TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 marzo 2020, n. 3084

Abilitazione scientifica nazionale-Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2020-03-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale. Al fine  di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, è tuttavia necessario che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
 

Contenuto sentenza

N. 03084/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14025/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14025 del 2019 proposto dal dottor [#OMISSIS#] Sandirocco rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
M. R. non costituito in giudizio; 
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR in data 4 settembre 2019, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 12/H1 “Diritto Romano e Diritti dell’Antichità”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio, assunto a maggioranza da parte di 4 componenti su 5, con cui la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare il dottor [#OMISSIS#] Sandirocco, ricercatore di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, come Professore di II fascia nel settore concorsuale 12/H1 “Diritto Romano e Diritti dell’Antichità”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.16, comma 3, lett.a) della L. n.240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8, comma 6, del DPR n.95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, comma 1 e 4, del DM n.120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 5, del D.D. MIUR n.1532/2016. Difetto di istruttoria. Insussistenza ed erroneità dei presupposti. Carenza ed erroneità della motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere; 
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.16, comma 3, della L. n.240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.4, comma 1, lett.e) del DPR n.95/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato B del DM MIUR n.855/2015 in parte qua. Erroneità della motivazione. Insussistenza dei presupposti. Manifesta irragionevolezza e illogicità. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa e Sviamento di potere. 
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il dottor Sandirocco aveva superato 3/3 indicatori di cui all’Allegato D del DM n.120/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale ed era in possesso di almeno 4 titoli tra quelli scelti dalla Commissione, ha ritenuto a maggioranza ( 4 contro 1) dopo un attento esame delle pubblicazioni che “ Nel complesso sebbene la produzione sia quantitativamente soddisfacente e dimostri l’interesse del candidato per una molteplicità di tematiche, non sempre i contenuti si rivelano del tutto apprezzabili, spesso non affrontano in maniera adeguata le questioni giuridiche e in prevalenza appaiono appiattiti sulla precedente letteratura. Il taglio della produzione del candidato si caratterizza per uno stile molto discorsivo e in qualche parte divulgativo, non sempre attento ai profili strettamente tecnici della materia. L’apporto della produzione scientifica del candidato al progredire della disciplina appare quindi nel complesso modesto e per queste ragioni la commissione lo giudica a maggioranza (4-1) non idoneo ad esercitare le funzioni di professore di seconda fascia”. 
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare: 
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale); 
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che: 
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri; 
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò premesso, è fondamentale evidenziare in primis che contrariamente a quanto affermato genericamente dal ricorrente nella formulazione del contestato giudizio negativo nessun ruolo hanno avuto la collocazione editoriale delle pubblicazioni né la coerenza delle stesse con il settore concorsuale.
Con il primo profilo di doglianza è stata prospettata la genericità della motivazione atteso che non si evincono sia dal giudizio collegiale sia dai giudizi individuali dei commissari che si sono espressi negativamente le ragioni che li hanno giustificati.
La censura è palesemente infondata in punto di fatto.
Al riguardo deve essere osservato che sia il giudizio collegiale che quelli individuali evidenziano le carenze sotto il profilo dell’originalità e del rigore metodologico delle pubblicazioni; in particolare: 
– nel giudizio finale è stato evidenziato che: “la monografia sulle vestali è poco attenta alle tematiche squisitamente connesse al tema, nonché scarsamente fondata su un’attenta analisi testuale delle fonti con una tendenza alla costruzione eccessivamente ipotetica. Il dialogo con la dottrina appare scarno con una tendenza alla mera ricezione delle opinioni già in passato espresse da altri autori. La seconda monografia (2019) si occupa di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] (che aveva già interessato il Sandirocco in un contributo del 2017). La monografia è scritta bene, si legge volentieri, ma più su un piano per così dire “letterario” che giuridico. La tematica è affrontata da una prospettiva storica e biografica, a scapito dell’approfondimento delle problematiche tecnico-giuridiche, senza spunti originali: non dimostrata appare l’idea di fondo (peraltro non nuova) che [#OMISSIS#] abbia potuto direttamente influenzare la legislazione imperiale. Tra i lavori minori, quelli dedicati alla condizione dei gladiatori e al testamento dei militari appaiono soffrire degli stessi limiti ora segnalati”; 
– i giudizi individuali evidenziano le medesime carenze, né il ricorrente ha dimostrato, pur avendoli integralmente richiamati, come fossero in contraddizione per tali aspetti con quello finale.
Non suscettibile di favorevole esame è anche il successivo profilo di doglianza con cui parte ricorrente afferma che in presenza del possesso dei requisiti relativi ai titoli e agli indicatori bibliometrici una motivazione negativa sulle pubblicazioni doveva essere particolarmente stringente.
Al riguardo, premesso che dalla normativa sopra richiamata si evince che la qualità delle pubblicazioni costituisce un autonomo ed imprescindibile criterio ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica, la cui carenza non può in alcun modo essere compensata dalla sussistenza degli altri due criteri de quibus e che sia i giudizi individuali che quello finale risultano essere esaustivamente motivati, il Collegio sottolinea che il pretesto onere motivazionale rafforzato risulta essere del tutto evanescente nei suoi contenuti, in quanto il ricorrente non ha illustrato minimamente come la suddetta motivazione rafforzata possa differenziarsi dalla ordinaria motivazione obbligatoria.
Da rigettare è infine l’ultimo profilo di doglianza formulato con la censura in esame con cui il ricorrente sostiene che nel giudizio finale “nella parte inerente le valutazioni delle monografie si ravvisa una perfetta identità testuale con il giudizio del Commissario [#OMISSIS#] e nella parte conclusiva si ravvisa una perfetta identità testuale con il giudizio del Commissario [#OMISSIS#]”.
Al riguardo il Collegio osserva che: 
I) per giurisprudenza consolidata ( ex plurimis Tar Lazio, Sez.III, n.11510/2019) deve affermarsi che – sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali (anche se non tutti ma la maggior parte di essi), come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari; 
II) nella controversia in esame tale perfetta identità non è in alcun modo riscontrabile avendo i Commissari non favorevoli illustrato le ragioni, sia pure sostanzialmente identiche, in base alle quali hanno formulato il proprio giudizio negativo;
III) in tale contesto ne discende che il giudizio finale negativo anche se ha ripreso le ragioni addotte da qualche singolo commissario non può in alcun modo ritenersi illegittimo qualora sia acclarato, come nella fattispecie in esame, che le suddette espressioni linguistiche siano raccordate nella sostanza a quanto affermato dagli altri commissari. 
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il primo motivo di doglianza deve essere rigettato.
Da rigettare è il secondo ed ultimo motivo di doglianza con cui parte ricorrente contesta la legittimità del criterio adottato dalla Commissione per valutare la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con le tematiche interdisciplinari atteso che tale criterio è risultato essere del tutto irrilevante ai fini dell’adozione del contestato giudizio di inidoneità, in quanto nel giudizio finale è affermato esplicitamente che “ Le 10 pubblicazioni sottoposte a valutazione consistono in 2 monografie e 8 articoli in riviste, tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento”.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.14025 del 2019, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000,00=.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
Pubblicato il 10/03/2020