N. 02663/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04774/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Roma Tre, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del Decreto Rettoriale del 05.03.2021, Rep. 312 – prot. n. 22890, a firma del Rettore dell’Università di Roma Tre Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di approvazione degli atti (doc.n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre per il Settore concorsuale 08/D1 – SSD ICAR/14;
– dell’art.11, comma 2, del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre”, seconda parte, laddove precisa – contra legem – testualmente che “Nel [#OMISSIS#] in cui nel bando di cui all’art.10, comma 2, sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca le Commissioni giudicatrici, [#OMISSIS#] valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando», da annullare e da espungere dall’articolo medesimo (doc.n.10, p.11);
– dell’art.7 del Bando con il quale è stata istituita la procedura (D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020, prot. n. 111962), laddove – [#OMISSIS#] prima frase – riferendosi ai criteri da seguire per la “valutazione preliminare di candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum” indica, contra legem, testualmente: “accertandone la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca”, da annullare ed espungere dal bando medesimo (doc.n.2);
– dell’atto di nomina della Commissione, il D.R. n. 1524-2020 del 12.10.2020, prot. n. 158109 (doc.n.3);
– degli atti della Commissione Giudicatrice, ivi compresi: il Verbale riunione preliminare n.1 del 07.01.2021 in cui vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, limitatamente alla parte in cui – nell’incipit della pagina 4 – introduce, contra legem, l’ulteriore criterio e) di valutazione delle pubblicazioni: “e) Specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando – fino a un [#OMISSIS#] di punti 10”, da espungere (doc.n.4); i Verbali n.2 e 3 di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (doc.n.5 e 6); il Verbale n.4 del 15.02.2021 della discussione pubblica di titoli e pubblicazioni e prova orale (doc.n.7); il Verbale n.5 del 01.03.2021 di attribuzione dei punteggi, di individuazione del candidato idoneo e Relazione finale (doc.n.8);
– nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tre e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame parte ricorrente, avendo partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Ateneo resistente per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. n. 240/2010con regime a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura nel settore scientifico disciplinare (SSD) “ICAR /14” relativo a “Composizione architettonica e urbana” conclusasi con l’individuazione del controinteressato evocato quale candidato vincitore all’esito della discussione orale e della prova di lingua (alle quali avevano preso parte esclusivamente il controinteressato e il ricorrente medesimo), impugnava il decreto recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva, unitamente al bando e [#OMISSIS#] ulteriori atti connessi, articolando tre motivi di doglianza.
1.1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità – per violazione e/o errata interpretazione dell’art. 24 L. n. 240/2010 (anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati [#OMISSIS#] Carta europea dei ricercatori ivi richiamati) nonché per eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#] – dell’articolo 7 del bando di concorso, in combinato disposto con l’articolo 11, comma 2, del “Regolamento” di Ateneo “per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università”, [#OMISSIS#] parte in cui è previsto che [#OMISSIS#] valutazione preliminare dei candidati sia accertata la “coerenza” del curriculum e dei titoli dichiarati con “lo svolgimento della prevista attività di ricerca”, prospettando la conseguente illegittimità dei successivi atti di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice.
Deduce al riguardo che la valutazione dei candidati deve essere condotta, in base all’invocato articolo 24, comma 2, L. n. 240/2010 (e all’analogo contenuto della previsione posta dall’articolo 18 della medesima Legge), tramite il settore concorsuale previamente indicato ovvero mediante uno o più settori scientifico-disciplinari specificamente individuati, senza che possa assumere alcun rilievo l’ambito di ricerca definito dal bando (ossia, l’indicazione delle specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della procedura selettiva, avente finalità meramente informativa).
A sostegno delle deduzioni articolate il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale maturato sul fenomeno dei “bandi-fotocopia” (TAR Milano, sent. n. 803/2016 e n. 768/2016, TAR Torino sent. n. 473/2017 e Cons. St., sez. VI, sent. n. 5050/2018).
Contesta, per l’effetto, la valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice [#OMISSIS#] parte in cui, da un lato, ha ritenuto il profilo curriculare del ricorrente medesimo “non coerente” con il programma di ricerca nell’ambito del quale è stata bandita la procedura selettiva in considerazione, e dall’altro, ha concluso che il profilo del controinteressato fosse “pienamente centrato” rispetto al suddetto programma di ricerca.
Censura, altresì, la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice relativamente alla produzione scientifica dei candidati (in particolare, delle dodici pubblicazioni all’uopo presentate), in quanto fondata su un criterio supplementare (individuato sub lettera “e” nell’ambito del verbale n. 1) – introdotto dalla Commissione medesima ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio, in assenza di un’espressa previsione del bando e in asserita violazione dell’articolo 3, comma 2, del D.M. n. 243/2011– costituito dalla “specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando”.
