz. cit.) così come il Senato Accademico con delibera del 21 gennaio 2020 (All.10, produz. cit.).
1.3. Il ricorrente, stante l’inerzia del MUR e conseguentemente dell’Università a completare la procedura di chiamata diretta, ha notificato al dicastero e all’Ateneo, apposita diffida in data 30 giugno 2021, a definire il procedimento di chiamata (Doc. 2 produz. ricorrente).
Perdurante il silenzio, con il ricorso in trattazione il ricorrente chiede che se ne accerti l’illegittimità e si ordini all’Amministrazione di provvedere alla adozione del provvedimento conclusivo.
Domanda altresì il riconoscimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, L. n. 241/1990.
1.4. Si è costituito il MUR con m memoria di stile dell’Avvocatura di Stato che ha poi depositato il 19.1.2022 la richiamata relazione dell’Area affari legali dell’Ateneo.
1.5. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 26 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.
3. Ritiene il Collegio che sia predicabile [#OMISSIS#] fattispecie l’intervenuta formazione del silenzio inadempimento, il quale si è anche formato, determinando la fondatezza del ricorso che va pertanto accolto.
3.1. Va osservato che non è esatto quanto afferma l’Università [#OMISSIS#] richiamata relazione di servizio in ordine all’inconfigurabilità del meccanismo rimediale del silenzio – inadempimento di cui all’art. 31 e all’art 117 c.p.a. per la asserita qualificabilità della posizione giuridica del ricorrente come aspettativa di mero fatto e non già come interesse legittimo differenziato e qualificato.
Il prisma normativo di riferimento depone infatti in senso contrario, disegnando un preciso obbligo di provvedere in capo al Mur sulla proposta di chiamata diretta del docente, una volta che la stessa sia deliberata nelle prescritte forme dall’Ateneo interessato. La [#OMISSIS#] di fonte primaria, costituita dall’art. 1, co. 9 della L. n. 230/2005 come modificato dall’art. 29, co. 7 della c.d. Legge [#OMISSIS#], n. 240/2010 differenzia, infatti, la posizione del docente aspirante rispetto all’interesse indifferenziato della generalità dei consociati e lo qualifica, prendendo direttamente in considerazione la posizione stessa. Nel che risiede, per incontrastata sistemazione dottrinaria ed elaborazione giurisprudenziale, la definizione dogmatica della situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva costituita dall’interesse legittimo.
Invero, l’art. 1, co. 9 della richiamata L. n. 230/2005, nel testo modificato dall’art. 29, co.7 della l. n. 240/2010 e vigente alla data del 31.12.2019, epoca di adozione della delibera del CdA dell’Università resistente n. 518 del 17 dicembre 2019, recita: “9. Nell’ambito delle relative disponibilità di [#OMISSIS#] e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'[#OMISSIS#] o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di [#OMISSIS#], le universita’ possono altresi’ procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le universita’ formulano specifiche proposte al Ministro dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il [#OMISSIS#] osta alla nomina, previo parere , in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e’ proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. ”.
L’[#OMISSIS#] parte della [#OMISSIS#], dunque, fa carico al Ministero dell’Università dell’obbligo di concedere o rifiutare il [#OMISSIS#] osta alla nomina, in tal modo scolpendo in capo al Dicastero un preciso e formale obbligo di provvedere all’espressione o alla negazione del [#OMISSIS#] osta, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata.
Tale commissione, che [#OMISSIS#] specie, dalla ricostruzione degli atti effettuata [#OMISSIS#] riportata relazione dell’Ateneo prodotta il 19.1.2022 risulta essere stata appositamente nominata e investita dell’’obbligo di espressione del parere de quo, deve formularlo entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo.
È dunque stabilito dalla [#OMISSIS#] anche un [#OMISSIS#] specifico, in assenza del quale si sarebbe comunque dovuto applicare il [#OMISSIS#] previsto in via generale e residuale dall’art. 2 della L. n. 241/1990.
3.2. Non appare dunque pertinente alla vicenda giuridica sottoposta allo scrutinio del Collegio, la giurisprudenza invocata dall’Ateneo [#OMISSIS#] relazione di servizio, orientamento ben noto al Collegio ed espresso anche dalla Sezione (cfr. ex multis da ult. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 giugno 2021, n.6701; T.A.R. Campania – Napoli , sez. VIII , 15 ottobre 2021, n. 6471; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 7 settembre 2020, n.9343 ), a stare al quale il [#OMISSIS#] e il meccanismo del silenzio inadempimento non è applicabile ove la situazione giuridica azionata dall’interessato non assuma consistenza di interesse legittimo ma di aspettativa di mero fatto, che l’Ateneo infondatamente ritiene doversi configurare nel [#OMISSIS#] di specie.
