TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 giugno 2020, n. 6503

Ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - articolazione territoriale della procedura - prova preselettiva

Data Documento: 2020-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione all’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, i decreti ministeriali non dicono nulla in ordine alle modalità di svolgimento del concorso, locale o regionale e in ordine al tipo di graduatoria da adottare, se per singole Università oppure a livello nazionale, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del Ministero, nei limiti sindacabili della manifesta illogicità e irragionevolezza, la scelta sul tipo di articolazione territoriale della presente procedura. La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56. Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell’intera procedura, dovendo ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione. La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati. In particolare, la previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.

La previsione per cui l’accesso alle prove scritte è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una semplificazione dell’iter procedimentale, riducendo così la complessità dei tempi delle procedure e ottenendo, inoltre, una semplificazione dell’organizzazione della procedura.

Quanto alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un’altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso. Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d’altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso” (così, Tar Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2010, n. 20257).

La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria

Contenuto sentenza

N. 06503/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09066/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9066 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Addeo, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] Picione, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] Bardocchi, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guastaferro, [#OMISSIS#] Iovino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nefando, [#OMISSIS#] Pastore, [#OMISSIS#] Perantoni, [#OMISSIS#] Rea, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Capuano, [#OMISSIS#] Capuano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’Amore, [#OMISSIS#] Isernia, [#OMISSIS#] Isernia, Salva Liccardi, [#OMISSIS#] Urbani, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma Foro Italico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice di Concorso non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Savastano non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a)- della graduatoria nominativa pubblicata in data 17.04.2019 sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” contenente l’elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
b)- della graduatoria nominativa pubblicata in data 10.05.2019 sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
c)- della graduatoria nominativa finale pubblicata in data 27.05.2019 sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” contenente l’elenco degli ammessi della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
d)- dell’elenco dei candidati ammessi al corso a seguito del primo scorrimento delle graduatorie (Prot. n. 19/004045) e dell’elenco dei candidati ammessi al corso a seguito del secondo scorrimento delle graduatorie (Prot. n. 19/004198) e il relativo avviso con le modalità per l’immatricolazione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
e)- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 4 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale dell’Università di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019
f)- correlativamente, e per quanto di ragione, del DDG del MIUR n. 118 del 21.02.2019 nella parte in cui prevede un complessivo contingente da destinare alla qui censurata procedura concorsuale di circa 14.000 unità sebbene evidentemente incongruente ed insufficiente rispetto ai posti vacanti e alle effettive esigenze di copertura degli organici scolastici;
g)- analogamente, e solo quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019 in particolare nella parte in cui il “raddoppio” dei posti di accesso di cui all’art. 4, comma 3 (“E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”) viene rimesso alla mera casualità della scelta territoriale dell’Ateneo presso il quale si concorre;
h)- dei verbali – non conosciuti – della Commissione di concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall’ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
i)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.
Per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi – in via cautelare mediante indizione di prove suppletive – alle successive prove di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività didattico di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell’Università di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento – anche cautelare – di ammissione dei ricorrenti a partecipare (mediante prove suppletive) alle successive prove di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell’Università di Roma “Foro Italico” prot. n. 1852 del 13.03.2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi Roma Foro Italico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il bando di cui in epigrafe “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, nella parte in cui all’art. 4 dispone:
– che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, che il test preliminare in aggiunta alle prove di accesso programmate, che le prove di accesso sono organizzate dai singoli atenei, nonché le relative graduatorie definitive.
