TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 1514

Studenti-Accertamento diritto dell’istante ad essere ammesso a sostenere l'esame di laurea-Vizio di incompetenza

Data Documento: 2018-02-08
Area: Giurisprudenza
Massima

L’organo di vertice delle università è il Rettore e, salvo disposizioni che l’attribuiscano a organi diversi, deve ritenersi che a tale organo spetti la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti (Nel caso di specie, l’atto in questione è stato adottato, invece, dal Direttore dell’area Servizi).

Contenuto sentenza

N. 01514/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15697/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15697 del 2016, proposto da: 
BARONI [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Scaccia, [#OMISSIS#] De Lungo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti, 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
BUSINARO [#OMISSIS#], non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
– del provvedimento in data 27 ottobre 2016 del Direttore dell’Area servizi agli studenti dell’Università di Roma “La Sapienza” di annullamento di esami sostenuti dal ricorrente nonché per l’accertamento del diritto dell’istante ad essere ammesso a sostenere l’esame di laurea,
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, i difensori delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dopo aver sostenuto le prove di ammissione, si è immatricolato, nell’anno accademico 2002/2003, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza”, presso le strutture del polo pontino.
Con il ricorso in esame, l’istante espone di aver sostenuto, negli anni compresi tra il 2008 ed il 2009, una serie di esami presso l’Università “Victor Babes” di Timisoara, ciò sulla base di un programma concordato con l’Università “La Sapienza”, e di aver chiesto, in data 29 luglio 2010, dopo aver terminato il percorso di studi e completata la tesi di laurea, di poter sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo accademico.
In esito a controlli di carattere amministrativo, è tuttavia emerso che due professoresse dell’Ateneo (Businaro e Bronzetti) non riconoscessero le firme apposte sul libretto universitario del ricorrente relativamente agli “esoneri” di Anatomia I e II, propedeutici al colloquio finale di Anatomia III.
Ciò ha comportato l’apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente che si è concluso con l’adozione della sentenza n. 2271 dell’8 marzo 2016, passata in giudicato, di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.
Tuttavia, l’Ateneo intimato, in ragione del fatto che la predetta sentenza, pur assolvendo il ricorrente dall’imputazione di falso, dichiarava comunque la “falsità del documento di cui in imputazione…” (ovvero il libretto dello studente) e ne ordinava “la totale cancellazione”, ha adottato in data 27 ottobre 2016 il provvedimento impugnato di annullamento di una serie di esame, tra cui Anatomia III e tutti quelli che prevedevano quest’ultimo come propedeutico; nell’occasione, l’Università ha anche proceduto ad annullare alcuni esami sostenuti dal ricorrente presso l’Università “Victor Babes” di Timisoara, ovvero quelli che eccedevano i 60 CFU (secondo l’Ateneo, il peso degli esami sostenuti all’estero era pari a 142 CFU).
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento dei danni, per i seguenti motivi:
1) incompetenza; violazione dell’art. 9 del regolamento didattico dei corsi di laurea di primo livello delle professioni sanitarie.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Direttore dell’Area servizi agli studenti e non dal Rettore; nel regolamento didattico dei corsi di laurea di primo livello delle professioni sanitarie, il potere di annullamento non è attribuito al predetto Dirigente e, pertanto, deve ritenersi di competenza del Rettore che ha la rappresentanza dell’Ateneo;
2) eccesso di potere, sub specie di errata presupposizione in fatto e in diritto.
L’annullamento disposto con il provvedimento impugnato è basato su un erroneo presupposto di fatto ovvero che il libretto “cancellato” dalla sentenza penale n. 2271/2016 avesse carattere certificativo.
Al contrario, il libretto ADE (attività didattiche elettive) è stato introdotto, dall’anno 2003/2004, al solo fine di annotare gli esami svolti; i registri ufficiali, dove è registrato il superamento degli esami sostenuti dagli studenti, erano invece detenuti dalla Segreteria didattica.
Ciò si evince dalla stessa sentenza adottata dal giudice penale laddove si afferma che la segreteria avrebbe dovuto quantomeno verificare il superamento dei due esoneri di Anatomia in sede di approvazione ex ante e ratifica ex post del learning agreement, avente ad oggetto gli esami da sostenere all’estero.
La stessa sentenza fa, poi, riferimento alla condotta del ricorrente da cui emergerebbe la piena convinzione di quest’ultimo di aver sostenuto gli esami ([#OMISSIS#]: esoneri) di che trattasi;
3) violazione di legge; violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere sub specie di difetto di proporzionalità, irragionevolezza, errore manifesto.
