TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 febbraio 2018, n. 1229

Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione

Data Documento: 2018-02-01
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ facoltà della commissione esaminatrice adottare ulteriori e più selettivi criteri di valutazione, con la conseguenza che, a monte, non sia illegittimo l’art. 3, co. 3, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, in quanto non in contrasto con la normativa primaria di riferimento.
Tuttavia, è da stigmatizzare l’applicazione dei criteri di valutazione tesi ad attribuire esclusivo rilievo alla valutazione della qualità della produzione scientifica e, in particolare, alla verifica del possesso da parte dei candidati di 3 pubblicazioni di livello buono o eccellente, tra cui almeno una monografia, in quanto, in tal modo, nei casi specificamente esaminati, l’Organo valutativo “ha incentrato la valutazione esclusivamente sul suddetto criterio, disapplicando di fatto gli altri più generali criteri di valutazione introdotti dal regolamento ministeriale” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 dicembre 2015, n. 13734; Id., 4 dicembre 2015, n. 13735).

Contenuto sentenza

N. 01229/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02908/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Troncone, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. Felice [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli n. 39; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gentile, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/g14 – diritto penale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dr. [#OMISSIS#] Troncone impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/g14-diritto penale pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. in data 2.12.2014 nonché ogni atto collegato – giudizio negativo fondato sulla assorbente considerazione di non avere lo stesso presentato almeno una monografia di livello almeno buono o eccellente come previsto con il criterio aggiuntivo e più selettivo apposito individuato da parte della Commissione, atteso che le tre monografie prese in considerazione ai fini della valutazione sono state ritenute in sede di giudizio tutte soltanto “accettabili” – e, in particolare, il D.M. M.I.U.R. n. 76 del 2012, nella parte in cui ha attribuito alle commissioni il potere di individuare ulteriori criteri di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli nonché il verbale della Commissione giudicatrice di individuazione dei suddetti criteri ulteriori e/o diversi.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. n. 400 del 1988, art. 16 della l. n. 240 del 2010, art. 4 del d.P.R. n. 222 del 2011 ed eccesso di potere per violazione del principio di gerarchia delle fonti, per violazione del principio di legalità e del principio di uguaglianza e, infine, per incompetenza e difetto di attribuzione, in quanto:
– la normativa richiamata e in particolare l’art. 16 della l. n. 240 del 2010 non consente alle Commissioni di introdurre criteri ulteriori rispetto a quelli individuati in seno al D.M. M.I.U.R. n. 76 del 2012;
– l’art. 3, co. 3, del D.M. M.I.U.R. n. 76 del 2012 che attribuisce alle commissioni il potere di individuare criteri ulteriori e più selettivi è illegittimo in quanto viola il principio della gerarchia delle fonti trattandosi di una fonte secondaria che si pone in contrasto con il richiamato art. 16 della l. n. 240 del 2010;
– la l. n. 240 del 2010 non ha fissato limiti temporali ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate e, invece, una delle pubblicazioni presentate da parte del ricorrente, ulteriore rispetto alle tre di cui sopra, non è stata dichiaratamente resa oggetto di valutazione di merito in quanto asseritamente esorbitante dall’arco temporale preso a riferimento;
2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010 e art. 4 del d.P.R. n. 222 del 2011 ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e per incompetenza e difetto di attribuzione, in quanto è mancata la motivazione a supporto della valutazione in termini di “accettabile” delle tre monografie di cui trattasi e anche l’asserita “mancanza di originalità” è meramente affermata;
3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010 e art. 4 del d.P.R. n. 222 del 2011 ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e per incompetenza e difetto di attribuzione, in quanto.
– la commissione ha applicato l’indicato criterio aggiuntivo e più selettivo, individuato esclusivamente per la prima fascia, anche alla seconda fascia senza, pertanto, tenere in alcuna considerazione la differenziazione delle due fasce, prima e seconda, quanto al conseguimento della maturità scientifica, come anche individuate in sede di D.M. n. 76/2012, in violazione del principio di proporzionalità e con eccessiva elevazione dello standard quanto alla seconda fascia;
– il giudizio di “accettabile” è comunque un giudizio positivo e non negativo, come riconosciuto dal Tribunale in numerosi precedenti, con conseguente stravolgimento del criterio di valutazione delle pubblicazioni individuato in seno alla normativa di rango primario;
4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010 e art. 5 del D.M. M.I.U.R. n. 76/2012 ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, in quanto la commissione ha de-quotato immotivatamente in criterio della collocazione editoriale.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 31.3.2015 e ha depositato documentazione in data 3.4.2015.
Il ricorrente ha depositato documentazione integrativa in data 19.4.2017 e memoria conclusiva in data 28.4.2017.
