TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 giugno 2018, n. 6328

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-06-06
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata sottoscrizione della scheda anagrfica da parte dei candidati alle facoltà “a numero chiuso” non integra una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea, trattandosi di un’irregolarità formale.

Contenuto sentenza

N. 06328/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12982/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12982 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Apice, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alessandrini in Roma, via C. [#OMISSIS#], 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Consorzio Interuniversitario Cinceca, non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Pianese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previa adozione di opportuna misura cautelare
del decreto rettorale n. 114671 del 28.09.2016 con cui è stata disposta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla frequentazione del corso in discipline infermieristiche per l’anno accademico 2016-2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. V. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato C. Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie (precisamente per le “discipline infermieristiche”), per l’anno accademico 2016/2017, nell’ambito della procedura selettiva indetta dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (“L. [#OMISSIS#]”) con decreto rettorale prot. n. 841242 del 14 luglio 2016; l’istante, tuttavia, non è stata inserita nella graduatoria di merito in quanto la sua prova è stata annullata in ragione dell’omessa sottoscrizione della scheda anagrafica. Al riguardo, con atto ritualmente notificato e depositato in data 28.11.2016, la sig.ra Apice ha proposto impugnativa, chiedendo l’annullamento del decreto rettorale n. 114671 del 28.9.2016, recante l’approvazione della graduatoria degli ammessi ai corsi, nella parte in cui non ha inserito il nominativo della ricorrente tra gli ammessi. Ai fini dell’accoglimento del gravame la ricorrente ha sostenuto che il citato bando universitario prevede, in effetti, tra le cause di esclusione, la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica (come previsto dal n. 4 dell’art. 9 del bando a mente del quale il candidato è escluso qualora “non risulti sottoscritta la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate, posta in calce alla scheda anagrafica”); tuttavia, ad avviso della ricorrente, tale previsione sarebbe illogica in quanto l’abbinamento tra il modulo risposte e la scheda è assicurata dal doppio codice a barre, applicato su entrambi i fogli. Del resto, già nella precedente tornata, una tale “sanzione” è stata ritenuta illegittima dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto, con argomenti che sono replicabili anche in questa sede. Quindi la mancata sottoscrizione deve essere ritenuta come una mera irregolarità di carattere formale che non può determinare l’esclusione dalla procedura selettiva; né può affermarsi che ciò non consente la corretta identificazione del candidato in quanto non è tale adempimento che garantisce tale esigenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e l’Ateneo indicato in epigrafe, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 191/2017, è stata accolta la domanda cautelare, ai limitati fini dell’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito, con la seguente motivazione “la domanda introdotta appare munita di adeguato “fumus [#OMISSIS#] juris” in considerazione del carattere meramente formale della causa di esclusione segnalata, atteso che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica appare causa inidonea a porre in dubbio l’identificazione della candidata, in assenza di elementi (non allegati dall’Amministrazione) da cui possano desumersi dubbi sulla sostanziale riferibilità alla stessa della prova; né si hanno elementi tali da incidere sulla possibilità di conferma, anche in via successiva, della correttezza dei relativi dati anagrafici, o sulla effettiva riconducibilità alla medesima dell’elaborato consegnato”.
Con successiva ordinanza collegiale n. 9480/2017, è stata invece disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami. Parte ricorrente ha quindi prodotto la documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità prescritte dal Collegio.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La questione relativa alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica è già stata affrontata dalla Sezione nella sentenza del 2 novembre 2017, n. 10992, con argomentazioni che il Collegio ritiene di confermare “in [#OMISSIS#]”.
In quella occasione, si è avuto modo di precisare, in particolare, che – come è desumibile nella specie dall’art. 9, n. 4 del decreto rettorale del 14 luglio 2016 di indizione della procedura “de qua” – la finalità della sottoscrizione della scheda è quella di porre l’attenzione del candidato sia sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), sia sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione relativamente ad errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento, alle quali soltanto può riconoscersi la funzione di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta, potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte è stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).
Nel caso in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi della candidata, né sulla coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica – all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.
3. In conclusione, poiché l’omessa sottoscrizione della scheda anagrafica per le ragioni esposte costituisce una mera irregolarità formale e poiché, pertanto, la sanzione escludente prevista nella predetta clausola del bando si rivela irragionevole, il motivo deve essere accolto per il profilo qui esaminato con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero: l’art. 9 n. 4) del bando e la graduatoria finale impugnata nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria di merito nominativa degli ammessi alla frequenza dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (discipline infermieristiche).
4. In conclusione il ricorso merita di essere accolto in relazione alla censura sopra esposta (afferente all’omessa sottoscrizione della scheda anagrafica), con conseguente stabilizzazione dell’effetto, interinalmente prodotto dall’ordinanza cautelare, dell’inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi per cui è causa, secondo il punteggio dalla stessa conseguito.
L’esito della controversia ed il rilievo che l’omessa sottoscrizione della scheda anagrafica, pur integrando una irregolarità formale, è comunque evento dipeso da disattenzione della ricorrente, inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di causa tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 06/06/2018