TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 4991

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita anelato (nella specie, superamento del test di ammissione al corso di laurea prescelto).

Contenuto sentenza

N. 04991/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14686/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14686 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Bagnato, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#]&[#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca, non costituito in giudizio; 
nei confronti
Gemma [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aliu, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, con la relativa graduatoria e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, delle Università degli Studi di Messina e di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Bagnato in data 6 settembre 2016 sosteneva presso l’Università degli Studi di Messina il test di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 58,70 e collocandosi oltre l’ultimo posto utile.
Lo studente impugnava allora la relativa graduatoria, e il diniego di ammissione ai corsi, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 33, 34, 97 Cost., del D.M. n.546 del 2016, degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, degli artt.1, 3, 6 della Legge n.241 del 1990, dell’art.6 ter del D.Lgs. n.502 del 1992, degli artt.3, 14 del D.P.R. n.487 del 1994, dell’art.46 del D.P.R. n.394 del 1999, del D.Lgs. n.286 del 1998, dell’art.7 del D.P.R. n.686 del 1957 nonchè l’incompetenza e l’eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, irrazionalità, travisamento, sviamento oltre che l’illegittimità dell’art.3 della Legge n.264 del 1999 per contrasto con gli artt.2, 32, 33, 34, 97 Cost..
Veniva inoltre richiesta in via subordinata la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Università degli Studi di Messina e Catanzaro si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’inammissibilità in [#OMISSIS#] e l’infondatezza nel merito.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.719 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Con successiva ordinanza n.1589 del 2017 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare, ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove erano rimasti disponibili posti in origine destinati agli studenti extracomunitari non residenti.
Con ulteriore ordinanza presidenziale n.3783 del 2017 veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, cui seguiva il riscontro del ricorrente.
Con memorie le parti costituite riaffermavano le rispettive tesi difensive.
Con nota d’udienza il ricorrente comunicava in ultimo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo superato il test di ammissione al corso di laurea in medicina per l’anno accademico 2017/18.
Nell’udienza del 7 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto segnalato dalla parte ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.14686/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 04/05/2018