TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 12 aprile 2021, n. 4278

Abilitazione scientifica nazionale e valutazione comparativa di professori universitari

Data Documento: 2021-04-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito della procedura di valutazione dell’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente.
Non è però condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura, nonché dotato di maggiore trasparenza, appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa.
In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi.

Contenuto sentenza

N. 04278/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02790/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18;
contro
Ministero dell’Istruzione, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 – malattie del sangue, oncologia e reumatologia (giudizio reso all’esito della procedura indetta con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 2175 del 9.8.2018); nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui:
– il giudizio collegiale espresso dalla Commissione ed i giudizi individuali espressi dai Commissarî;
– la richiamata nota di comunicazione in data 21.2.2020;
– i verbali della Commissione, tra cui quelli del 26.11.2018, 30.9.2019, 18.11.2019, 2.12.2019, 13.12.2019 e 8.1.2020, relativamente alle valutazioni che interessano il ricorrente;
– l’eventuale provvedimento di approvazione del giudizio di non idoneità del ricorrente;
nonché la condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere “c” ed “e”, del D.Lgs. n. 104/2010, a rinnovare la valutazione relativa al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], entro il [#OMISSIS#] che sarà assegnato, da parte di una Commissione con diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Università degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 06/D3 – malattie del sangue,
oncologia e reumatologia.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:1. Violazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010; violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché degli allegati A, B e C, del D.M. n. 120/2016; violazione dell’art. 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 2175 del 9 Agosto 2018; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza. 2. Violazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010; violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché degli allegati A, B e C, del D.M. n. 120/2016; violazione dell’art. 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 2175, del 9 agosto 2018; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza. 3. Violazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010; violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché degli allegati A, B e C, del D.M. n. 120/2016; violazione dell’art. 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 2175 del 9 Agosto 2018; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza; illegittimità derivata.
Sostiene il ricorrente: che il giudizio in merito ai titoli è totalmente immotivato, giacché l’affermazione svolta al riguardo è generica ed apodittica, in quanto non chiarisce in alcun modo per quali ragioni il contributo del Dott. [#OMISSIS#] alle attività di ricerca e sviluppo non sarebbe rilevante; che le pubblicazioni sono continue nel tempo; che l’operato della Commissione è anche vistosamente contraddittorio giacché, nel valutare (e nel ritenere idonei) altri candidati: a) ha ritenuto che vi fosse una continuità temporale, pure nel [#OMISSIS#] di candidati nelle cui pubblicazioni scientifiche si ravvisano interruzioni, anche di 3 o più anni, fino addirittura a 10 anni; b) in altri casi, pur ravvisando una continuità temporale solo parziale, ha ritenuto che essa non ostasse al conseguimento dell’abilitazione; che la Commissione indica come preminente la posizione del Dott. [#OMISSIS#] nelle pubblicazioni nn. 3, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, ma dimentica di considerare che – come risulta dall’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentato dall’attuale ricorrente – egli è collocato al primo posto nelle pubblicazioni che figurano nell’elenco medesimo ai nn. 2, 5 e 10; che la Commissione esclude dal novero delle pubblicazioni ritenute originali, quelle contraddistinte dai numeri 3 e 12, evidentemente ritenendo che esse costituiscano revisioni, ma così non è, come ben risulta dal loro contenuto; che la pubblicazione n. 6 non è una lettera e non descrive un singolo [#OMISSIS#] clinico; che per la giurisprudenza non può aprioristicamente negarsi rilevanza alle revisioni; che comunque il giudizio sulle pubblicazioni non è adeguatamente motivato; che ha un positivo impatto della produzione scientifica ed il possesso di un numero di titoli ben superiore ai 3 richiesti.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari …), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4 stabilisce che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni soddisfino i criteri riportati nell’art. 4 citato e siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
È poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, è da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio complessivo riporta “Il candidato risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 … Il candidato ha presentato complessivamente N. 12 pubblicazioni scientifiche. La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, ma SOLO parzialmente continue nel tempo. La Commissione rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta preminente in 7/12 delle pubblicazioni presentate (n. 3, 6, 7, 8, 9, 11 e 12) di cui SOLO 5 risultano originali (n. 6, 7, 8, 9 e 11). Tra queste, una (n.6) ha trovato collocazione editoriale in forma di lettera all’editore e descrive un singolo [#OMISSIS#] clinico. Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto un contributo rilevante del candidato tale da contribuire in modo significativo anche in termini di innovatività nei progressi della ricerca in relazione al settore concorsuale. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la commissione a maggioranza di 4/5 commissari rileva che sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di 2/3 valori soglia, e il possesso di almeno 3 titoli (7/8), il candidato presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dal contributo poco rilevante [#OMISSIS#] conduzione delle ricerche, rispetto alle tematiche scientifiche affrontate”.
In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente soddisfa parzialmente il criterio della continuità scientifica, che, come sopra specificato, è uno dei parametri in base ai quali si valutano le pubblicazioni scientifiche.
Tale giudizio, reso dalla Commissione, non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono sufficientemente ampi, accurati e completi, in relazione al parametro della qualità “non elevata” delle pubblicazioni scientifiche.
La Commissione ha constatato un ruolo preminente del ricorrente in 7 delle 12 pubblicazioni, rilevando poi che tra queste pubblicazioni solo 5 risultano originali.
Il ricorrente contesta anzitutto che “egli è collocato al primo posto nelle pubblicazioni che figurano nell’elenco medesimo ai nn. 2, 5 e 10”.
In realtà, dalla verifica della posizione del ricorrente nelle pubblicazioni richiamate dallo stesso si rileva che non risulta al primo, secondo o [#OMISSIS#] posto, con la conseguenza che risulta corretto l’operato della Commissione, per la quale da queste pubblicazioni non si evince il contributo rilevante del ricorrente.
Per quanto concerne, il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In particolare, il ricorrente contesta il giudizio sulla non originalità delle pubblicazioni contraddistinte dai numeri 3 e 12 “evidentemente ritenendo che esse costituiscano revisioni”, e quello per il quale la pubblicazione individuata al n. 6 sia una lettera che descrive un singolo [#OMISSIS#] clinico, proponendo censure che, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico.
Inoltre, questa Sezione ha già rilevato che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.).
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il per il quale “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione poi ad una asserita disparità di trattamento subita, quantomeno nei confronti di un altro candidato il quale avrebbe conseguito, [#OMISSIS#] medesima sessione, l’abilitazione scientifica, è da rilevare la non ammissibilità di una doglianza di tal fatta in un contesto, quale quello della valutazione ai fini dell’idoneità al conseguimento dell’ASN, non [#OMISSIS#] caratterizzato da un’attività di tipo comparativo dei diversi candidati, posto che i giudizi resi dalla Commissione in sede di ASN sono valutazioni rivolte esclusivamente ai singoli candidati e mirano ad accertare, per ciascuno di loro, la sussistenza, o meno, dei presupposti previsti dalla [#OMISSIS#] per ottenere l’abilitazione, senza alcuna procedura comparativa tra i curricula dei diversi interessati.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/04/2021