L’Università intimata ha annullato n. 18 (su 36) esami dopo circa 6-7 anni dal loro svolgimento, ciò sulla base del nesso di propedeuticità con Anatomia III e del fatto che quelli sostenuti all’estero erano eccedenti rispetto al numero massimo di CFU conseguibili nell’ambito del progetto Erasmus.
Ora, a fronte del fatto che il ricorrente ha sostenuto tali esami riportando peraltro votazioni lusinghiere, non risulta rispettato in alcun modo il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa nella misura in cui, da un lato, gli esami sono stati comunque sostenuti con brillanti risultati e, dall’altro, quelli poi svolti all’estero sono stati oggetto di un’approvazione ex ante da parte dell’Università e, poi, di una ratifica ex post dello stesso Ateneo, una volta concluso il progetto di scambio presso l’Università di Timisoara;
4) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato è, poi, carente dal punto di vista motivazionale; manca del tutto una valutazione sull’interesse pubblico idonea a giustificare il travolgimento di quello vantato dal ricorrente.
A ciò si aggiunga che l’annullamento in autotutela degli esami non è stato adottato entro un “termine ragionevole” come previsto dall’art. 21 noniesdella legge n. 241 del 1990 posto che, nel 2010, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla sessione di laurea mentre il provvedimento è stato adottato nel mese di ottobre del 2016;
5) violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost.; violazione del principio del legittimo affidamento.
Nel caso di specie, risulta altresì leso il principio del legittimo affidamento; sono stati infatti annullati, dopo 6/7 anni da quando sono stati sostenuti, una serie di esami che avevano ottenuto una verifica da parte della stessa Università intimata, con l’approvazione del learning agreement da un lato e con la ratifica poi degli esami sostenuti all’estero.
A ciò si aggiunga che tale attività di verifica ha o comunque avrebbe dovuto coinvolgere anche gli esoneri Anatomia I e II, non potendo prescindere un esame del genere da un controllo su tutti gli esami sostenuti dal ricorrente;
6) violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 241 del 1990.
Nella vicenda in esame, al ricorrente non è stato consentito di partecipare al procedimento né è stato ammesso al contraddittorio, previa comunicazione di avvio, ciò in violazione degli artt. degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 241 del 1990.
Infine, il ricorrente, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, ha chiesto anche la condanna dell’Università intimata al risarcimento dei danni che ha quantificato in complessivi euro 333.783,00, per perdita di chance (in particolare, per la lesione, durata sei anni, delle proprie chances di carriera, a causa dell’inibizione a partecipare al corso di specializzazione in Ortopedia), per perdita della capacità di concorrenza (in quanto tale ritardo avrebbe compromesso le possibilità lavorative del ricorrente) e per danno all’immagine, in ragione delle accuse rivolte alla sua persona e della sottoposizione al procedimento penale, poi conclusosi con l’assoluzione; nella predetta somma, il ricorrente ha altresì ricompreso la richiesta di rimborso delle spese sostenute negli anni per continuare a svolgere la propria carriera universitaria.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pure evocato, ha tuttavia chiesto di essere estromesso dal giudizio, ritenendo di essere estraneo ai fatti di causa.
Con istanza depositata in giudizio nel mese di agosto 2017, il ricorrente ha chiesto l’adozione di una misura cautelare, ai sensi dell’art. 55 del CPA.
Con ordinanza n. 4863/2017, è stata fissata al 24 gennaio 2018 la pubblica udienza per la definizione della controversia.
In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, accolta la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in quanto le doglianze, nonché gli atti impugnati, hanno ad oggetto deliberazioni e provvedimenti assunti dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Non risulta, invero, che, nell’ambito del procedimento che ha portato l’Ateneo resistente ad adottare il provvedimento impugnato, sia intervenuto il Ministero intimato né che sia stata fatta applicazione di previsioni adottate dal citato Dicastero.
Da ciò la carenza di legittimazione passiva del Dicastero intimato, con conseguente declaratoria di estromissione dello stesso dal presente giudizio.
2. Ciò premesso, può ora passarsi all’esame del merito delle censure proposte con il ricorso in esame.
2.1 Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di incompetenza del Direttore dell’Area servizi agli studenti ad adottare il provvedimento impugnato, si rivela fondato.
La questione, in effetti, risulta affrontata, in un caso analogo, dal TAR Lazio, sez. staccata di Latina, con la sentenza 1° luglio 2014, n. 496.
