TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 4987

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata sottoscrizione della scheda anagrafica da parte dei candidati alle facoltà “a numero chiuso” non integra una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea, trattandosi di un’irregolarità formale.

Contenuto sentenza

N. 04987/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12191/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12191 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Fedele, con domicilio eletto presso lo studio di Cosmo [#OMISSIS#] in Roma, piazza Navigatori, 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Sicignano, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. P. Fedele e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 6 settembre 2016 sosteneva presso la Seconda Università degli Studi di Napoli il test di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 65,20.
All’interessato tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
Lo studente impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione di legge nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Il candidato veniva identificato all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei suoi dati; sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva quindi di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattavasi quindi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; non c’era poi contestazione sui dati anagrafici.
Con decreto n.7282 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Seconda Università degli Studi di Napoli si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.144 del 2017 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio, ove non avvenuto, cui seguiva in ogni caso tempestivo riscontro.
Con successiva ordinanza n.9849 del 2017 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
Il ricorrente dava riscontro anche a detta ordinanza.
Nell’udienza del 7 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.12191/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 04/05/2018