TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 6392

Abilitazione scientifica nazionale - Omessa valutazione titoli

Data Documento: 2018-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullato il diniego all’Abilitazione Scientifica Nazionale motivato dall’assenza di un requisito preliminare nel caso in cui la Commissione abbia omesso di rilevare la presenza, nella domanda dell’interessato, di uno più elementi per alcune voci di valutazione senza motivare tale omissione nel giudizio (nel caso di specie, i titoli segnalati ma rilevati dalla Commissione si riferivano a “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali”, “Partecipazioni a collegi dei docenti” e ““Partecipazione a comitati editoriali…”.
Per tali voci di valutazione, come per le altre per cui la Commissione non ha ravvisato il possesso dei titoli sebbene il candidato avesse indicato degli elementi nella sua domanda, l’organo di valutazione avrebbe dovuto motivare l’esclusione dei titoli dalla valutazione, o, al contrario, invitare l’interessato ad integrare la propria domanda.
 

Contenuto sentenza

N. 06392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05164/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2018, proposto da: 
Savica [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47, come da procura in atti; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa misura cautelare,
dei seguenti atti e provvedimenti:
1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore 06/D2 “Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere”, pubblicato sul sito web istituzionale del M.I.U.R. il 28 marzo 2018, nonché della relazione riassuntiva del 29 marzo 2018 e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non e, in particolare, di quello relativo ai giudizi individuali resi nei confronti del ricorrente;
2) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avv. S. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente notificato il 23 aprile 2018 e depositato il successivo giorno 27, il dottor [#OMISSIS#] Savica ha impugnato il negativo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 1532 del 29.07.2016) alle funzioni di professore universitario di I fascia per il Settore Concorsuale 06D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, in quanto la Commissione ha rilevato la presenza, in capo alla ricorrente, di due soli (e non almeno tre, come prescritto) dei requisiti preliminari costituiti dai titoli di cui all’art. 8 comma I del DPR n. 952016, riconoscendo unicamente il possesso dei titoli predefiniti alla lettera “a” e “i” ;
Considerato che il MIUR non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 6 giugno 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato, infatti, che possono trovare accoglimento le censure che lamentano il mancato riconoscimento di titoli che sono stati rubricati dalla Commissione:
– sub “c”, ovvero “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”, voce riguarda alla quale la Commissione ha omesso di rilevare la presenza, nella domanda dell’interessato, del “Progetto Regione Sicilia <<Trattamento dialitico dei pazienti di età geriatrica>>, senza motivare tale omissione nel giudizio;
– sub “d”, “Partecipazione a comitati editoriali…”, in quanto la Commissione non ha rilevato che il ricorrente, nella sua domanda di partecipazione, accanto a numerosi scritti, aveva segnato anche il ruolo di “Editorial board” di riviste in lingua inglese (si vedano ad esempio i punti 13 e 22 della pagina 25 dell’allegato 15 al ricorso, che riproduce la domanda del candidato);
– sub “e”, “Partecipazioni a collegi dei docenti”, la Commissione ha omesso di verificare la segnalata partecipazione del ricorrente a due collegi, l’uno relativo al dottorato in “Scienze Nefrologiche” 13° ciclo presso l’Università di Napoli e l’altro relativo al dottorato di ricerca in “Medicina sperimentale clinica e fisiopatologia cellulare presso l’Università di Catania;
Ritenuto, infatti, che per tali voci di valutazione, come per le altre per cui la Commissione non ha ravvisato il possesso dei titoli sebbene il candidato avesse indicato degli elementi nella sua domanda, l’organo di valutazione avrebbe dovuto motivare l’esclusione dei titoli dalla valutazione, o, al contrario, invitare l’interessato ad integrare la propria domanda;
Considerato che sotto tali profili, quant’altro assorbito, il ricorso risulta fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato e con ordine al MIUR di sottoporre la candidata a nuova valutazione da parte di Commissione avente composizione integralmente diversa da quella che ha operato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 08/06/2018