La Commissione di verifica dello status di Organismo di Ricerca è stata istituita con DD n. 2706 del 10/11/2016, così come successivamente modificato con DD n. 3680 del 20/12/2017 e DD n. 362 del 22/02/2018.
La Commissione opera su istanza dei singoli dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che trasmettono specifiche richieste di valutazione in cui sono indicati gli anni da sottoporre a verifica, allegando la documentazione da sottoporre a controllo.
La Commissione verifica il possesso del requisito di Organismo di Ricerca ad una certa data, e ciò in quanto i parametri utilizzati per la verifica sono soggetti a dati variabili nel tempo e, conseguentemente, uno stesso Soggetto potrebbe qualificarsi quale Organismo di Ricerca per un dato anno, ma perdere tale qualifica anche l’anno successivo, in mancanza del rispetto di tutti i parametri.
Tale considerazione è avvalorata dal fatto che la normativa di riferimento, rappresentata da Regolamenti comunitari, è cambiata nel tempo e ha portato con sé delle modifiche ai requisiti e parametri richiesti per il riconoscimento della qualifica di Organismo di Ricerca.
Non vale a superare tale considerazione il fatto che in un certo momento, un ente richiedente il riconoscimento di tale qualifica possa aver dato prova del possesso dei requisiti richiesti per il soddisfacimento della qualifica di Organismo di Ricerca, nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento Comunitario n.800/2008, né che lo stesso ente, in sede di ricorso, sostenga che L’applicazione della normativa sopravvenuta nelle more del procedimento possa aver determinato un’alterazione dei presupposti giuridici del procedimento
La legittimità del provvedimento amministrativo finale, in linea generale, deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio « tempus regit actum », e non già al momento dell’avvio del procedimento secondo il principio « tempus regit actionem », principio quest’ultimo sviluppato essenzialmente con riferimento alle procedure concorsuali « in itinere » a tutela dell’affidamento dei concorrenti allo svolgimento della procedura secondo i requisiti ed i criteri fissati nel bando.
Anche nell’ambito della verifica dello status di Organismo di Ricerca L’Amministrazione, quindi, è tenuta – prima di adottare il provvedimento amministrativo – a valutare le modificazioni dello stato di fatto e a fare corretta applicazione delle norme sopravvenute rispetto all’inizio del procedimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 marzo 2022, n. 2356
Verifica dello status di Organismo di Ricerca
N. 02356/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02944/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2018, proposto da
Consorzio Stabile [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 79;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento della nota Miur, prot. 21120 del 20.12.2017 con la quale si informava il Consorzio ricorrente che “le attività istruttorie svolte non consentono di riconoscere al soggetto beneficiario [#OMISSIS#] il possesso dei requisiti riconducibili alla qualifica di organismo di ricerca” con conseguente mancato versamento delle somme relative ai sal n. 3, 4 e 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determina del Direttore Generale del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca – Direzione Generale per il coordinamento e lo Sviluppo della ricerca, del 13.03.2013 n. 436 si disponeva l’adozione e la pubblicazione di uno
specifico avviso per l’accesso al finanziamento di progetti di ricerca industriale.