Deduce che l’applicazione di siffatto criterio di valutazione avrebbe determinato la ravvisata prevalenza del controinteressato nell’ambito del giudizio finale elaborato dalla Commissione (con riguardo sia al profilo curriculare, sia alla produzione scientifica dei due candidati).
1.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente censura (per violazione di legge e per eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#]) l’avvenuta valutazione di talune pubblicazioni presentate dal controinteressato (nn. 7, 10, 11 e 12) relative ad opere collettanee – in asserita violazione delle previsioni del bando (riprese dalla Commissione nell’ambito del verbale n. 1) nonché dell’art. 3, comma 2, lettera “d”, D.M. n. 243/2011 – lamentando che non risulterebbe possibile per le suddette pubblicazioni determinare analiticamente l’apporto individuale del candidato stesso.
Sul punto, prospetta che l’eventuale decurtazione del punteggio attribuito al controinteressato per le suddette pubblicazioni condurrebbe all’individuazione del ricorrente medesimo quale vincitore della procedura.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente contesta l’omessa astensione per incompatibilità del [#OMISSIS#] della Commissione giudicatrice, deducendo al riguardo l’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale con il controinteressato – desumibile dal curriculum presentato dal candidato medesimo – che presenterebbe connotati di stabilità e continuità, integrando i presupposti di un sodalizio professionale.
1.4. Parte ricorrente conclude formulando la richiesta nel merito di accogliere il primo motivo di gravame, con conseguente declaratoria di illegittimità del punteggio assegnato in applicazione del criterio di valutazione oggetto di censura e individuazione del ricorrente medesimo quale vincitore della procedura, ovvero di accogliere il secondo motivo di gravame dichiarando illegittimi i punteggi assegnati per le pubblicazioni del controinteressato oggetto di contestazione (con conseguente individuazione del ricorrente quale vincitore), ovvero di annullare i provvedimenti gravati in accoglimento del ricorso disponendo la rinnovata valutazione dei candidati ad opera di una Commissione giudicatrice in diversa composizione.
2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando poi una relazione illustrativa sui fatti di causa proveniente dall’Ateneo resistente, contenente l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza del ricorso.
2.1. Il controinteressato evocato non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza n. 3076/2021 è stata disposta la fissazione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., della data dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
4. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria, chiedendo in via principale lo stralcio della relazione difensiva dell’Ateneo inclusa nell’ambito della documentazione depositata dalla parte resistente il precedente 22 [#OMISSIS#] 2021 in quanto sarebbe riferita ad altro ricorso e quindi estranea [#OMISSIS#] atti di causa, e articolando in ogni [#OMISSIS#] le proprie difese a sostegno dell’infondatezza delle argomentazioni prospettate dall’Università, insistendo per l’accoglimento del proposto ricorso.
5. All’udienza pubblica del 6 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di stralcio avanzata da parte ricorrente in quanto l’indicata relazione difensiva dell’Ateneo, pur recando nel testo dell’oggetto riportato nell’epigrafe dell’atto l’indicazione di un numero di R.G. non coincidente con quello del ricorso medesimo, inequivocabilmente presenta un contenuto difensivo riferito alle censure mosse in ricorso.
2. Nel merito, il ricorso risulta suscettibile di accoglimento in ragione della ravvisata fondatezza del primo motivo di doglianza articolato, involgente da un lato la previsione del bando (di cui all’articolo 7) oggetto di contestazione e dall’altro il contenuto del verbale n. 1 redatto dalla Commissione giudicatrice per i [#OMISSIS#] censurati, con portata assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate in ricorso.
2.1. Al riguardo, giova richiamare in via preliminare le previsioni del bando indetto dall’Ateneo resistente e le indicazioni riportate nel verbale n. 1 della Commissione giudicatrice – per i [#OMISSIS#] di interesse – al fine di delimitare l’oggetto della fattispecie controversa.
In particolare, il bando emanato dall’Università [#OMISSIS#] ai fini della procedura selettiva de qua – diretta al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. n. 240/2010 – il riferimento al Settore Concorsuale individuato (“08/D1 – Progettazione Architettonica”) nonché allo specifico Settore Disciplinare in esso incluso “S.S.D. ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana”, indicando altresì gli “ambiti di ricerca e le relative attività”, riconducibili alla “innovazione digitale come veicolo per il collegamento diretto tra il progetto di architettura e l’industria della produzione con tecnologie avanzate” (cfr. articolo 1).
All’articolo 7, primo capoverso – per la parte oggetto di contestazione – il bando prevede altresì che “La Commissione giudicatrice predetermina i criteri da seguire per la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum accertandone la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca …”.
