TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 11508

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione

Data Documento: 2019-10-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Dalla lettura del comma 2, art. 4 del DM 29 luglio 2016, n. 602 , alla luce del canone ermeneutico dell’ ubi voluit dixit, la disposizione citata include ogni pubblicazione scientifica classificabile come “articolo in rivista”; non vi è, infatti, alcuna specificazione da parte del MIUR o dell’ANVUR, diretta a distinguere tra “articolo in rivista” e “nota a sentenza”;

Contenuto sentenza

N. 11508/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06281/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Detto “Massimo” [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Piciocchi e [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via F. [#OMISSIS#] n. 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione A.S.N., [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Crovato non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento (di cui non si conoscono gli estremi, pubblicato sul sito del Ministero il 6.4.2016) con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha negato al Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] detto “Massimo” l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia – settore concorsuale 12/D2 “Diritto Tributario”, richiesta con domanda n. progr. 11322 nell’ambito della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/D – IUS/12 – Diritto Tributario”, indetta con Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1532 del 29 luglio 2016;
– dell’atto (di cui pure non si conoscono gli estremi) con il quale la Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D – IUS/12 – Diritto Tributario, nominata con Decreto Direttoriale n. 2388 del 30.10.2016, composta dal Prof. Angelo Contrino, Prof. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Prof. [#OMISSIS#] Randazzo, Prof. [#OMISSIS#] Tinelli e costituita presso l’Università degli Studi di Milano, in Milano, Via San [#OMISSIS#] 12, ha espresso giudizio negativo all’abilitazione scientifica nazionale del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] detto “Massimo” (doc. n. 1);
– del giudizio collegiale della predetta Commissione e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (doc. n. 1);
– di tutti gli atti del procedimento e, segnatamente, dei verbali della Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D – IUS/12 – Diritto Tributario, nominata con Decreto Direttoriale n. 2388 del 31.10.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; e, in particolare, (i) del verbale n. 1 del 15.10.2016 (doc. n. 2); (ii) del verbale n. 2 del 06.12.2016 (doc. n. 3); (iii) del verbale n. 3 del 15.12.2016 (doc. n. 4); (iv) del verbale n. 4 del 20.12.2016 (doc. n. 5); (v) del verbale n. 5 del 18.01.2017 (doc. n. 6); (vi) del verbale n. 6 del 20.02.2017 (doc. n. 7); (vii) del verbale n. 7 del 28.02.2017 (doc. n. 8); (viii) della relazione riassuntiva dell’01.03.2017(doc. n. 9); (xii) di tutti gli allegati ai predetti verbali;
– del decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
– del decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, con il quale è stata avviata la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
– delle domande presentate dai professori ordinari in servizio presso le università italiane per la partecipazione alla procedura di formazione della commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 – DIRITTO TRIBUTARIO;
– della trasmissione all’ANVUR della lista degli aspiranti commissari di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del d.d. 1531 del 2016, e della predetta lista stessa;
– della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 21 ottobre 2016, n. 145, con la quale l’Agenzia ha proceduto, relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore concorsuale 12/D2 – DIRITTO TRIBUTARIO, all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’articolo 6, comma 1, del d.d. n. 1531 del 2016;
– della nota del Presidente dell’ANVUR 25 ottobre 2016, n. 3074, con la quale l’Agenzia ha comunicato l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari che hanno presentato domanda ai sensi del d.d. 1531 del 2016 e la successiva integrazione comunicata con nota del 28 ottobre 2016, n. 3161;
– della lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/D2 – DIRITTO TRIBUTARIO di sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale;
– dell’esito dei sorteggi tenutisi in data 31 ottobre 2016 per l’individuazione dei membri della commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 – DIRITTO TRIBUTARIO;
– del Decreto direttoriale n. 2388 del 31 ottobre 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante la nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario (art. 8, comma 1, d.d. n. 1531/2016 (doc. n. 10)
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con la procedura quand’anche non conosciuto ivi compresi, se ed in quanto possa occorrere, degli atti abilitativi conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, prof. [#OMISSIS#] (detto “Massimo”) [#OMISSIS#], dottore commercialista e professore straordinario di Diritto Tributario presso l’ “Universitas Mercatorum”, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il conseguimento delle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/D2, settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 1532 del 29.7.2016. L’esito della procedura è stato sfavorevole al candidato, avendo espresso, nei suoi confronti, giudizio di inidoneità alle funzioni di professore di I fascia tutti e cinque i commissari.
