Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, i giudizi espressi dalla commissione non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, in termini di ri-valutazione e/o correzione dei giudizi tecnici già espressi dall’organo all’uopo costituito, essendo il sindacato del giudice amministrativo in materia limitato ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 ottobre 2014, n. 10908
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Sindacato giudice amministrativo
N. 10908/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05301/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2014, proposto dalla dott.ssa Annunziata D’Orazio, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Regina Margherita, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persone del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Fontana; [#OMISSIS#] Testi;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 09/C2 – fisica tecnica ed ingegneria nucleare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che le censure articolate nel presente ricorso investono la scelta e l’applicazione dei criteri valutativi da parte della Commissione, alla luce dell’art. 16 della Legge 240 del 2010, dell’art. 8 del D.P.R. n. 222 del 2011 e degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 76 del 2012, con particolare riferimento all’applicazione, nel caso concreto, del coefficiente VS (valore scientifico delle pubblicazioni presentate) e dell’indice AT (altri titoli), risultati entrambi “non sufficienti”, al contrario del coefficiente VQ (valutazione quantitativa degli indicatori bibliometrici), risultato invece sufficiente.
CHE lamenta inoltre la ricorrente il difetto di motivazione e l’eccesso di potere di cui sarebbe sintomatica l’assoluta omogeneità dei giudizi individuali che si ripetono in modo identico, tra tutti i commissari, con coincidenza addirittura letterale.
CONSIDERATO che il ricorso non può essere accolto, atteso che:
– i criteri di valutazione ed i coefficienti sopra menzionati sono stati stabiliti ed applicati dalla Commissione (vedi verbale n. 1 del 12.4.2013, doc. 1 ric.) in conformità e coerenza con la disciplina di settore di cui al D.M. 7-6-2012 n. 76 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”) ed esprimono, in modo ragionevole, la discrezionalità di cui l’Organo di valutazione dispone;
RITENUTO, in generale, che i giudizi espressi dalla Commissione non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, in termini di ri-valutazione e/o correzione dei giudizi tecnici già espressi dall’organo all’uopo costituito, essendo il sindacato del G.A. in materia limitato ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione, elementi che non è dato riscontrare nel caso di specie;
CONSIDERATO altresì che nella specie il giudizio negativo assunto all’unanimità dei membri della Commissione, così come i giudizi individuali resi da ciascuno di essi risultano coerenti l’uno con l’altro e tutti sorretti da adeguata motivazione, con riferimento, in particolare, alla valutazione qualitativa delle pubblicazioni prodotte dalla candidata, espressa dall’indice VS, che è la risultante dei giudizi individuali sulle n. 14 pubblicazioni prodotte dalla candidata, valutate nella maggioranza come di valore “limitato” o “accettabile”, pur avendo la Commissione riconosciuto l’eccellenza di n. 4 opere (sulle n. 14 totali);
CONSIDERATO che i giudizi individuali elencano in modo puntuale i titoli delle pubblicazioni e ne riassumono i contenuti e, pertanto, dimostrano, pur nella sinteticità della motivazione, una valutazione analitica delle stesse, atteso che, ad avviso di questo Collegio, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. a), L. 240 del 2010 “non sembra necessaria una analiticità delle motivazioni, qualora la commissione abbia esplorato con sufficiente attenzione i singoli titoli e pubblicazioni prodotte dall’interessato come nel caso di specie” (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza, Ordinanze nn. 1807 e 1809 del 2014);
CONSIDERATO che, pur potendo suscitare una qualche perplessità la presenza di giudizi individuali fortemente omogeni e “sovrapponibili”, ciò non assurge però ad indizio sintomatico di eccesso di potere o motivazione “carente”dovendosi ritenere, in assenza di altri elementi probatori di segno contrario, come prova di piena convergenza dei giudizi e di elevata “collegialità”;
RITENUTE altresì non condivisibili le critiche fondate sul fatto che, nel precedente concorso per ricercatrice superato dalla ricorrente, molte delle pubblicazioni considerate di livello limitato o accettabile, avevano conseguito valutazioni molto positive: si tratta infatti di contesti valutativi ed ambiti normativi del tutto distinti;
RITENUTO, per quanto precede, che la valutazione nel suo complesso appare conforme ai criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 76 del 2012 ed alle previsioni di cui all’Allegato A ed all’Allegato F al medesimo D.M. cit., rispettivamente disciplinanti gli indicatori “bibliometrici” e la valutazione del livello delle pubblicazioni;
RITENUTO, in conclusione, che le censure dedotte dal ricorrente non appaiono idonee a supportare un giudizio di irragionevolezza e/o illogicità sulla valutazione in concreto svolta dalla Commissione;
RITENUTO di condannare al pagamento delle spese di lite il ricorrente in applicazione dell’art. 26 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., che liquida in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri fiscali e di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)