Il verbale n. 1 redatto dalla Commissione giudicatrice relativamente alla seduta preliminare, inoltre, con specifico riguardo alla predeterminazione dei parametri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati individua quale criterio (sub lettera “e”) quello della “Specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando”, prevedendo al riguardo l’assegnazione “fino a un [#OMISSIS#] di punti 10” (cfr. pagine 3 e 4 del suddetto verbale).
3. Ciò premesso, le riportate previsioni del bando emanato dall’Università unitamente alle richiamate indicazioni poste dalla Commissione giudicatrice nell’elencazione dei parametri di valutazione dei candidati, [#OMISSIS#] parte in cui attribuiscono rilievo alla congruenza (del curriculum e dei titoli allegati, nonché delle pubblicazioni presentate) rispetto alle tematiche oggetto della prevista attività di ricerca, si pongono in contrasto con il dettato dell’articolo 24 L. n. 240/2010 – dedicato alla figura dei ricercatori universitari a tempo determinato – e in particolare con le disposizioni relative alle procedure di reclutamento, ove risultano espressamente individuati i criteri per la scelta, ad opera delle singole Università nell’ambito delle apposite “procedure pubbliche di selezione”, dei destinatari del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tale titolo stipulato, tra i quali figura testualmente la prevista “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” (cfr. art. 24, comma 2, lettera “a”).
La richiamata disposizione normativa, riprendendo in termini integralmente coincidenti il contenuto dell’articolo 18, comma 1, lettera “a” della medesima L. n. 240/2010 dedicato al reclutamento dei professori universitari, [#OMISSIS#] come parametro esclusivo ai fini della necessaria specificazione preventiva del settore concorsuale di riferimento l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – il cui contenuto è rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della stessa Legge n. 240/2010) – rispondendo all’esigenza di assicurare l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di ricercatore ovvero di professore universitario nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo.
La procedura comparativa viene, infatti, ad incentrarsi sul “tipizzato” settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al “settore concorsuale nel suo insieme” – ai fini della valutazione dei partecipanti alla selezione – senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 agosto 2018, n. 5050, TAR Lombardia, Milano, sent. 3 giugno 2019, n. 1269).
[#OMISSIS#] prospettiva delineata, l’individuazione dell’ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una [#OMISSIS#] circoscritta al piano meramente informativo, come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato) laddove contempla l’indicazione di “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni …” da svolgere (in tal senso, cfr. la citata sentenza n. 5050/2018).
Tale elemento risulta dunque ascrivibile alla finalità di illustrare nel dettaglio le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione, non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore ovvero di professore universitario.
3.1. Sul punto, in particolare, il Collegio intende richiamare il pertinente contenuto del recente pronunciamento reso con sentenza TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 [#OMISSIS#] 2019, n. 1223, relativamente ad una procedura selettiva analoga a quella per cui è causa – concernente il reclutamento di un ricercatore universitario con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 – condividendo il percorso motivazionale ivi articolato, che viene riportato di seguito nei suoi passaggi essenziali:
“Per ciò che concerne il merito, va osservato che l’art. 24, secondo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 stabilisce che i bandi di concorso volti alla selezione di ricercatori universitari da assumere con contratto a tempo determinato devono delimitare l’oggetto della procedura specificando il settore concorsuale cui si riferisce la stessa nonché l’eventuale profilo <<…esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari>>.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 3, secondo comma, lett. b), del d.m. n. 243 del 2011, il quale, nel disciplinare i criteri che debbono essere seguiti per la valutazione delle pubblicazioni effettuate dagli aspiranti ricercatori, prevede che se ne debba apprezzare la congruenza <<…con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate>>.
Da queste disposizioni si ricava innanzitutto che le Università, nel delimitare l’oggetto delle procedure di selezione dei ricercatori universitari, non possono far riferimento allo specifico profilo che si intende ricoprire, dovendosi invece far riferimento, come detto, al settore concorsuale o all’eventuale settore scientifico-disciplinare. Ciò comporta che i criteri generali di selezione indicati nel bando non possono attribuire preferenza [#OMISSIS#] elementi che presentino congruenze con lo specifico profilo.
A contrario non può essere invocato il passaggio contenuto nel citato art. 24, secondo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 che consente al bando di fornire informazioni riguardo alle specifiche attività che il ricercatore dovrà svolgere una volta preso servizio, e ciò in quanto il passaggio fa appunto riferimento a semplici informazioni che non assumono alcuna influenza sui giudizi comparativi.
Questi principi generali sono poi specificati con riguardo alle pubblicazioni per le cui valutazioni non è possibile dar rilievo alla loro congruenza con lo specifico profilo che si intende ricoprire, ma esclusivamente con il settore scientifico-disciplinare.