Avverso i giudizi impugnati, il prof. [#OMISSIS#], con atto notificato al MIUR in data 5.6.2017 e depositato il successivo giorno 4.7.2017, ha proposto ricorso deducendo cinque articolati motivi che investono diversi aspetti della procedura a partire dalla composizione della Commissione giudicatrice (ritenuta illegittima nella sua costituzione, per carenza dei requisiti di qualificazione in capo ad uno dei componenti), per poi giungere a contestare la motivazione dei giudizi negativi formulati, ritenuta erronea in punto di fatto, oltre che incompleta, contraddittoria, irragionevole e infondata (vedi al riguardo il quarto ed il quinto motivo di gravame). Questi, in estrema sintesi, i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso (che si diffonde lungamente per circa 74 pagine), ai fini dell’annullamento degli atti in epigrafe impugnati:
1) Nullità e/o annullabilità della procedura concorsuale. Insussistenza dei requisiti legali in capo al componente della commissione Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Inidoneità del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a svolgere la funzione di Commissario nella procedura di abilitazione de qua. Illegittimità del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2388 del 31.10.2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, Decreto 7 giugno 2016, n. 120. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato E, Decreto 7 giugno 2016, n. 120. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. h), l 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 3, 4, 5, DPR 4 aprile 2016, n. 95. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 29 luglio 2016, n. 120;
2) Genericità ed imprecisione dei verbali. Omessa indicazione dell’attività valutativa svolta dalla Commissione. Omessa identificazione dei candidati valutati nel corso di ciascuna seduta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, del Decreto Direttoriale n. 1532/2016. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, del Decreto Direttoriale n. 1532/2016. Mancata allegazione dei giudizi individuali e collegiali ai verbali della procedura. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere;
4) Contraddittorietà e perplessità della motivazione dei giudizi individuali e collegiali. Affermazione dell’idoneità del candidato [#OMISSIS#] alle funzioni di professore di seconda fascia, ma non a quelle di prima fascia. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
5) Difetto di motivazione. Illegittimità, infondatezza, genericità, apoditticità, incompletezza del “Giudizio collegiale” della Commissione e dei “Giudizi individuali” dei singoli Commissari. Difetto di motivazione del “Giudizio collegiale” della Commissione e dei “Giudizi individuali” dei singoli Commissari. Omessa valutazione di tutti gli scritti presentati dal Candidato prof. [#OMISSIS#]. Infondatezza ed illegittimità delle ragioni pretesamente ostative all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Manifesta irragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, par condicio, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogica e contraddittoria disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, affermando, in primo luogo, la piena qualificazione scientifica del prof. [#OMISSIS#] al fine di assumere la veste di commissario ASN nel settore del Diritto Tributario, alla luce di quanto documentato dall’ANVUR nell’ampia relazione allegata (sub 4). Il MIUR, sotto i restanti profili, difende l’operato della Commissione che, a suo avviso, ha osservato e applicato i criteri valutativi di cui al D.M. n. 120 del 2016, così come precisati dalla stessa Commissione nella sua riunione preliminare.
Parte ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive in corso di causa.