Alla camera di consiglio del 30.5.2017, fissata ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., il ricorso – nella ritenuta sussistenza dei presupposti di legge – è stato trattenuto ai fini della decisione con sentenza in forma semplificata, alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre soffermarsi sulla disciplina che regola la procedura di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il medesimo art. 16 della L. 240/10 ha poi rimesso ad uno o più regolamenti le modalità di espletamento delle procedure in conformità alle seguenti direttive:
a) l’attribuzione dell’abilitazione “con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a);
b) l’individuazione, per ciascun settore concorsuale, delle modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle procedure di abilitazione “entro cinque mesi dall’indiziane” (art. 16, comma 3 lett. a).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e B.
Il successivo art. 5, che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Per quanto concerne le censure in esame è utile osservare che secondo l’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012 “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione….”.
La norma attribuisce, quindi, alle commissioni il potere di individuare criteri e parametri ulteriori e più selettivi rispetto a quelli già previsti negli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento.
La Commissione in esame quindi, in applicazione di siffatta possibilità, ha individuato quale specifico criterio ai fini del conseguimento della abilitazione per docenti di seconda fascia “l’avere inserito, a corredo della domanda di partecipazione alla procedura, almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D, commi l e 2 del D.M. 76 del 2012, tra cui almeno una monografia. L’importanza e la qualità delle pubblicazioni, considerate le peculiarità del settore disciplinare, sono da intendersi a livello internazionale o anche solo a livello nazionale”.
Questo Tribunale ha già affrontato la questione della legittimità del suddetto criterio e ritenuto che esso non possa considerarsi, in assoluto, illegittimo, in quanto si è ritiene che la Commissione si sia legittimamente avvalsa della possibilità di adottare ulteriori e più selettivi criteri di valutazione e nella piena condivisione del richiamato principio, deve pertanto, ritenersi che il criterio aggiuntivo e più selettivo di cui trattasi non sia di per sé illegittimo. E che, peraltro, a monte, non sia illegittimo l’art. 3, co. 3, del D.M. M.I.U.R. n. 76/2012 in quanto non in contrasto con la normativa primaria di riferimento e richiamata da parte ricorrente al predetto fine.
E’ stata, tuttavia, altresì, stigmatizzata l’applicazione dei criteri di valutazione, approvati in occasione della prima riunione (tra cui il criterio che interessa nello specifico), avvenuta in modo da attribuire esclusivo rilievo alla valutazione della qualità della produzione scientifica e, in particolare, alla verifica del possesso da parte dei candidati di 3 pubblicazioni di livello buono o eccellente, tra cui almeno una monografia, in quanto, in tal modo, nei casi specificamente esaminati, l’Organo valutativo “ha incentrato la valutazione esclusivamente sul suddetto criterio, disapplicando di fatto gli altri più generali criteri di valutazione introdotti dal regolamento ministeriale” (TAR Lazio, III, 4.12.2015, n. 13734; id., 4.12.2015, n. 13735).
Nel caso in esame, nel valutare il ricorrente, la Commissione ha motivato l’insufficienza del candidato ai fini abilitativi – sebbene con motivazione sintetica a supporto del giudizio di “accettabile” per tutte e tre le monografie prese in considerazione – facendo riferimento specifico e assorbente proprio al criterio in contestazione in questa sede.
La Commissione ha applicato i criteri di valutazione approvati in occasione della prima riunione in modo da attribuire esclusivo rilievo alla valutazione della qualità della produzione scientifica ed, in particolare, alla verifica del possesso da parte dei candidati di 3 pubblicazioni di livello buono o eccellente, tra cui almeno una monografia.
In tal modo la Commissione ha incentrato la valutazione esclusivamente sul suddetto criterio, disapplicando di fatto gli altri più generali criteri di valutazione introdotti dal regolamento ministeriale. E, invero, nel valutare la parte ricorrente la Commissione ha motivato l’insufficienza facendo riferimento esclusivo alla mancata soddisfazione dell’ulteriore e più selettivo criterio introdotto dalla Commissione, ritenendolo indispensabile per raggiungere la maturità scientifica richiesta nella procedura abilitativa, in quanto sebbene il candidato avesse redatto tre monografie, la commissione le ha ritenuto di livello solo “accettabile” e quindi insufficienti a raggiungere il livello richiesto per il conseguimento della idoneità (cfr. nei termini, TAR Lazio-Roma, sez. III, n. 13734/2015).
Il riferimento al mancato superamento da parte dell’istante di tale specifico criterio di valutazione, inoltre, non appare sufficiente a motivare il giudizio negativo (cfr. nei termini, TAR Lazio-Roma, sez. III, n. 13734/2015).
In conclusione il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 – “diritto penale” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso ai sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza da parte di una Commissione in diversa composizione.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 30 maggio 2017 e 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 01/02/2018