Deve essere annullato il diniego dell’Abilitazione scientifica nazionale per difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla carente valutazione da parte della Commissione in ordine al superamento delle due mediane, che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in ordine al giudizio negativo fondato in modo apodittico sulla limitata portata della pubblicazioni.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 giugno 2018, n. 6468
Abilitazione scientifica nazionale - Carenza di motivazione del diniego
N. 06468/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14137/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14137 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Rossi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore, [#OMISSIS#] Palasciano, con domicilio eletto presso lo studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Anvur, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Puri, [#OMISSIS#] Corasaniti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di approvazione dell’elenco dei ricorrenti, idonei e non idonei, al concorso per l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 l. n. 240/10 di II fascia per il settore concorsuale 12/d2 (diritto tributario) bandito con decreto direttoriale n. 161 del 28.01.2013;
di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con il ricorso in epigrafe l’istante impugna il giudizio negativo della Commissione espresso in ordine al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (Tornata 2013) alle funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario;
-il giudizio espresso all’unanimità sarebbe affetto da vari vizi di legittimità e, in particolare, da difetto di motivazione, e di istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, in quanto il giudizio collegiale, dopo avere riconosciuto il superamento di due mediane su tre e avere dato un positivo giudizio sui titoli, ha formulato la valutazione negativa in base alla qualità della produzione scientifica, giudicata “di livello limitato ed accettabile”, nonostante una delle pubblicazioni sia stata ritenuta di livello “più che accettabile”;
Considerato che:
– l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
– alla camera di consiglio del 14 gennaio 2016, con l’ordinanza n. 214/2016, è stata respinta la domanda cautelare;
– alla pubblica udienza del 10 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
– il ricorso, re melius perpensa rispetto alla misura cautelare anche in considerazione del precedente specifico della Sezione n. 5523/2017 nello stesso settore concorsuale, sia fondato e vada accolto sotto l’assorbente profilo dedotto del difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla carente valutazione da parte della Commissione in ordine al superamento delle due mediane che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in ordine al giudizio negativo fondato in modo apodittico sulla limitata portata della pubblicazioni;
– risulta fondato anche il motivo relativo alla superficiale e non analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente, alla luce della giurisprudenza della Sezione sulla questione, su cui si richiamano, in particolare, le motivazioni della sentenza n. 11430 del 13 novembre 2014;
Ritenuto pertanto che il ricorso sia da accogliere e che, per l’effetto, vada annullata la valutazione negativa, con ordine di riesame della posizione complessiva dell’istante da parte dell’amministrazione;
Ritenuto che le spese del giudizio siano da compensare in ragione dell’esito del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di effettuare la rivalutazione della ricorrente nel termine di novanta (90) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, del presente provvedimento, con una commissione in diversa composizione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/06/2018