TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9820

Data Documento: 2018-10-09
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 09820/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12509/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12509 del 2017, proposto da 
Sara Di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca, Consorzio interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti
[#OMISSIS#] Pia Ricci, [#OMISSIS#] Scarati non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2017/2018, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale;
nonché di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi de L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. C. Pellegrini [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame (n. 12509/2017, notificato il 22 novembre 2017 e depositato il 14 dicembre 2017 si contestava la non ammissione della concorrente Sara Di [#OMISSIS#] alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, in esito al test di ammissione al riguardo espletato, con ulteriore impugnazione della graduatoria finale e di ogni atto prodromico e presupposto.
I motivi di gravame prospettati riguardavano – sotto il profilo sia della violazione di legge che dell’eccesso di potere – il numero dei posti messi a concorso (poiché molto inferiore alla capacità formativa degli Atenei), nonchè la tipologia delle domande somministrate (in quanto estranee ai programmi della scuola secondaria superiore e, in molti casi, non correttamente formulate o prive di risposta univoca, oltre che non elaborate da soggetti con comprovata esperienza in materia). Altre contestazioni erano riferite alla natura non inedita dei quesiti (perchè identici o analoghi a quelli contenuti in testi di preparazione all’esame, comunemente in commercio), al non garantito rispetto del principio di anonimato, alla possibilità di scambi di persona, a gravi violazioni – di rilevanza anche penale – circa la segretezza dei quiz, nonché infine alla mancata copertura di tutti i posti disponibili, con particolare riguardo a quelli originariamente riservati a cittadini extracomunitari e da questi ultimi non occupati.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 719 del 9 febbraio 2018 l’istanza cautelare, proposta dall’interessata, è stata respinta con la seguente motivazione:
“ Rilevato che nel ricorso si prospettano censure più volte esaminate dalla sezione in sede cautelare, con esito costantemente negativo e, di recente, respinte anche nel merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, ordinanze nn. 935, 2928 e 2930 del 2017 – confermate dal Consiglio di Stato, sez. VI, rispettivamente con ordinanze nn. 4728, 4362 e 4363 del 2017 – nonché sentenze 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e 10130; 2 novembre 2017, nn. 10925, 10950 e 10962);
Ritenuto, inoltre, che non possano formare oggetto di revisione principi affermati da una consolidata giurisprudenza, quali:
– il carattere meramente interinale (fino a pronuncia conclusiva di merito) delle ammissioni con riserva a prove concorsuali e/o degli inserimenti in posizione utile nelle graduatorie, predisposte in esito a dette prove: ammissioni ed inserimenti da disporre, pertanto, con estrema prudenza, nell’interesse delle stesse parti ricorrenti;
– l’ammissibilità delle sole censure che, in base alla cosiddetta prova di resistenza, comportino l’effettivo titolo della parte interessata a conseguire l’utilità finale oggetto di causa (nella fattispecie: immatricolazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia);
– il non consentito perseguimento, in sede cautelare, di un beneficio maggiore di quello che potrà essere ottenuto con la sentenza finale di merito, con conseguente carattere contraddittorio della richiesta di “risarcimento in forma specifica”, tramite ammissione in soprannumero alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in presenza di censure implicanti, ove accolte, annullamento dell’intera procedura (cfr. in tal senso, per il necessario annullamento di graduatorie illegittimamente formate, Cons. Stato, Ad. Plen, 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, nonché per il rigetto, in tale situazione, di istanze di immatricolazione in soprannumero, Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432);
Considerato, altresì, che ulteriori argomentazioni difensive risultano allo stato generiche e non suffragate da alcun principio di prova;
Ritenuto in conclusione che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare (peraltro, risultando la ricorrente già immatricolata nella Facoltà di Odontoiatria), ferme restando le valutazioni da effettuare in sede di merito e le possibilità di ulteriore scorrimento della graduatoria nazionale (ai fini dell’eventuale passaggio dell’interessata alla Facoltà di Medicina) – anche per quanto riguarda i posti, originariamente riservati ai cittadini extracomunitari e non occupati (TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze nn. 11312/17 e 11314/17; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416/2017) – senza in ogni caso che il giudice amministrativo possa sostituirsi all’Amministrazione, sia in ordine all’opportunità di scelte, di cui non risultino incontrovertibile erroneità in punto di fatto, o irragionevolezza (Cass. civ. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23395; Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4958), sia per l’emanazione di atti, pur doverosi, che richiedono però una complessa fase di verifica e attuazione riservata all’Amministrazione stessa, non senza margini di discrezionalità”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza collegiale n.1471 del 5 aprile 2018 – accoglieva parzialmente l’appello cautelare, con riferimento al mancato scorrimento della graduatoria, in corrispondenza dei posti riservati a studenti extracomunitari e – pur non ravvisando i presupposti per l’immediata ammissione con riserva dell’appellante – disponeva “la ricognizione dei posti inutilizzati o non optati rimasti liberi a livello nazionale e nei singoli Atenei, operando i conseguenti scorrimenti di graduatoria, tenendo anche conto delle concrete posizioni in graduatoria dei ricorrenti vittoriosi in sede cautelare in separati giudizi, in quanto tali ricorrenti abbiano indicato come sedi di immatricolazione, in tutto o in parte, quelle medesime indicate dall’attuale ricorrente”, con successiva immatricolazione di quest’ultima, solo ove collocata in posizione utile in base al punteggio riportato.
Con ordinanza presidenziale n. 2093 del 23 aprile 2018, questo Tribunale disponeva quindi l’integrazione del contraddittorio, con successiva dichiarazione di adempimento depositata il 22 maggio 2018 e, nella pubblica udienza in data odierna, la causa è passata in decisione.