In quella sede, è stato rilevato che l’organo di vertice delle università è il Rettore e, salvo disposizioni che l’attribuiscano a organi diversi, deve ritenersi che a tale organo spetti la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti (nella predetta sentenza, è anche richiamata la decisione del TAR Calabria, sez. II, 21 settembre 2012, n. 969).
Ora, nella fattispecie in esame (come in quella affrontata dal TAR Lazio, sez. staccata di Latina), il provvedimento non richiama alcuna disposizione che giustifichi il potere del Direttore dell’area servizi agli studenti né, al riguardo, l’Università ha dedotto alcunchè.
Va, poi, aggiunto che il provvedimento adottato dall’Ateneo non ha alcun valore dichiarativo per essersi gli effetti già prodotti nell’ordinamento giuridico bensì si tratta di una deliberazione avente effetti costitutivi.
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l’atto impugnato costituisca un provvedimento di annullamento di esami sostenuti dal ricorrente nel corso degli anni; ed invero, l’Università resistente, esercitando il potere di autotutela ad essa riconosciuto, ha ritenuto che alcuni esami siano stati o non sostenuti (come Anatomia I e II) oppure effettuati in violazione di norme regolamentari interne riguardanti il vincolo di propedeuticità ovvero che sia stato superato il numero massimo di esami sostenibili all’estero nell’ambito del progetto Erasmus.
In ragione di ciò, in assenza di una previsione espressa che indichi nel Direttore dell’Area servizi agli studenti l’organo deputato ad adottare provvedimenti costitutivi relativi alla carriera accademica degli studenti, deve concludersi che questi non ne era legittimato, con conseguente configurazione del vizio di incompetenza.
2.2 I motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente, anche perché riguardano tutti profili connessi con la verifica del corretto esercizio del potere di autotutela, in relazione alla della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ciò premesso, va ricordato che al ricorrente, con il provvedimento impugnato (nelle cui premesse è anche riportata la declaratoria di nullità degli esoneri di Anatomia umana I e II), sono stati annullati ulteriori 18 esami dallo stesso sostenuti tra il 2009 ed il 2010.
Tale annullamento si fonda su tre presupposti di fatto:
– il primo, avente ad oggetto l’annullamento dell’esame di Anatomia umana III, è motivato dal fatto che la sentenza penale n. 2271/2016 (che, come detto, ha assolto il ricorrente dall’accusa di falso, per non aver commesso il fatto), nel dichiarare la nullità del libretto ADE, ha ([#OMISSIS#]: avrebbe) determinato la nullità degli esoneri di Anatomia umana I e II;
– il secondo, riguardante l’annullamento di n. 10 esami, è connesso al fatto che questi sono stati sostenuti in assenza di quello di Anatomia umana III, violando così il vincolo di propedeuticità;
– il terzo, avente ad oggetto l’annullamento di altri 7 esami, si fonda sul presupposto superamento del limite massimo di 60 CFU con riferimento agli esami sostenuti presso l’Università “Victor Babes” di Timisoara, nell’ambito del progetto Erasmus.
2.3 Ora, con riferimento alla declaratoria di nullità degli esoneri di Anatomia umana I e II, va osservato quanto segue:
– con la sentenza n. 2271/2016, il giudice penale, nell’assolvere il ricorrente dall’accusa di falso per non aver commesso il fatto, si è limitato a dichiarare la falsità del documento (il libretto universitario del ricorrente) da cui risultava il superamento dei due esoneri;
– nella stessa sentenza, tuttavia, oltre a non dichiararsi espressamente la nullità degli esoneri di Anatomia umana I e II, si riconosce che il predetto documento non ha carattere di ufficialità, nel senso cioè che non ha valore certificativo dell’aver sostenuto o meno gli esami di che trattasi;
– altresì, nella pronuncia del giudice penale, è affermato che la segreteria avrebbe potuto e dovuto controllare tali esami e, ancora, che “allo stato, la celebrata istruttoria deve far ritenere che il Baroni avesse, contrariamente a quanto sostenuto in imputazione, la certezza di aver sostenuto i due esoneri”;
– peraltro, dall’istruttoria dibattimentale, è altresì emerso che, nel caso degli esoneri, la registrazione ufficiale agli atti dell’Ateneo avveniva soltanto dopo aver sostenuto l’esame finale (nel caso di specie, Anatomia III), con l’annotazione del voto complessivo.