3.3. In punto di diritto rimarca al riguardo il Collegio che la chiamata diretta dei professori universitari che abbiano conseguito presso Università estere la qualifica di professori associati o ordinari, contemplata dall’art. 1, comma 9 della L. n. 240/2005, non ritaglia una sfera di assoluta libertà ovvero discrezionalità a favore delle Università nel procedimento preordinato al compimento di tale modalità di reclutamento, in quanto l’additata sfera di discrezionalità è ravvisabile solo [#OMISSIS#] fase iniziale, ossia [#OMISSIS#] decisione di deliberare o meno se ricorrere ad attivare la chiamata diretta. In tale fase originaria l’Ateneo gode di discrezionalità nell’an, ma solo fintanto che non l’abbia esercitata in senso affermativo deliberando l’attivazione della procedura di chiamata mediante l’assunzione della proposta da parte del dipartimento interessato e la successiva approvazione ad opera del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Una volta che l’Università abbia approvato la proposta del dipartimento, ha consumato il suo potere di scelta e si è posta in una condizione di autovincolo, [#OMISSIS#] quale non residuano più margini di discrezionalità o libertà, [#OMISSIS#], more [#OMISSIS#], il potere di esercizio dello ius poenitendi, che come noto richiede l’assolvimento di precisi oneri motivazionali e la sussistenza ed esternazione di prevalenti ragioni di pubblico interesse che circondano l’esercizio dell’autotutela decisoria dell’Amministrazione.
3.4. Ebbene, una volta disposta la chiamata diretta, ecco che la situazione soggettiva del professore nei cui confronti la chiamata è stata attivata e formalizzata dall’Ateneo, si trasforma da aspettativa di mero fatto in interesse legittimo, differenziato, qualificato dalla [#OMISSIS#] di cui all’art. 1, co.9, L. n. 230/2005 e tutelato dall’ordinamento mediante tutte le azioni giurisdizionali contemplate e, nel [#OMISSIS#] di specie, mediante la richiesta di declaratoria e conseguente annullamento del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento.
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è fondato e va dunque accolto nei termini e modi che seguono.
4. Ritiene invece il Collegio che la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. n. 241/1990, formulata dal ricorrente, va ricondotta al paradigma generale di cui all’art. 2043 c.c. con conseguente necessità di assolvimento da parte dell’interessato dell’onere della prova degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito, dell’an e del quantum e la risarcibilità va altresì esclusa allorché, come nel [#OMISSIS#] di specie, allo scadere del [#OMISSIS#] a provvedere l’inerzia non sia qualificata dal legislatore come ipotesi di silenzio significativo (assenso).(cfr sul punto, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 12 novembre 2021, n.11673; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I , 9 novembre 2021, n. 11507; T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 4 0ttobre 2021, n. 6208).
Da quanto illustrato consegue quindi che: 1) l’Università di Chieti – Pescara si è adoperata ad adottare gli atti di sua competenza e non residua in capo alla medesima altro obbligo o onere, dovendo la medesima soltanto attendere (oltre a poter sollecitare) l’adozione o la reiezione dell’atto di [#OMISSIS#] osta da parte del MUR;
2) il MUR è tenuto ad assumere l’atto, positivo o negativo, recante la concessione ovvero in alternativa il diniego del predetto [#OMISSIS#] osta;
3) la commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, è l’organismo maggiormente obbligato a pronunciarsi [#OMISSIS#] vicenda procedimentale all’esame del Collegio, atteso che tale commissione risulta essere stata nominata ed investita della formulazione del parere;
4) una volta che la commissione anzidetta abbia formulato il suo parere e lo abbia trasmesso al Mur, questi è obbligato a pronunciarsi sul [#OMISSIS#] osta; il [#OMISSIS#] di trenta giorni che la [#OMISSIS#] concede alla Commissione in questione è abbondantemente elasso, di talché deve affermarsi che la stessa versa in conclamata situazione omissiva;
5) una volta che il Mur, sulla scorta del parere della commissione, abbia concesso o negato il prescritto [#OMISSIS#] osta, riaffiora l’obbligo di provvedere in capo all’Università di Chieti Pescara, in senso, rispettivamente, positivo ovvero negativo.
4. Il ricorso va pertanto accolto dovendosi ordinare al Mur di esprimersi sul richiesto [#OMISSIS#] osta alla chiamata diretta del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel [#OMISSIS#] di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della presente Sentenza da parte del ricorrente (e di comunicarlo nei successivi 5 giorni all’Università richiedente), a tal fine debitamente sollecitando la nominata commissione ad esprimere il proprio parere con la massima celerità, essendo il relativo temine di trenta giorni ad essa concesso dalla legge, abbondantemente spirato.
Va altresì ordinato all’Università di Chieti Pescara “[#OMISSIS#] d’[#OMISSIS#]”, non appena ricevuto dal MUR il provvedimento di rilascio ovvero di diniego del [#OMISSIS#] osta, di provvedere celermente a concludere la procedura di chiamata del ricorrente nei successivi 10 (dieci) giorni.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo e [#OMISSIS#] poste solo a carico del Mur.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alle Amministrazioni indicate in motivazione di concludere il procedimento di chiamata diretta del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nei modi e nei termini precisati in motivazione.
Condanna il MUR a corrispondere al ricorrente lle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2022