La ricorrente riferisce che: a) ha partecipato al bando, in partenariato con l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e la Smart Apps Società cooperativa, qualificandosi come “Organismo di Ricerca”, presentando il progetto di ricerca e sviluppo con codice MIUR PACO2L2_00117 denominato “G-BEY (Oltre La soglia) Una piattaforma Integrata per la conoscenza del patrimonio architettonico della città di Napoli”, per un costo preventivato di € 934.830,00; b) con decreto del Direttore Generale del MIUR del 12.11.2013 n. 2145, veniva approvata la graduatoria finale generale dei progetti, tra cui il progetto G- BEY presentato dal Consorzio [#OMISSIS#], unitamente alla Smart – Apps Società Cooperativa e all”Università [#OMISSIS#] II; c) con successivo Decreto del 19.1.2.2013 n. 2985 il MIUR disponeva l’ammissione al finanziamento del progetto GBEY, impegnando risorse complessivamente pari ad € 755.565,50 a carico del Piano di Azione Coesione (PAC), e nell’allegato “scheda costi e agevolazioni”, con preciso riguardo al Consorzio [#OMISSIS#] viene indicato quale importo del finanziamento l’aliquota dell’85% dei costi sostenuti, con conseguenziale riconoscimento della qualifica di organismo di ricerca nel rispetto della normativa comunitaria e dell’avviso pubblico; d) con comunicazione del 19.12.2013, prot. 31261, il RUP, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in funzione propedeutica alla sottoscrizione degli atti di obbligo ed accettazione del finanziamento, richiedeva ai partecipanti al progetto GBAY di produrre: il capitolato tecnico dettagliato della realizzazione del progetto, redatto in coerenza al decreto di concessione delle agevolazioni e, comunque, nel pieno rispetto degli obiettivi e finalità dichiarati al momento della presentazione della domanda (verificare se dal capitolato tecnico emergeva che [#OMISSIS#] Fosse un organismo di ricerca); le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai fini del rilascio delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Dlgs 96.09.2011, n. 159;e) con Decreto del 03.03.2014 n. 698, poi, il MIUR disponeva la sostituzione della scheda “Allegato scheda costi e agevolazioni” di cui al Decreto Direttoriale n. 2985 del 19.12.2013 esclusivamente con riguardo al Soggetto SMART APPS Società Cooperativa, ribandendo il riconoscimento dell’85% dei costi sostenuti relativamente al Consorzio [#OMISSIS#]; f) in data 08.07.2014, prot. 15878, il Consorzio [#OMISSIS#] procedeva alla sottoscrizione dell’atto di obbligo e di accettazione del finanziamento concesso dal MIUR (uno per ogni beneficiario), in seno al quale, altresì, viene disposto che l’aliquota di agevolazione riconosciuta al Consorzio [#OMISSIS#] è pari all’85% e, segnatamente, ad C. 90.320,00 (cfr. art. 2 del disciplinare);g) in data 11.09.2014 ed in data 26.02.2015 i beneficiari del finanziamento trasmettevano rispettivamente il SAL n. 1 ed il SAL n. 2; h) In data 12.10.2015 il MIUR pubblicava sul sistema informatico [#OMISSIS#] le tabelle relative ai contributi spettanti per i SAL n. 1 e 2, riconoscendo per entrambi i SAL al Consorzio [#OMISSIS#] l’aliquota dell’85%, coerentemente con la propria qualifica di Organismo di Ricerca; i) nel rispetto dei termini previsti dal capitolato tecnico i soggetti beneficiari del finanziamento GBEY procedevano a trasmettere i SAL n. 3,4 e 5; i ) In data 30.06.2016 le attività del progetto PACO2L2-00117 venivano concluse con conseguenziale trasmissione di tutta la documentazione tecnico amministrativa all’Ente Finanziatore; l) Inopinatamente, poi, in data 26.09.2016, prot.18427, e, dunque, dopo circa tre mesi dal completamento dell’attività progettuale, il MIUR richiedeva al Consorzio [#OMISSIS#] di fornire la seguente documentazione “: ·Statuto e Atto Costitutivo del Consorzio;·Il dettaglio degli incrementi/decrementi delle riserve e loro utilizzo;·Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio contenente le attività di ricerca condotte e le modalità di pubblicazione; La contabilità separata da cui si evincono i proventi e le spese generati dalla attività di ricerca e quelli generati dalla attività economica; I Bilanci, relativi all’anno di presentazione della domanda unitamente [#OMISSIS#] ultimi tre anni precedenti la data di contrattualizzazione ed ultimi tre anni precedenti alla data di presentazione dell'[#OMISSIS#] stato di avanzamento lavori; l) in data 11.10.2016 il Consorzio [#OMISSIS#] trasmetteva la documentazione