TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 gennaio 2018, n. 187

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

Data Documento: 2018-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo la medesima stata ammessa a frequentare il corso oggetto di gravame.
 

Contenuto sentenza

N. 00187/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09376/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9376 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mansuelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Lavermicocca, [#OMISSIS#] Mansuelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Varlaro Sinisi in Roma, via Sebino, 29; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Emiliani non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di estremi sconosciuti col quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per l’accesso ai Corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale della scuola di medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017 per quanto risulta dal sito studenti on line in data 8 agosto 2016
del bando rettorale dell’Università di Bologna per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale della scuola di medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017, nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 27.10.2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata dal difensore di parte ricorrente, che ha evidenziato come a seguito del provvedimento cautelare la predetta ha partecipato alla prova di esame che si è tenuta il giorno 6 settembre 2016 presso l’Università degli studi di Bologna, non risultando idonea ai fini dell’accesso al suddetto corso di laurea; 
che, peraltro, successivamente, la stessa ricorrente ha partecipato alla selezione di cui al Bando rettorale dell’Università di Bologna per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, a ciclo unico a numero programmato per l’anno 2016-2017, dovendo impugnare avanti l’intestato TAR il provvedimento con cui veniva respinta l’istanza di recupero dalla stessa formulata di un posto disponibile nel corso di laurea in Ostetricia secondo l’ordine di graduatoria generale di merito e con ordinanza n. 927/2017, resa nel giudizio R.G n. 606/2017, in attesa della decisione nel merito, il TAR ha consentito che la candidata fosse ammessa con riserva nel suddetto corso di laurea, che la medesima ricorrente sta frequentando;
che, pertanto, si è verificata una modificazione della situazione di fatto tale da comportare per la ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile un interesse alla decisione stessa, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame; 
ritenuto quindi che non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/01/2018