Quindi il prof. [#OMISSIS#], con atto denominato “procura speciale”, dallo stesso sottoscritto con firma autenticata dal difensore – atto depositato il giorno prima dell’udienza di merito – ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di risarcimento proposta nella presente causa, riservandosi di proporla autonomamente in un separato giudizio.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2019 il Collegio, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene di esaminare “in primis” il primo motivo, ciò non solo per seguire l’ordine espositivo del ricorrente, ma anche per la priorità logico-giuridica che assume la censura in quanto afferente al dedotto vizio costituivo che renderebbe illegittima la stessa composizione della Commissione, per la presenza al suo interno di un commissario (il prof. [#OMISSIS#]) che non raggiungerebbe i necessari valori-soglia indicativi dei prescritti livelli di produttività scientifica, complessivamente richiesti dal D.M. n. 120/2016 (v. art. 8, comma 1, lett. c) D.M. 120/2016), in quanto tra gli articoli in rivista al suo attivo non si sarebbero dovute conteggiare (come invece è stato fatto) le cc.dd. “note a sentenza” che, a dire del ricorrente, non avrebbero la “dignità” di veri e propri lavori scientifici.
Al riguardo parte ricorrente sottolinea che fu proprio l’ANVUR, Agenzia pubblica a ciò deputata, ad avere escluso, in occasione della tornata ASN 2012, questa tipologia di prodotti dal novero di quelli rilevanti al fine di poter comprovare la qualificazione scientifica di candidati e aspiranti commissari (vedi delibera ANVUR n. 50 del 2012).
Il Collegio, condividendo quanto esposto nella relazione ANVUR allegata dal MIUR (doc. 4 res. dep. 26.7.2017), osserva quanto segue:
i. l’art. 4 del D.M. 29 luglio 2016 n. 602, rubricato “Definizione dei prodotti ammissibili ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati e gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale”, ha previsto al comma 2 che “Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, previa certificazione nella domanda dell’autenticità e della collocazione editoriale e temporale dei prodotti scientifici a cura degli interessati, considerando una sola volta ciascun prodotto, se pubblicato in più sedi e con più modalità. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:
a) INDICATORE 1: “numero articoli e contributi”: articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN). Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno; b) omissis…”;
ii. nella Tabella n. 4 allegata al citato DM (relativa ai valori soglia dei commissari per i settori non bibliometrici) sono fissati i valori soglia, tra l’altro, anche per il settore concorsuale 12/D2 “Diritto tributario” e segnatamente per tutti e 3 gli indicatori su citati:
– “numero articoli e contributi 10 anni” : 27
– “numero articoli classe A 15 anni” : 9
– “numero Libri 15 anni” : 2.
iii. dalla lettura del comma 2, art. 4 del DM 602 del 2016, alla luce del canone ermeneutico dell’ ubi voluit dixit, la disposizione citata include ogni pubblicazione scientifica classificabile come “articolo in rivista”; non vi è, infatti, alcuna specificazione da parte del MIUR o dell’ANVUR, diretta a distinguere tra “articolo in rivista” e “nota a sentenza”;
iv. ciò corrisponde anche alla tradizione giuridica e dottrinaria che vede nelle note a sentenza dei commenti più o meno ampi a pronunce giurisprudenziali, diretti a collocare queste ultime in un più ampio contesto teorico e pratico, con analisi dei risvolti e delle conseguenze che dalla pronuncia commentata possano derivare rispetto ad un uno o più istituti giuridici (sostanziali e/o processuali); per questo le “note” vengono ricondotte alla categoria degli articoli su rivista, secondo la condivisa accezione del termine (non si comprende cosa altro possa essere una nota a sentenza pubblicata su una rivista giuridica, peraltro di preminente rilievo nazionale); le note debbono quindi essere considerate come una “species” nell’ambito del più ampio “genus” degli articoli su riviste scientifiche;
v. contrariamente a quanto accaduto nel 2012, dove in effetti la delibera ANVUR n. 50 del 2012 dettava un trattamento peculiare per le “note a sentenza”, nelle successive delibera dell’ANVUR e, soprattutto, nella sopracitata delibera relativa alla tornata 2016 per cui è causa, l’Agenzia non ha più ritenuto di dettare disposizioni dirette ad escludere “a priori” questa tipologia di pubblicazioni dipendendo l’annoverabilità o meno delle note a sentenza tra contributi scientifici dalla loro natura formale e contenutistica;
vi. correttamente pertanto il Prof. [#OMISSIS#] ha potuto conteggiare le proprie note a sentenza tra le pubblicazioni scientifiche rilevanti ai fini del superamento dell’indicatore “articoli in rivista e contributi in volume” (senza contare che delle n. 16 note a sentenza da questi dichiarate, ben 15 sono state pubblicate in riviste di Classe A).