richiesta; m) con successiva nota del 27.03.2017, prot. 5807 il MIUR richiedeva al Consorzio [#OMISSIS#] di produrre, ai fini del completamento delle verifiche, le dichiarazioni [#OMISSIS#] per le annualità da 2010 a 2015, nonché una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con la quale il Consorzio [#OMISSIS#] autocertificava il possesso dei requisiti di Organismo di Ricerca; il Consorzio [#OMISSIS#] con comunicazione del 29 marzo 2017 procedeva a trasmettere la dichiarazione sostitutiva richiesta e la documentazione [#OMISSIS#]; m) con ulteriore nota del 13.06.2017, prot. 10740, il MIUR richiedeva di voler trasmettere “specifici chiarimenti sui dati contabili e le dichiarazioni [#OMISSIS#] trasmesse per gli anni 2010¬2011-2012-2013, indicando quale sia la quota di attività istituzionali (non economiche) svolte e quale la quota di attività economica, integrando la documentazione trasmessa con ogni eventuale ulteriore altra documentazione utile alla verifica. Inoltre, relativamente alle annualità 2014 e 2015, in considerazione di quanto prescritto al punto 2.1.1 del regolamento Comunitario 198/06 del 2014, si richiedono specifici chiarimenti da cui si possa evincere che le attività economiche non superano la percentuale del 20% delle relative attività istituzionali svolte dal medesimo OdR o in alternativa che i finanziamenti pubblici derivanti dalle attività istituzionali (non economiche) non coprano i costi derivanti dalle attività economiche”; n) il Consorzio [#OMISSIS#] con nota del 20 giugno 2017 trasmetteva i chiarimenti richiesti; o) con comunicazione del 20.12.2017, prot. 0021120, pervenuta a mezzo pec in data 21.12.2017, il MIUR informava il Consorzio [#OMISSIS#] che “le attività istruttorie svolte non consentono di riconoscere al Soggetto Beneficiario [#OMISSIS#] il possesso dei requisiti riconducibili alla qualifica di Organismo di Ricerca cosi come codificato dai regolamenti Comunitari e come dichiarato dal Soggetto, relativamente alle annualità 2011 -2012-2013-2014-2015. Si allega la relativa check -list redatta dalla Commissione 0.d.r”.
Con ricorso ritualmente notificato, il Consorzio Stabile [#OMISSIS#], impugnava la nota Miur del 21.12.2017, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
A seguito della [#OMISSIS#] di consiglio del 22.01.2019, con ordinanza cautelare n. 613/2019, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensiva con la seguente motivazione: “Ritenuto che le censure svolte non appaiono, ad un sommario esame, assistite da apprezzabili elementi di fumus [#OMISSIS#] iuris poiché, per tutte le annualità esaminate (dal 2011 al 2015), non risulta rispettato il vincolo della preminenza dell’attività istituzionale (non economica) così come previsto dai Regolamenti Ce n. 800/2008 e UE n. 651/2014, che rappresenta un requisito imprescindibile per il riconoscimento della qualifica di Organismo di Ricerca“.
L’odierna ricorrente impugnava la suddetta ordinanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2478 del 20.05.2019, alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi in comparazione, ritenendo opportuno sospendere l’efficacia degli atti impugnati in primo grado al fine di evitare che, nelle more della decisione nel merito, il mancato riconoscimento della qualifica di “organismo di ricerca” potesse avere effetti pregiudizievoli.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti articolavano ulteriormente le proprie difese.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La questione controversa tra le parti è la natura di organismo di ricerca della ricorrente che costituisce il presupposto imprescindibile per accedere al finanziamento in esame.
La Commissione di verifica dello status di Organismo di Ricerca è stata istituita con DD n. 2706 del 10/11/2016 così come successivamente modificato con DD n. 3680 del 20/12/2017 e DD n. 362 del 22/02/2018.
La Commissione opera su istanza dei singoli dirigenti della DGCPVR che trasmettono specifiche richieste di valutazione in cui sono indicati gli anni da sottoporre a verifica, allegando la documentazione da sottoporre a controllo; verifica il possesso del requisito di OdR ad una certa data e ciò in quanto i parametri utilizzati per la verifica dei requisiti sono soggetti a dati variabili nel tempo e conseguentemente uno stesso Soggetto potrebbe qualificarsi quale OdR per un dato anno ma perdere tale qualifica anche l’anno successivo, in mancanza del rispetto di tutti i parametri.
