Contraddittorietà del giudizio finale della commissione esaminatrice, il quale risulta privo di un adeguato grado di sintesi delle valutazioni individuali dei docenti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 febbraio 2018, n. 1564
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Contraddittorietà giudizio
N. 01564/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12641/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12641 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Messina, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarano, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore [#OMISSIS#] in Roma, piazza della Libertà, n. 20;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore 10-G1 non costituita in giudizio;
nei confronti di
Sabina Fontana non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di II fascia del settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti dellaricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 20 novembre 2017;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente, ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” del 20.11.2017, redatta dalla
Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sulla candidata, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della stessa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. V. Scarano e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto Messina [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2017 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia del settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”,
Tre dei cinque componenti la commissione di valutazione si sono espressi per il riconoscimento dell’abilitazione alla ricorrente, mentre tre di essi si sono espressi per il diniego.
L’istante censura detto esito della procedura, deducendo la contraddittorietà dei giudizi individuali, con particolare riferimento alle valutazioni dei proff. Coonan e Motta, e che il giudizio collegiale non si sarebbe fondato sulla sintesi dei giudizi individuali espressi da ogni singolo commissario.
Il MIUR si è costituito in giudizio depositando memoria.
Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 del CPA per la definizione della controversia in esame con sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, e va accolto.
Merita di essere condivisa la censura con cui il ricorrente denunzia la contraddittorietà del giudizio collegiale, assunto a fronte di due voti positivi e tre negativi, tenuto conto della evidente perplessità del giudizio del prof. Coonan.
In particolare il predetto docente, pur avendo espresso apprezzamento sul curriculum e sulle pubblicazioni della ricorrente (per il quale si rinvia al verbale della commissione esaminatrice e alle deduzioni in ricorso) conclude per la non attinenza dei lavori senza indicarne le ragioni, concludendo la propria valutazione con il seguente periodo: “Giudizio negativo ???”.
In disparte la evidente perplessità del giudizio ricavabile dai tre punti interrogativi che lo concludono, lo stesso ad ogni modo non è in linea con le valutazioni precedenti ampiamente positive.
Ne consegue la contraddittorietà del giudizio finale della commissione il quale risulta privo di un adeguato grado si sintesi delle valutazioni individuali dei docenti. Tale giudizio, peraltro, non tiene conto della circostanza che la ricorrente, oltre ad aver superato le tre mediane di riferimento, ha anche visto riconosciuto dalla commissione il possesso di ben 7 degli 8 titoli previsti, ovvero di un altro dei requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, come previsto dall’art. 5 del DM n. 120/2016;
In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 09/02/2018