Con riguardo, più in generale, al problema della qualificazione richiesta agli aspiranti commissari il Collegio non può che ribadire, anche nella vigenza del “nuovo” decreto ministeriale sui criteri (D.M. n. 120 del 2016) il suo tradizionale orientamento secondo cui “l’art. 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 richiede che gli aspiranti commissari presentino un curriculum coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza, ossia alla luce di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR, così come accade per la valutazione di opere e titoli degli abilitandi;
– l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2012 (Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) ribadisce che “Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda”;
– la richiesta “coerenza” non significa coincidenza di qualificazione tra esaminatori e candidati, bensì afferenza dei titoli posseduti dagli aspiranti commissari alle tematiche proprie del settore, e, inoltre, non equivale ad “identità”, in quanto il legislatore ha inteso attribuire adeguati margini di manovra all’atto di normazione secondaria, autorizzandolo alla modulazione di criteri e parametri per la valutazione degli aspiranti commissari ed ammettendo, in modo ragionevole, scostamenti e differenziazioni, tra questi ultimi e quelli da riferire invece ai candidati all’abilitazione nazionale e da definire mediante l’apposito decreto ministeriale.
Pertanto, l’impugnato art. 8, comma 3, del D.M. 76/2012 risulta rispettoso del parametro normativo di riferimento, anche sotto il profilo del non aggravio dell’attività amministrativa, posto che l’appartenenza al ruolo dei professori ordinari presuppone l’avvenuto superamento di procedure selettive, e dunque garantisce la qualificazione dei futuri commissari.
Mentre il superamento delle c.d. mediane è utile ad attestare la continuità temporale della produzione scientifica degli aspiranti commissari….” (ex multis TAR Lazio, III, 22/12/2016 n. 12760).
Il primo motivo, per tutto quanto precede, va respinto.
2. – Venendo ora all’esame dei motivi afferenti alla motivazione del giudizio (quarto e quinto), il Collegio muove dal rilievo che, nella fattispecie all’odierno vaglio, la Commissione ha preso atto del raggiungimento, da parte del candidato, di tutti e tre i valori-soglia di cui all’Allegato C al D.M. 7 giugno 2016, n. 120, i quali hanno carattere oggettivo e sono indicativi del rilevante impatto della produzione scientifica del ricorrente nella comunità scientifica di riferimento, atteso che, ai sensi dell’Allegato D citato (punti 2 e 3), con riguardo al settore concorsuale “de quo” (che rientra tra quelli “non bibliometrici”) “2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;
c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all’articolo 5, comma 5.”.
Gli indicatori di produttività scientifica del ricorrente (169 pubblicazioni totali, 77 articoli in riviste di classe A, 5 monografie) erano ampiamente al di sopra dei valori soglia stimati dall’ANVUR e si collocavano tra i più elevati in assoluto tra quelli posseduti da tutti i partecipanti alla procedura idoneativa (i valori esibiti dal ricorrente si sono rivelati, invero, anche più alti di quelli posseduti dai commissari).
Del pari, sulla base dei criteri fissati dall’art. 5 D.M. 120 cit. e della selezione preliminare dei titoli rilevanti, effettuata dalla Commissione nella sua prima riunione (vedi Verbale n. 1 del 15.10.2016, doc. 2 ric.), è stata pienamente positiva anche la valutazione dei titoli, posseduti dal ricorrente in misura uguale al minimo prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. b), cit. che richiede il possesso di “almeno tre titoli” tra quelli selezionati da ciascuna Commissione, ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica.