Premesso quanto sopra, il Collegio rileva la parziale improcedibilità o infondatezza del ricorso, che può essere accolto solo limitatamente al richiesto scorrimento della graduatoria nazionale, in corrispondenza dei posti lasciati liberi dagli originali riservatari, ma con effetti conformativi diversi da quelli rappresentati nell’impugnativa.
L’attuale ricorrente, infatti, si era collocata alla posizione n. 10.575 della graduatoria, con punti 58,2 e, a seguito di ordinario scorrimento della graduatoria stessa, si è successivamente immatricolata alla facoltà di Odontoiatria presso l’Università degli studi de L’Aquila, sua trentacinquesima scelta, mentre per l’immatricolazione oggetto della prima scelta (corso di laurea in Medicina e Chirurgia della medesima Università), l’ultimo candidato in posizione utile si sarebbe trovato – secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione – alla posizione n. 10.015.
Secondo la medesima Amministrazione, comunque, l’avvenuta immatricolazione renderebbe il ricorso improcedibile, quanto meno con riferimento alle censure, dal cui accoglimento deriverebbe annullamento dell’intera procedura.
L’eccezione di improcedibilità, in effetti, appare fondata, per i motivi di gravame che – come la quasi totalità di quelli sopra sintetizzati – implicherebbero, in caso di accoglimento, annullamento dell’intera procedura, con travolgimento dell’immatricolazione ormai ottenuta dalla ricorrente: quanto sopra, anche a prescindere dal fatto che i medesimi motivi di gravame sono già stati valutati e ritenuti infondati da questo Tribunale, con le sentenze già citate nell’ordinanza cautelare, (cfr., in particolare, nn. 10129 e 10130 del 2017): sentenze, quelle appena indicate, da cui non si ravviserebbero comunque ragioni per discostarsi, sui punti qui rilevanti, anche con motivazione semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. L’improcedibilità, in ogni caso, sembra soluzione più coerente nel caso di specie, tenuto conto del principio della domanda, in base al quale – anche in caso di accoglimento di censure caducanti – il giudice amministrativo non può limitarsi a condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni, conseguenti agli atti illegittimi impugnati, ma “deve pronunciarsi su tutta la domanda”, con le conseguenze nella medesima postulate (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4).
Nella situazione in esame, appare quindi evidente la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente – ormai immatricolata, benchè in posizione meno favorevole di quella maggiormente ambìta – in ordine alla coltivazione di censure, finalizzate in via esclusiva e irrinunciabile all’annullamento dell’intera procedura, senza alcuna possibile “rimodulazione” a favore di misure risarcitorie per equivalente, o, come pure ipotizzato nell’impugnativa, “in forma specifica”, ovvero mediante immatricolazione anche in soprannumero.
Le uniche censure, per le quali l’interesse a ricorrere può considerarsi ancora sussistente, pertanto, sono quelle riferite alla scarsità dei posti messi a concorso e, da ultimo, alla mancata ridistribuzione dei posti, riservati a studenti extracomunitari.
La prima di tali censure, tuttavia, deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondata – come già più volte chiarito da questo Tribunale (cfr., fra le tante, n. 10129/2017 cit.) – tenuto conto della complessità dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, per determinare il numero dei posti da mettere a concorso. Tale istruttoria – implicante la costituzione di un apposito tavolo tecnico, in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientrava infatti in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale erano attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mero riscontro di una maggiore, affermata capacità formativa degli Atenei, senza chiari e documentati elementi, atti a dimostrare l’incongruità di scelte, riferite – alla data della relativa effettuazione – anche al delicato bilanciamento fra dette capacità formative e le esigenze del sistema sociale e produttivo. Non si vede, dunque, come sarebbe possibile imporre “ex post” un incremento dei posti in questione, in misura sufficiente per soddisfare le istanze difensive dedotte in giudizio.
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei posti destinati agli studenti extracomunitari non residenti lasciati liberi, è necessario che la normativa corrispondente vada intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. anche, per le ipotesi di cosiddetto “numero chiuso”, Corte Cost. n.383 del 1998); ne consegue che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purchè contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, III, n.6248 e n.3197 del 2014, in ultimo, n.248 del 2018). Va peraltro considerato, sul punto, che non tutti gli studenti portano a termine il loro corso di studi e che non tutti i laureati esercitano poi la loro professione all’interno del sistema ove si sono formati (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.6248 del 2014 e n.248 del 2018), in modo tale da alterare in via successiva l’originaria programmazione di cui trattasi.
In tale ottica, è già intervenuto l’annullamento dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 ottobre 2018, n. 9698).
Gli effetti conformativi, specificati nella citata sentenza, implicano obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
Nella situazione in esame, l’effetto conformativo della presente sentenza implica esclusione del rivendicato diritto all’immatricolazione dell’attuale ricorrente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, fatto salvo il caso in cui, per successive rinunce, la collocazione della medesima nella graduatoria nazionale fosse tornata utile per detta immatricolazione, ritenuta preferenziale rispetto a quella – già avvenuta – presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria.
Il ricorso in esame viene pertanto accolto – con gli effetti conformativi in precedenza indicati – limitatamente all’ulteriore disponibilità dei posti, in un primo tempo riservati a studenti extracomunitari e da questi ultimi non occupati, mentre per il resto lo stesso risulta in parte improcedibile e in parte infondato.
In considerazione dei fatti di causa – e della solo parziale soccombenza di entrambe le parti – sussistono infine giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti precisati in motivazione; dichiara in parte improcedibile e in parte respinge, per il resto, il ricorso stesso.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 09/10/2018