Nel [#OMISSIS#] di specie tale considerazione è avvalorata dal fatto che la normativa di riferimento, rappresentata dai Regolamenti comunitari, è cambiata nel tempo ed ha quindi portato con sé delle modifiche ai requisiti e parametri richiesti per il riconoscimento della qualifica di Organismo di Ricerca.
A tale riguardo parte ricorrente, con una articolata censura, deduce che alla data del 29 marzo 2017 avesse dato prova del possesso dei requisiti richiesti per il soddisfacimento della qualifica di Organismo di Ricerca, nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento Comunitario n.800/2008, unica fonte normativa applicabile alla procedura de qua.
L’amministrazione resistente, nel corso del procedimento istruttorio, con la terza richiesta di integrazione documentale avrebbe illegittimamente modificato i criteri per il riconoscimento della qualifica di Organismo di Ricerca, ritenendo applicabile il Regolamento Comunitario 198/06 del 2014, che è stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione.
L’applicazione della normativa sopravvenuta, sostiene la ricorrente, avrebbe determinato un’alterazione dei presupposti giuridici del procedimento: da una parte, infatti, si avrebbero le norme, per così dire, “di partenza” del procedimento e dall’altra quelle di chiusura del medesimo. In altri termini, la modifica delle “regole del gioco” nel corso del procedimento andrebbe a confliggere con l’esigenza di buona amministrazione e di eguaglianza, esigenze e principi di rango costituzionale (cost. artt. 97 e 51).
La censura è infondata.
La legittimità del provvedimento amministrativo finale, in linea generale, deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio « tempus regit actum », e non già al momento dell’avvio del procedimento secondo il principio « tempus regit actionem », principio quest’[#OMISSIS#] sviluppato essenzialmente con riferimento alle procedure concorsuali « in itinere» a tutela dell’affidamento dei concorrenti allo svolgimento della procedura secondo i requisiti ed i criteri fissati nel bando,
La giurisprudenza amministrativa consolidata, da tempo, ritiene che “ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere conto, in base al principio tempus regit actum” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 giugno 1990, n. 480; T.A.R. per la [#OMISSIS#], sez. I, sentenza 10 ottobre 2011, n. 1265; T.A.R. per il Lazio, sez. I, sentenza 6 giugno 2012, n. 445).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha chiarito che emerge nel sistema “un principio secondo cui l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione”, con ciò evidenziando a chiare lettere che le sopravvenienze di fatto e di diritto rilevano sempre nel procedimento amministrativo, fino all’adozione del provvedimento medesimo (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30 gennaio 2012, n. 445).
L’Amministrazione, quindi, è tenuta – prima di adottare il provvedimento amministrativo – a valutare le modificazioni dello stato di fatto e a fare corretta applicazione delle norme sopravvenute rispetto all’inizio del procedimento.
[#OMISSIS#] specifico, i riferimenti normativi per le attività di verifica sono il Regolamento CE 800/2008, in vigore fino al 2014, e il successivo Regolamento UE 651/2014, nei quale si trovano le definizioni di “organismo di ricerca”.
Facendo riferimento a questi due atti normativi, si delimita, quindi, il campo d’azione della Commissione e vengono definiti gli aspetti da indagare al fine di verificare che un dato Soggetto possa essere qualificato o meno come Organismo di Ricerca (OdR).
I caratteri distintivi per definire il possesso o meno della qualifica di Organismo di ricerca si ritrovano, dunque, [#OMISSIS#] definizione stessa di OdR e variano in base alle annualità oggetto di verifica, riferendosi al dettato del Regolamento CE 800/2008 se la verifica è istruita per annualità fino al 2014 e al Regolamento Ue651/2014 se la verifica è istruita per annualità successive al 2014.
Il documento “Sulla verifica della qualifica di Organismo di ricerca — Aspetti metodologici” contiene anche delle linee [#OMISSIS#] alla compilazione della check-list che indicano le modalità con cui verificare il rispetto dei singoli parametri individuati; a tal fine sono allegate al documento anche i modelli della DSAN e della Comunicazione di richiesta documenti da trasmettere ai Soggetti oggetto di verifica.