3. – Tuttavia la valutazione finale, come visto, è stata negativa in quanto, non è stata ritenuta adeguata la qualità delle pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base di un complessivo percorso argomentativo nel quale non mancano diversi apprezzamenti positivi sulla produzione scientifica del ricorrente, come risulta dal giudizio collegiale, nella parte che di seguito si trascrive (doc. 1 ric.):
“Le pubblicazioni sono tutte coerenti con il settore concorsuale e la produzione risulta continua nel tempo. Quanto alla collocazione editoriale, le monografie risultano pubblicate, in netta prevalenza, in collane universitarie; i saggi sono stati accolti in riviste di settore di “classe A” e in opere collettanee scientifiche di rilievo anche internazionale. La monografia dal titolo “L’oggetto dell’IRAP” affronta il tema con adeguato inquadramento sistematico, offrendo un’informazione completa ed approfondita, ma acritica e priva di originalità. Anche nell’opera più ambiziosa (Il principio di inerenza nel diritto tributario, Milano, Giuffrè, 2009) sembrano confermarsi tali limiti dell’approccio scientifico, prevalendo la cura al richiamo di orientamenti di prassi, piuttosto che il tentativo di inquadramento sistematico dell’istituto esaminato, nonostante la presenza di contributi teorici sul tema che avrebbero potuto guidare una organica ricostruzione scientificamente valida.
La monografia “Fondi pensione e TFR. Profili giuridici e disciplina tributaria” si lascia apprezzare per il fatto di essere uno dei pochi lavori monografici che tenta di sistematizzare, con buoni risultati, un tema tanto complesso e poco indagato dalla dottrina tributaria. La monografia dal titolo Il sistema tributario italiano. Principi istituzionali (2013) è opera di pregio per la laboriosità della trattazione e la vastità dei temi affrontati, ma è improntata ad una visione spiccatamente professionale dei problemi trattati, il piglio è quello manualistico, e pertanto risulta nel complesso priva sia di rigore metodologico che di elementi di novità positivamente apprezzabili.
Particolarmente meritevoli, tra i saggi, quelli dal titolo “Il nuovo regime tributario delle perdite su crediti nel segno del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio”, “Il regime assicurativo e tributario riservati ai rischi catastrofali”, “La stabile organizzazione ed il suo fondo di dotazione: le (numerose) eccezioni di legittimità costituzionale e di incompatibilità comunitaria” e “Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la nullità conseguente al mancato riscontro alle osservazioni dei contribuenti”, che si lasciano apprezzare per rigore di metodo, approccio critico, conoscenza delle molteplici fonti e spunti di originalità.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità dei Commissari ritiene che…”
4. – Il Collegio ritiene fondate le censure con cui il ricorrente deduce, nel quarto e nel quinti motivo, l’incongruità e la contraddittorietà del giudizio della Commissione, che è pervenuta ad un giudizio immotivatamente negativo, senza adeguatamente spiegare il prevalere di elementi negativi di valutazione rispetto a quelli positivi che pure risultano ampiamente esposti anche per le pubblicazioni (vedi sopra), tanto nel giudizio collegiale finale, quanto nei giudizi individuali espressi dai cinque commissari. In particolare nel giudizio del prof. Contrino si apprezzano, rispetto alle quattro monografie presentate: “rilevante sforzo ricostruttivo, spunti di originalità, risultati apprezzabili” nella monografia in tema di IRAP; “padronanza della materia” nel libro sul tema della “inerenza nel sistema delle imposte sui redditi…”; analoghi apprezzamenti sulla monografia in tema di “fondi pensione”.
Nel caso di specie, di fronte ad un candidato che, oltre ad essere “in regola” con i titoli, esibiva indicatori di produttività di eccezionale valore, la Commissione avrebbe dovuto ben specificare le ragioni per cui ha ritenuto preponderanti, in merito alle pubblicazioni, gli elementi negativi di valutazione rispetto a quelli favorevoli, nonostante l’evidenza dei molti elementi di valore (all’apparenza prevalenti) affermati dalla stessa Commissione nel giudizi collegiale e il giudizio sostanzialmente positivo dato da almeno uno dei commissari (contraddittoriamente pervenuto ad esito negativo nel suo giudizio individuale).