Ora, per quanto emerso in sede dibattimentale e riportato nella sentenza penale di assoluzione, non può farsi discendere dalla falsità di un documento non ufficiale l’automatica conseguenza che gli esami ([#OMISSIS#]: esoneri) non sarebbero stati sostenuti dall’interessato.
Era, invero, onere dell’Università addurre elementi di fatto in grado di sostenere un tale effetto consequenziale come, peraltro, rilevato nella più volte citata sentenza n. 2271/2016 laddove si afferma quanto segue ovvero che “il personale amministrativo e gli organi deputati ai controlli prima di approvare il learning agreement con l’Università straniera avrebbero dovuto quindi verificare la sussistenza di tutti i necessari presupposti prima di accettare il programma presentato” (che comprendeva anche la volontà di sostenere all’estero l’esame di Anatomia III).
A ciò si aggiunga che un tale controllo non è stato effettuato nemmeno in sede di riconoscimento degli esami svolti presso l’Università straniera, all’esito del quale sono stati invece dichiarati validi n. 10 esami tra cui proprio Anatomia III.
Può quindi affermarsi che la conseguenza che l’Ateneo resistente ha voluto far discendere dalla declaratoria di falsità del libretto universitario, ritenendo nulli gli esoneri di Anatomia umana I e II, si fonda su un assunto non provato né ricavabile dalla sentenza penale n. 2271/2016, dal che deriva che un tale effetto (ovvero il porre nel nulla i predetti esoneri) non poteva non passare dall’avvio di un procedimento di autotutela teso a verificare, anzitutto, se il ricorrente li avesse o meno sostenuti.
In assenza di una tale prova, non può farsi discendere la declaratoria di nullità degli esoneri di Anatomia umana I e II, contenuta nell’atto impugnato.
2.4 Per quanto riguarda, invece, l’annullamento di n. 10 esami in ragione del fatto che sarebbero stati sostenuti in assenza di quello di Anatomia umana III, ad essi propedeutico, sarebbe sufficiente richiamare quanto esposto nel punto precedente per ritenere che anche tale deliberazione dell’Ateneo si fonda su un presupposto quantomeno non provato.
In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta carente dal punto di vista della motivazione e della verifica dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Ed invero, a fronte della situazione emersa anche in sede di giudizio penale e della circostanza che comunque i predetti 10 esami sono stati svolti dal ricorrente e superati (il che prova l’esistenza di un adeguato livello di preparazione), l’atto impugnato è del tutto privo di motivazione in punto di comparazione degli opposti interessi sicchè, anche se si ammettesse che violazione delle norme sulla propedeuticità vi sia stata, comunque l’annullamento degli esami sarebbe giustificato dal puro e semplice ripristino della legalità violata.
Va, poi, osservato che l’annullamento è intervenuto in una situazione di consolidamento degli effetti degli esami sostenuti (ormai il ricorrente doveva sostenere il solo esame di laurea) e in un contesto in cui, non avendo l’università contestato mai alcuna violazione, non poteva non essere tenuto in debita considerazione il fatto che i 10 esami annullati sono stati sostenuti tutti nel corso del 2010 ovvero più di sei anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
Di conseguenza, una misura grave come l’annullamento di n. 10 esami (oltre agli altri 7, di cui si dirà nel prosieguo), comunque sostenuti favorevolmente (il che testimonia che, quand’anche vi sia stata violazione sulla propedeuticità, il ricorrente era comunque in possesso delle conoscenze necessarie), non può essere adottata senza una puntuale motivazione; in altri termini, una misura che incide sfavorevolmente sugli interessi del ricorrente e sulle sue prospettive di vita e di lavoro avrebbe dovuto essere basata su un’attenta comparazione dei contrapposti interessi e su una rigorosa dimostrazione della prevalenza dell’interesse all’annullamento rispetto a quello vantato dal ricorrente.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, non emerge alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, dal che deriva l’illegittimità dell’atto gravato, anche in questa parte.
2.5 Infine, con riferimento all’annullamento di altri 7 esami, in ragione del superamento del limite massimo di 60 CFU per quelli esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus, valgono gli stessi argomenti spesi nel punto precedente, in relazione alla carenza di motivazione ed alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Tale mancata verifica che ha comportato l’adozione di un provvedimento al solo fine di ripristinare la legalità violata è, poi, ribadita dal fatto che non risulta smentito che l’Università resistente ha, da un lato, approvato ex ante (in data 8 gennaio 2009) il learning agreement con l’Università di Timisoara (da cui emergono, in maniera analitica, gli esami che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere presso quell’Ateneo) e, dall’altro, ha riconosciuto, in data 23 ottobre 2009, quelli stessi esami poi effettivamente sostenuti all’estero, ai fini del completamento del corso di studi presso l’Università “La Sapienza”.
