È illegittima per difetto di motivazione la deliberazione di congelamento di una cattedra che non indichi chiaramente: né quali siano i risparmi previsti; né gli elementi oggettivi legati al triennio precedente, quali il decremento di iscrizione od altro, che avrebbero giustificato il congelamento del corso in questione piuttosto che di un altro; né quali sarebbero i vantaggi della diversificazione dell’offerta didattica a costo della perdita dell’unico corso di esercitazioni orchestrali.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 settembre 2016, n. 9486
Motivazione deliberazione congelamento cattedra
N. 09468/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12406/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12406 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Angelico 70;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica di Stato “[#OMISSIS#] Bellini” di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della dichiarazione di indisponibilità della cattedra di esercitazione orchestrale presso il conservatorio “[#OMISSIS#] Bellini” di Palermo;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
‘VISTI’
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica di Stato “[#OMISSIS#] Bellini” di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori comespecificato nel verbale;
Espone il ricorrente di essere titolare di cattedra di esercitazione orchestrale presso i Conservatori di Stato, avendone interesse per avere inoltrato domanda di trasferimento presso il conservatorio “V.Bellini” di Palermo dove occupa il primo posto nella relativa graduatoria.
Il consiglio di amministrazione, nella seduta del 19/6/2015, deliberava il congelamento per inattività annuale del SAD COMI/02 esercitazioni orchestrali, resosi disponibile per pensionamento del titolare, per conversione a favore di altro settore, altro SAD ad oggi esterno da determinare successivamente.
Espone ancora il ricorrente che il Consiglio di Amministrazione ha recentemente discusso il tema dei costi di gestione del personale esterno e ha messo a verbale, come comunica il presidente, la raccomandazione del Consiglio Accademico di cercare di limitarli usando lo strumento della conversione delle cattedre,anche per evitare i contenziosi che potrebbero scaturire.
Il ricorrente impugna la deliberazione di congelamento della cattedra SAD COMI/02 ESERCITAZIONI ORCHESTRALI, così motivata: “Si ritiene che tale Sad possa essere assorbito da docenti interni con specifiche competenze e titoli adeguati,onde favorire un’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie e razionalizzare la partecipazione degli studenti alle varie attività orchestrali.Tale inattività servirà specificamente anche per un risparmio di risorse finanziarie in quanto si propone di utilizzare tale budget garantito dal MEF per attivare in organico, per un altro anno, Sad ad oggi esterno -si rimanda alla successiva decisione”.
Il ricorrente ha articolato vari motivi di ricorso che renderebbero illegittima la deliberazione di congelamento.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il respingimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17.12.2015 l’istanza cautelare è stata accolta ed è stata fissata l’udienza di merito, celebratasi il 5.5.2016, alla presenza degli avvocati delle parti, come da separato verbale d’udienza, in cui la causa è stata spedita in decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere sotto il profilo del difetto di motivazione poichè non risulta chiaro né quali siano i risparmi previsti dei costi né vengono indicati gli elementi oggettivi legati al triennio precedente, quali il decremento di iscrizione od altro, che avrebbero giustificato il congelamento del corso di esercitazioni orchestrali piuttosto che di altro corso né vengono indicati quali sarebbero i vantaggi della diversificazione dell’offerta didattica a costo della perdita dell’unicocorso di esercitazioni orchestrali.
Inoltre, la decisione risulta immotivata anche sotto l’ulteriore profilo della assenza di argomentazioni in ordine al presupposto che potrebbe giustificare il congelamento della cattedra, ossia il decremento di iscrizioni nel triennio precedente: sul punto la delibera non sembra esprimersi.
Sono quindi evidenti, alla luce di quanto sopra rappresentato, le carenze motivazionali della deliberazione che va quindi annullata con facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi, come già richiesto con l’ordinanza cautelare n.5811/2015, pur rimanendo inottemperato il provvedimento della Sezione.
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, come prescrive la regola generale.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua la deliberazione impugnata, salvi i provvedimenti che l’amministrazione emetterà nuovamente.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
P.Q.M.
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)