All’udienza dell’8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già esaminate con la sentenza 14805/2019, con la quale è stato rilevato che << La disciplina del concorso in esame è contenuta nel d.m. 249/2010, dal d.m. 30 settembre 2011 e dal successivo d.m. 92/2019, i quali nulla dicono in ordine alle modalità di svolgimento di questo, locale o regionale e in ordine al tipo di graduatoria da adottare, se per singole Università oppure a livello nazionale, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del Ministero, nei limiti sindacabili della manifesta illogicità e irragionevolezza, la scelta sul tipo di articolazione territoriale della presente procedura.
La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all’art. 3 nei commi da 6 a 16.
Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell’intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.
Per quanto riguarda poi la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).
La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Questi principi sono stati poi recepiti anche nel decreto concretezza che, proprio ai fini del conseguimento della semplificazione, le procedure concorsuali possono prevedere “1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi” (comma 6).
La previsione per cui l’accesso alle prove scritte è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere, anche in questo caso, una semplificazione dell’iter procedimentale, riducendo così la complessità dei tempi delle procedure e ottenendo, inoltre, una semplificazione dell’organizzazione della procedura.
In particolare, il d.m. 30 settembre 2011 all’art. 6 prevedeva che “la prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale”, e per il comma 4 del medesimo articolo “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2 lettera b) (cioè le prove scritte), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”.
Il d.m. 92/2019 ha eliminato la necessità del conseguimento della votazione non inferiore a 21/30, stabilendo che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.
Pertanto, pur avendo eliminato la necessità di una votazione superiore alla sufficienza per poter partecipare al corso in questione, rimane il sistema di preselezione diretto a limitare la partecipazione alle prove scritte di un numero di candidati che non superi il doppio dei posti disponibili, infatti per poter accedere alle prove scritte è comunque necessario aver conseguito un punteggio che non sia inferiore a quello dell’ultimo degli ammessi.
Inoltre, l’ammissione di un numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, non può essere ritenuta illogica, posto che, come detto, anche il decreto concretezza individua questo numero come soglia ai fini dell’ammissione dei concorsi.
Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni, dedotte da parte ricorrente, in ordine al fatto che “a fronte di una prova identica un concorrente è escluso con 20 ed un altro ammesso con zero solo per aver scelto, in maniera del tutto casuale o per esigenze territoriali un Ateneo rispetto ad un altro” è stato osservato che “quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un’altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso……..Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d’altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso” (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257).
Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).
In relazione poi alla dedotta irrazionalità del sistema alla luce della disposizione per cui “nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili”, è da rilevare che questa è stata aggiunta, come rilevato anche dalla difesa di parte ricorrente solo con il d.m. 92/2019.
Proprio il fatto che questa clausola sia stata aggiunta in un momento successivo non può determinare l’illegittimità del sistema delineato con il d.m. 2010 e con il successivo d.m. 2011, posto che al più si dovrebbe ritenere la clausola in esame illegittima perché in contrasto con tutto il sistema, ma non si potrebbe certo ritenere il contrario e cioè l’illegittimità dell’intera struttura a causa di una clausola con questo incompatibile.
In sostanza, non può ritenersi che sia l’illegittimità di una clausola a determinare l’invalidità del concorso, ma, al contrario, è più logico sostenere che sia la particolare struttura del concorso a determinare l’illegittimità della clausola …
Comunque, non si ravvisano profili di illegittimità in questa disposizione, in quanto la possibilità di assegnare i posti rimasti scoperti anche a candidati di altre università soddisfa la necessità di coprire tutti i posti messi a bando.
La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.
Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito locale, con la conseguenza che nessuna irrazionalità del sistema può essere individuata nella decisione di assegnare i posti rimasti a candidati che sono entrati in graduatoria in altri atenei non hanno potuto accedere al corso in esame per mancanza di posti nell’Università dove hanno partecipato.
Quanto infine alla programmazione degli accessi, con conseguente individuazione del numero di posti da mettere a bando, il d.m. 249/2010 – nel disporre che il Ministero definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi e nello stabilire che il “numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale” – prevede espressamente che “per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 5, comma 2 quater), stabilendo così la necessità che il numero di posti individuati sia individuato avendo a riguardo la capacità delle Università di assorbire la quantità determinata.
Proprio la necessità di un accordo per individuare il numero dei posti messi a bando, tra Università e Ministero, è espressamente previsto dall’art. 4, comma 4, d.m. 2010 per il quale è necessario definire “l’apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi”.
D’altro canto non si sarebbe comunque potuto prescindere dall’individuazione della capacità formativa delle Università perché, in caso contrario, si sarebbe creato un sistema che non sarebbe stato in grado di soddisfare le richieste di tutti i partecipanti, non potendo le Università mettere a bando più posti di quelli che sono in grado di sopportare>>.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, stante la particolarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/06/2020