Anche in questo caso, nessun controllo è stato effettuato a suo tempo (anno 2009) in ordine al numero massimo di CFU riconoscibili nell’ambito del progetto Erasmus, il che ha ingenerato un affidamento tale nel ricorrente che mal si concilia con quanto previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in ordine alla necessità di rispettare un termine ragionevole (prescindendo, peraltro, da quello di 18 mesi, introdotto dalla legge n. 124 del 2015) laddove si intende operare un annullamento in via di autotutela; di certo, nella motivazione del provvedimento impugnato non risulta effettuato alcun contemperamento tra l’affidamento del ricorrente e l’interesse pubblico in grado di far ritenere prevalente il secondo rispetto al primo.
2.5 Ciò comporta che anche i motivi dal secondo al quinto sono fondati e vanno accolti.
3. E’ infine fondato anche il dedotto vizio di violazione delle garanzie procedimentali dedotto con il sesto motivo.
Non risulta, invero, che il ricorrente sia stato avvisato dall’Università dell’intenzione di procedere all’annullamento di parte degli esami sostenuti tra il 2009 ed il 2010.
Ora, che un tale adempimento non fosse superfluo è confermato da quanto emerso nei punti precedenti, il che elimina il dubbio circa una possibile inutilità di tale adempimento.
Acquisire il punto di vista del ricorrente nella sede procedimentale, anticipando rilievi ora affidati all’iniziativa giurisdizionale, avrebbe avuto l’effetto di rendere l’azione amministrativa più consapevole e, in un’ottica deflattiva, anche più efficiente, ma tale omissione ha vanificato tale possibilità.
4. In ragione di quanto sopra, le censure proposte con il ricorso in esame vanno accolte e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
5. Resta, ora, al Collegio esaminare la richiesta risarcitoria, incentrata in particolare sulla perdita di chance (in particolare, il ricorrente imputa all’Università resistente di aver leso, per sei anni, le proprie chances di carriera, inibendo la partecipazione al corso di specializzazione in Ortopedia), sulla perdita della capacità di concorrenza (in quanto tale ritardo avrebbe compromesso le possibilità lavorative del ricorrente) e sul danno all’immagine in ragione delle accuse rivolte alla sua persona e della sottoposizione al procedimento penale, poi conclusosi con l’assoluzione; altresì, il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese sostenute negli anni per continuare nella propria carriera universitaria.
Con riferimento a tale richiesta, il Collegio, al fine di valutare la sussistenza di una probabilità di successo maggiore del 50% (nel superamento del concorso per la scuola di specializzazione in Ortopedia) statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo l’id quod plerumque acciditsulla base di elementi di fatto (cfr Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686), ritiene di dover chiedere notizie e chiarimenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la parte di rispettiva competenza, in ordine ai seguenti profili:
– quanti candidati, a livello nazionale, hanno fatto domanda di partecipazione presso le scuole di specializzazione di ortopedia, negli anni compresi tra il 2010 ed il 2016 (distinti per singolo anno), e quanti di essi sono stati ammessi a partecipare ai relativi corsi (in questo caso, si chiede di indicare una media percentuale dei vincitori per singolo anno, rispetto alla totalità dei candidati che hanno partecipato alle selezioni);
– quanti candidati hanno fatto domanda di partecipazione alla scuola di specializzazione di ortopedia presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, negli anni compresi tra il 2010 ed il 2016 (distinti per singolo anno), e quanti di essi sono stati ammessi a partecipare al relativo corso (in questo caso, si chiede di indicare la media percentuale dei vincitori per singolo anno rispetto ai candidati che hanno partecipato alla selezione presso l’Ateneo);
– a quanto ammontava, tra il 2010 ed il 2016, il trattamento economico medio annuo (lordo) di uno specializzando della scuola di ortopedia.
Le predette amministrazioni avranno cura di depositare in giudizio quanto sopra richiesto entro 60 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza non definitiva ovvero dalla notifica, se antecedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), NON definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, così dispone:
– dichiara fondate le censure ivi contenute e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
– con riferimento alla richiesta risarcitoria, ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la parte di rispettiva competenza, di depositare in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro 60 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza non definitiva ovvero dalla notifica, se antecedente.
Fissa, per la definizione, l’udienza pubblica del 17 ottobre 2018, ore di [#OMISSIS#].
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/02/2018