Nel corso della sua attività istruttoria la Commissione ha evidenziato la necessità di approfondire le attività di verifica e revisionare il modello di verifica, in quanto le linee [#OMISSIS#] inizialmente fornite non risultavano esaustive a tal fine. Nel corso delle verifiche effettuate è stato, infatti, evidenziato come fosse necessario inserire un’ulteriore elemento [#OMISSIS#] valutazione, ossia quello inerente la distinzione tra attività istituzionale/non economica svolta dall’organismo di Ricerca e l’attività economica che lo stesso eventualmente svolga.
La Commissione ha quindi proceduto ad una revisione delle sue modalità operative, facendo riferimento al dettato delle Comunicazioni della Commissione europea collegate ai Regolamenti di cui sopra, per delineare con [#OMISSIS#] chiarezza tutti gli aspetti da indagare al fine di poter definire un Soggetto OdR o meno.
[#OMISSIS#] specifico si è fatto riferimento al dettato delle Comunicazioni della Commissione Europea 2006/C 323/01 e 2014/C 198/01, ove si esplicita chiaramente il concetto di quella che può considerarsi attività non economica svolta da un Organismo di ricerca e quella che, invece, ricade nell’ambito di attività definibili di tipo economico.
Sulla scorta di quanto prescritto dalla normativa europea, la Commissione ha inteso accertare che l’Organismo di Ricerca svolga in via prevalente attività di ricerca indipendente, ossia di tipo non economico, così come meglio specificato nelle Comunicazioni richiamate.
Tale verifica per gli anni di vigenza del Regolamento CE 800/2008, ossia fino al 2014, si limita a constatare la preminenza dello svolgimento di attività di tipo non economico, così come specificate [#OMISSIS#] Comunicazione (2006/C 323/01); mentre dal 2015, anno in cui entra in vigore il Regolamento UE 651/2014, così come meglio dettagliato [#OMISSIS#] Comunicazione (2014/C 198/01), la verifica intende accertare che i proventi e le spese generati dall’attività economica siano residuali (non oltre il 20%) rispetto all’attività istituzionale dell’OdR o, in alternativa, che le entrate derivanti dalle attività istituzionali (non economiche) non coprano i costi derivanti dalle attività economiche (rif. punto 20. paragrafo 2.1.1. della Comunicazione 198/2014).
In tal senso è stata modificata anche la Comunicazione di richiesta documentale e la DSAN da trasmettere ai Soggetti da verificare, approvata con verbale del 26 ottobre 2017, inserendo la richiesta di documentazione atta a verificare l’entità dell’attività economica eventualmente svolta dall’OdR e inserendo [#OMISSIS#] DSAN specifiche dichiarazioni in merito all’entità dell’attività economica eventualmente svolta.
Anche le check-list sono state adeguate in tal senso, inserendo due ulteriori parametri di verifica, utilizzabili a seconda del Regolamento di riferimento:
a) verifica della preminenza dell’attività istituzionale rispetto all’attività economica eventualmente svolta dall’OdR;
b) verifica che i proventi e le spese generati dall’attività economica siano residuali (non oltre il 20%) rispetto all’attività istituzionale dell’OdR. o, in alternativa, che le entrate derivanti dalle attività istituzionali (non economiche) non coprano i costi derivanti dalle attività economiche
In data 26/09/2016 con nota MIUR prot. n. 18427 l’Ufficio IV della DGCPVR ha richiesto al Consorzio, per la verifica del requisito di Organismo di Ricerca, la documentazione indispensabile per verificare i due parametri richiamati.
La pratica istruita è stata dapprima analizzata nel corso della riunione della Commissione svoltasi il 27/04/2017. La Commissione in tale riunione ha evidenziato la necessità di richiedere ulteriore documentazione a parte ricorrente al fine di verificare il rispetto del requisito di preminenza delle attività di tipo istituzionale (non economiche) essendo la DSAN fornita incompleta e i dati di [#OMISSIS#] non sufficienti a chiarire la natura delle attività svolte dal Consorzio.