La giurisprudenza ha chiarito che la finalità di queste disposizioni è, da un lato, quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e, da altro lato, quella di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione in modo da contrastare il rischio di dare [#OMISSIS#] ai cosiddetti “bandi fotocopia”, predisposti per favorire determinati concorrenti …” (in tal senso, cfr. la citata sentenza n. 1223/2019, nonché i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati, tra cui Cons. St., sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 6017 e 20 aprile 2017, n. 1856).
4. Ciò posto quanto alla ricostruzione del quadro normativo sui [#OMISSIS#] in esame e all’elaborazione giurisprudenziale sul punto maturata, emerge dunque, in considerazione dello specifico contenuto del bando della procedura selettiva de qua e del verbale n. 1 redatto dalla Commissione giudicatrice (nei termini sopra riportati), che l’Università resistente non abbia dato corretta applicazione alle disposizioni normative richiamate le quali, come evidenziato, impongono di dare esclusivo rilievo al settore concorsuale ovvero allo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore universitario, ai fini della valutazione comparativa dei candidati partecipanti.
4.1. A diversa conclusione non può, nel [#OMISSIS#] di specie, pervenirsi alla luce della circostanza – dedotta dall’Ateneo [#OMISSIS#] relazione difensiva depositata – secondo cui la scelta di introdurre nell’ambito della procedura selettiva de qua lo specifico criterio di valutazione oggetto di contestazione troverebbe la sua giustificazione [#OMISSIS#] valorizzazione del fatto che l’ambito di ricerca individuato sarebbe oggetto di cofinanziamento mediante “fondi pubblici esterni”, conformemente a quanto previsto dall’apposito Regolamento di Ateneo.
Va, infatti, osservato che la specifica figura di ricercatore oggetto della procedura selettiva de qua risulta in ogni [#OMISSIS#] chiamata a svolgere “attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti”, nonchè “attività di ricerca” – come indicato all’articolo 1 del relativo bando – rientrando dunque a pieno titolo nell’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 24 L. n. 240/2010 dedicata alla figura dei ricercatori universitari a tempo determinato e, in particolare, della richiamata disposizione di cui al comma 2, lettera “a” in tema di reclutamento.
Il tenore della suddetta disposizione legislativa (nonché della corrispondente previsione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lettera “a”) mostra infatti una portata di carattere generale, che non appare suscettibile di deroga in forza di un profilo – quale il dedotto elemento inerente alla provenienza dei fondi pubblici (destinati alla copertura finanziaria del progetto di ricerca individuato nell’ambito della procedura selettiva) – che appare estraneo alle esigenze di imparzialità della procedura selettiva e di parità di trattamento dei concorrenti, sottese alla disposizione normativa medesima (ed evidenziate nel contesto dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato).
5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene integrata nel [#OMISSIS#] di specie la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 24, comma 2, lettera “a”, Legge n. 240/2010, sia con riguardo alla previsione del bando di cui all’articolo 7 ([#OMISSIS#] parte in cui espressamente individua quale criterio di valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati l’accertamento in ordine alla “coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca”), sia con riferimento all’indicazione contenuta nel verbale n. 1 relativo alla seduta preliminare della Commissione giudicatrice ([#OMISSIS#] parte in cui introduce tra i criteri per l’assegnazione del relativo punteggio ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati quello riportato sub lettera “e”, relativo alla “Specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel Bando”).
5.1. La ravvisata fondatezza del primo motivo di gravame comporta l’assorbimento delle ulteriori censure articolate, oltre che in ragione dell’ordine di prospettazione dei motivi di doglianza indicato in ricorso e alla luce della gradazione che sembra emergere dal tenore delle conclusioni rassegnate nel medesimo atto, anche in base alla pregnanza del vizio accertato ed alla relativa sequenza sul piano logico-procedurale.
5.2. Dal riscontrato vizio inficiante la predeterminazione dei criteri di valutazione – per i [#OMISSIS#] sopra indicati – discende per ciò solo l’illegittimità per quanto di interesse degli atti oggetto di impugnazione, restando comunque preclusa la possibilità [#OMISSIS#] presente sede giurisdizionale di procedere alla riformulazione del giudizio comparativo dei candidati, in quanto attività riservata all’Amministrazione (in tal senso, cfr. la richiamata sentenza n. 1223/2019): quest’[#OMISSIS#] dovrà quindi provvedere – per i [#OMISSIS#] indicati – alla rinnovata valutazione del ricorrente e del controinteressato, tenendo conto dei principi enunciati nell’ambito della presente pronuncia.
6. In conclusione, per quanto sopra esposto e assorbite le ulteriori censure, il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo di doglianza proposto e va dunque accolto nei sensi e nei limiti precisati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla per quanto di interesse gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre [#OMISSIS#], CPA e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/03/2022