5. – Tale peculiare onere motivazionale si giustificava, nel caso concreto in esame, in ragione del fatto che il candidato, dimostrando il brillante superamento di tutte e tre le mediane di settore, dimostrava così, oggettivamente, un significativo impatto della sua produzione scientifica nel settore concorsuale di riferimento.
In effetti, sulla base di tali premesse (ampio superamento delle mediane, possesso di altri titoli in misura più che adeguata), all’interno di un giudizio che, ai sensi del D.M. n. 120 del 2016, deve essere la risultante di tre componenti (almeno n. 2 mediane + almeno n. 3 titoli + un congruo numero di pubblicazioni di elevato livello qualitativo) – le quali concorrono tutte alla definizione della maturità scientifica del candidato – la non abilitazione del dott. [#OMISSIS#] poteva fondarsi unicamente su di un giudizio negativo sulle pubblicazioni, a condizione che la maggioranza della Commissione le avesse motivatamente ritenute di non elevato livello qualitativo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’Allegato B al D.M. n. 120/2016, “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Tuttavia, nei giudizi dei singoli commissari espressisi negativamente, oltre a non mancare elementi di favorevole apprezzamento nei confronti del ricorrente, si osserva che le conclusioni secondo cui gli scritti sottoposti al vaglio commissariale sarebbero privi di “spunti innovativi” ed originalità, non vengono affatto argomentati, rimanendo racchiusi in formule laconiche, ripetitive e stereotipate, sicché non è dato comprendere, concretamente (seppure sinteticamente, come è fisiologico in una valutazione in ambito ASN), i limiti intrinseci delle pubblicazioni esaminate , i quali non sono stati esplicitati in modo sufficiente con riferimento alle quattro monografie presentate e non sono neanche accennati per molti degli “scritti minori” (articoli e contributi) i quali, nei giudizi negativi espressi, non sono stati valutati (se non in modo unitario ed indifferenziato). A ciò si aggiunga che, nel giudizio collegiale sopra trascritto, i contributi diversi dalle monografie citati espressamente risultato tutti valutati positivamente, mentre non vi è traccia dei restanti e ciò comporta una incompletezza del giudizio se non dell’esame del materiale sottoposto al vaglio analitico della Commissione.
6. – Peraltro la produzione scientifica è stata valutata come coerente con le tematiche del settore concorsuale (il che significa rispetto del criterio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) D.M. 120/2016); come avente collocazione editoriale su riviste di classe A, quindi di rilievo medio-alto per la comunità scientifica di riferimento (lett. b) art. cit.). La stessa Commissione, inoltre, ha pienamente riconosciuto l’apporto individuale del candidato. In definitiva, di fronte a: plurimi apprezzamenti positivi sulle “macrovoci” (ivi compreso, sotto diversi aspetti, il livello qualitativo della produzione scientifica), nelle quali si va ad articolare il giudizio di merito del candidato (secondo l’architettura oggi delineata dal D.M. n. 120 del 2016); il superamento degli indicatori di produttività scientifica (di cui all’Allegato D al D.M. n. 120 del 2016); il possesso di un numero sufficiente di titoli; l’affermazione di una insufficiente maturità finisce per apparire contraddittoria e, comunque, non adeguatamente motivata, essendo la Commissione tenuta a vagliare la maturità scientifica del candidato proprio e soltanto sulla base degli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato C e dei diversi criteri fissati dagli artt. 3 e ss. D.M. 120/2016.
7. – Il giudizio è pertanto da ritenere carente e contradittorio sul piano della motivazione e, per questo, merita di essere annullato.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto Tributario).
8. – Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
9. – Non si dà luogo a pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti in quanto espressamente rinunciata dal ricorrente.
10. – Le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in causa ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., laddove prevede che nella decisione sulle spese il Giudice tiene “anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2”. Ciò in quan