Con nota MIUR prot. n. 5807 del 23/03/2017 l’Ufficio IV della DGCPVR, ai fini del completamento delle verifiche, ha richiesto al Consorzio la seguente documentazione integrativa:
·DSAN [#OMISSIS#] nuova formulazione;
·Dichiarazioni [#OMISSIS#] per le annualità dal 2010 al 2015.
Con nota prot. n. 6066 del 30/03/2017 il Consorzio ha fatto seguito alla richiesta documentale.
La Commissione ha verificato la documentazione integrativa trasmessa nel corso della riunione del 26/04/2017, evidenziando la necessità di un approfondimento, al fine di verificare il rispetto del requisito di preminenza delle attività di tipo istituzionale (non economiche).
A tal fine è stato richiesto al Consorzio di trasmettere specifici chiarimenti sui dati contabili e le dichiarazioni [#OMISSIS#].
Le integrazioni documentali richieste sono state trasmesse alla Commissione in data 11/09/2017 ed esaminate nel corso della riunione della Commissione svoltasi il 26/10/2017.
Le attività istruttorie svolte non hanno consentito di riconoscere il possesso dei requisiti riconducibili alla qualifica di Organismo di Ricerca in quanto per tutte le annualità esaminate (dal 2011 al 2015) non è risultato rispettato il vincolo della preminenza dell’attività istituzionale (non economica) così come codificato dai Regolamenti CE n. 800/2008 e UE n. 651/2014.
La verifica condotta sui bilanci per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 ha evidenziato che i valori rappresentati alla voce A del Conto Economico “Valore della Produzione” risultano composti per la maggior parte da ricavi afferenti ad attività di committenza per conto terzi che il Consorzio svolge a favore di altri Soggetti, di cui alla voce A.1 del Conto Economico “ricavi per la vendita di beni e servizi”.
Oltre a questo, l’analisi della documentazione contabile fornita dal Consorzio [#OMISSIS#] ha evidenziato che la maggior parte delle fatture che [#OMISSIS#] a comporre gli importi [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#] riguardano attività di committenza tra il Consorzio e il MIBACT che sono regolate attraverso apposite convenzioni. Da una verifica a campione sulla natura di tali convenzioni è emerso che la natura delle attività svolte dal Consorzio in favore del MIBACT rientrano [#OMISSIS#] definizione di attività economica così come descritta nelle Comunicazioni della Commissione Europea.
Infine, lo stesso Consorzio [#OMISSIS#] lettera di accompagnamento alla documentazione integrativa trasmessa dichiara che “per quanto attiene alle attività “economiche” e considerato che opera esclusivamente con la Pubblica Amministrazione, le stesse sono eseguite direttamente dalle società consorziate. Ciò comporta che le attività economiche, seppure incluse dei dati contabili, nel [#OMISSIS#] e nelle dichiarazioni [#OMISSIS#] del Consorzio [#OMISSIS#], sono in realtà affidate ai soci consorziati e da essi eseguiti”.
A fronte di tali puntuali e documentati rilievi da parte della Commissione, convincenti elementi di segno opposto non appaiono riscontrabili dalle argomentazioni difensive spiegate dalla ricorrente
La ricorrente lamenta altresì che l’amministrazione dava inizio alle dedotte attività istruttorie in data 26.09.2016, e, dunque, solo dopo circa tre mesi dall’avvenuta consegna delle attività progettuali, ma, in violazione degli autolimiti dallo stesso predefiniti, (art. 1 del DD 1890/2014) e portava a compimento il procedimento “istruttorio” in data 20.12.2016, ossia dopo circa due anni e mezzo dalla sottoscrizione dell’atto di obbligo.
Di talché, si ribadisce come il MIUR si sia pronunciato in un momento ben successivo rispetto al limite, dallo stesso imposto, dei 30 giorni.
La censura è infondata.
A tacere della natura ordinatoria del [#OMISSIS#] richiamato, il suo superamento è ampiamente giustificato dalla modifica dei regolamenti comunitari intervenuti nel corso del procedimento e dei parametri di Odr che hannp imposto alla Commissione di implementare l’istruttoria.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere respinto.
In considerazione dell’andamento del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/03/2022