N. 10473/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 58;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
degli atti della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 10/L1 – “Lingue, letterature e culture [#OMISSIS#] e anglo-americana”, indetta con D.D. n. 2175/2018, [#OMISSIS#] parte in cui escludono la ricorrente dall’elenco dei candidati abilitati alla funzione di professore di seconda fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/L1 – “Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
3. All’udienza del 5 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Prima di procedere con la delibazione dei motivi di gravame, il Collegio ritiene opportuno richiamare il quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
4.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
5. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti solo due titoli tra quelli prescelti dalla Commissione e, pertanto, è stata giudicata all’unanimità non idonea al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che “[…] considerato che il possesso di almeno 3 titoli costituisce requisito, ancorché non sufficiente, necessario per il conseguimento dell’abilitazione, NON si ritiene che la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] possieda ancora la maturità scientifica necessaria per conseguire l’abilitazione alle funzioni di docente di seconda fascia”.
6. Il gravame è affidato a due distinte doglianze con cui viene dedotta, in primo luogo, l’illegittimità del giudizio relativo ai titoli e, in seconda battuta, della valutazione non positiva delle pubblicazioni presentate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
7. Il Collegio deve prendere le mosse dalla prima censura con cui è stata dedotta l’illegittima valutazione negativa di alcuni titoli presentati dalla ricorrente, tenuto conto del suo rilievo pregiudiziale ai fini del giudizio sfavorevole impugnato.
Come sopra precisato, invero, il possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione esaminatrice rappresenta uno dei requisiti indefettibili per il conseguimento dell’ASN. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti solo due titoli tra quelli allegati alla domanda di partecipazione. Quest’[#OMISSIS#], in particolare, contesta la mancata valutazione sia del titolo sub e), relativo alla “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, sia di quello sub g), riferibile alla “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.
Dalla lettura del giudizio finale è possibile apprendere che il giudizio negativo, con riferimento a detti titoli, è stato formulato in quanto:
– con riferimento al titolo sub e): “perché la partecipazione ad un comitato scientifico non si configura come comitato editoriale”;
– quanto al titolo sub g): “perché l’Università di Bergamo non è un ateneo [#OMISSIS#]”.
7.1 Con riferimento al titolo sub e) parte ricorrente ha dedotto l’erroneità del suo mancato riconoscimento, precisando come la partecipazione ad un comitato scientifico rientri pacificamente [#OMISSIS#] categoria dei titoli in argomento, anche in considerazione del fatto che essa è ritenuta superiore rispetto alla partecipazione ad un comitato di redazione. Peraltro, nelle collane editoriali, delle quali si è occupata parte ricorrente, non esisterebbe neppure la distinzione tra comitato scientifico ed editoriale, così come invece avviene per le riviste, essendo proprio il comitato scientifico l’unico organo che si occupa non solo, e non tanto, degli aspetti scientifici ma anche di quelli editoriali.
Le argomentazioni di parte ricorrente sono convincenti e [#OMISSIS#] accolte.
Sul punto, deve essere rilevato come rispetto alle precise deduzioni contenute nel gravame l’Amministrazione non abbia effettuato alcuna attività difensiva, lasciando incontestati tali precipui [#OMISSIS#] di doglianza.
Il titolo sub e) va dunque riconosciuto alla parte ricorrente.
7.2 Per quanto concerne il titolo sub g), la prospettazione di parte muove dalla considerazione che gli aggettivi “esteri o sovranazionali”, di cui alla declaratoria del titolo in questione, sono da intendersi riferiti [#OMISSIS#] “istituti di ricerca” giustapposti [#OMISSIS#] “atenei” [#OMISSIS#] menzione delle istituzioni presso le quali il candidato deve documentare di aver svolto l’attività di insegnamento o di ricerca. Ciò implicherebbe che la documentata attività di insegnamento svolta presso l’ateneo nazionale di Bergamo dovrebbe essere riconosciuta.
Anche tale censura merita accoglimento.
Sul punto, il Collegio deve rilevare come la medesima questione sia stata peraltro già affrontata dalla Sezione con la sentenza n. 14356/2019, rilevando in quell’occasione che “già nell’impianto lessicale della definizione del titolo in questione contenuta al numero 8 dell’All. A al D.M. 120/2016 e ripresa a piè pari nel verbale di individuazione dei titoli valutabili [#OMISSIS#] procedura al esame, l’aggettivo “esteri o sovranazionali” è qualificativo degli “istituti di ricerca”, giustapposti [#OMISSIS#] “atenei”, [#OMISSIS#] menzione delle istituzioni presso le quali il candidato deve documentare di aver svolto l’attività di insegnamento o di ricerca. Risulterebbe del resto illogico e disarmonico con il sistema e la stessa finalizzazione dell’istituto dell’abilitazione scientifica, richiedere ai fini dell’integrazione del titolo in questione, che l’attività didattica o di ricerca sia stata svolta presso atenei esteri o sovranazionali, stante la funzionalizzazione dell’abilitazione alla [#OMISSIS#] individuazione su base concorsuale – comunque comparativa- di [#OMISSIS#] di professori universitari italiani” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 14356/2019).
La ricorrente ha dimostrato di aver assolto incarichi di insegnamento presso l’Università di Bergamo, ossia in un ateneo nazionale, come riconosciuto anche [#OMISSIS#] stesso giudizio collegiale, con ciò significando che deve esserle riconosciuto il possesso del titolo di cui alla lettera g) dell’elenco predisposto dalla commissione in recepimento delle declaratorie di cui all’Allegato A al D.M. n. 120/2016.
8. L’accoglimento degli anzidetti [#OMISSIS#] di doglianza risulta avere carattere assorbente ai fini della pronuncia sulla domanda di annullamento ed esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure contenute nel gravame, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e del fatto che sia i giudizi individuali che quello collegiale diano espresso rilievo, ai fini del mancato conseguimento dell’abilitazione, al mancato possesso di almeno tre titoli, con conseguente necessità che l’Amministrazione proceda ad una rivalutazione della candidata a cura di una Commissione in diversa composizione.
9. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), di rivalutare la candidata a cura di una nuova Commissione.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio negativo impugnato, ordinando all’Amministrazione di procedere alla rivalutazione della candidata a cura di una Commissione in diversa composizione entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/10/2021