È giurisprudenza costante quella per cui il giudizio di un organo di valutazione , che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Come afferma il Giudice, “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Pertanto, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile dal Giudice, relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico del candidato ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 13 gennaio 2021, n. 474
Abilitazione scientifica nazionale - motivazione - sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle Commissioni
N. 00474/2021 REG.PROV.COLL.
N. 15214/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15214 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 49;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della valutazione negativa conseguente all’esito della procedura di abilitazione per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica, di cui al bando direttoriale MIUR 1532/2016; valutazione effettuata in data 12/11/2019, come da verbale in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica, e la Commissione ha espresso giudizio negativo ritenendo che “il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca, come emerge dai risultati in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate”.
Avverso questo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso e questo Tribunale, con sentenza n. 10151/2019, ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione “di far effettuare una nuova valutazione del ricorrente da parte di un’altra Commissione entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza”.
In particolare, la sentenza suddetta ha ritenuto che l’Amministrazione <<ha omesso immotivatamente di valutare se le pubblicazioni del ricorrente fossero coerenti con le tematiche interdisciplinari del settore concorsuale 08/D1, “Progettazione Architettonica”>>.
A seguito della rivalutazione, la Commissione ha espresso nuovamente giudizio negativo.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione e/o erronea applicazione delle norme e principi cui riferirsi per la valutazione di che trattasi. Ciò con particolare riferimento all’art. 4, comma 1, del dm del ministero dell’istruzione e della ricerca n. 120/2016 – difetto motivo – falso supposto – travisamento ed insufficienza istruttoria.
Sostiene il ricorrente: che le indicazioni espresse [#OMISSIS#] sentenza citata sono state pressoché totalmente ignorate; che l’invito espresso dal Tribunale a provvedere ad una “chiara e stringente motivazione”, per dimostrare l’escludibilità delle tematiche urbanistiche da quelle riguardanti la progettazione architettonica, è rimasto inottemperato; che la disciplina urbanistica e pianificatoria non può essere considerata estranea e/o totalmente distinta rispetto alla progettazione architettonica, dal momento che, rispetto a quest’[#OMISSIS#], rappresenta un inevitabile prius, da cui la progettazione architettonica non può che procedere; che deve considerarsi la sufficienza della coerenza anche con le sole tematiche interdisciplinari, pure a prescindere dalle tematiche specifiche del settore concorsuale; che con riferimento alla non riconoscibilità del contributo individuale del ricorrente in alcune pubblicazioni, si rileva che la firma multipla è conseguente al carattere interdisciplinare della materia, con il coinvolgimento di autori con competenze diverse (ad esempio, geologo, economista, urbanista, ecc.); competenze, tuttavia, che è agevole individuare, con i relativi riferimenti; che [#OMISSIS#] quasi totalità dei casi, il ricorrente è primo autore.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È da premettere che la sentenza 10151/2019 ha ritenuto che <<a) la Commissione si è limitata ad affermare che le tematiche oggetto della produzione scientifica del candidato, rivolta prevalentemente alla pianificazione territoriale sotto l’aspetto ambientale, sono state affrontate da un punto di vista spesso più affine alla discipline urbanistiche o tecnologiche”;
b) è evidente che nel formulare tale giudizio l’organo in questione non ha in alcun modo tenuto conto della possibilità che le suddette tematiche potessero rientrare nelle tematiche interdisciplinari, così come prescritto dal menzionato art.4, in quanto l’affermata affinità alle discipline urbanistiche e tecnologiche imponeva, nondimeno, alla Commissione di illustrare le ragioni in forza delle quali era preclusa la possibilità di tener conto di quanto previsto dal citato articolo 4 in ordine alle tematiche interdisciplinari.
Ad abundantiam il Collegio osserva che:
a) il macrosettore 08D riguarda la Progettazione architettonica;
b) l’unico settore concorsuale all’interno di tale macrosettore è la Progettazione architettonica (08/D1);
c) all’interno del suddetto settore concorsuale sono individuabili tre settori scientifico disciplinari:
– ICAR /14 Composizione architettonica ed urbana;
– ICAR 15 Architettura del paesaggio;
– ICAR 16 Architettura degli interni ed allestimento;
d) ne consegue che non possa essere escluso a priori, in assenza di una chiara e stringente motivazione contraria formulata dalla Commissione in merito, che le tematiche urbanistiche caratterizzanti la produzione scientifica del ricorrente potevano essere ricomprese nelle tematiche interdisciplinari quali sono quelle relative alla composizione urbana e all’architettura del paesaggio”>>.
A seguito dell’annullamento del precedente giudizio la nuova Commissione ha espresso un giudizio negativo ritenendo che “la produzione scientifica del candidato sottoposta a valutazione risulta dunque, secondo l’art. 4, ALL D legge 602 del 2016, in buona parte non coerente con le tematiche del settore concorsuale e con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; molte pubblicazioni sono a più firme (6 su 15 , ovvero più di un terzo del totale, cinque delle quali negli ultimi 4 anni), in quattro di queste l’apporto del candidato non è riconoscibile, in due è riconoscibile ma poco consistente. In conclusione, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presenta una produzione certamente interessante per quanto riguarda i [#OMISSIS#] posti all’oggetto dell’esplorazione progettuale, e anche per i tentativi di costruzione di una convergenza multi disciplinare sul tema del progetto di architettura, ma che, alla prova degli esiti sembra fermarsi alla dichiarazione di principio, senza mettere in atto quella concettualizzazione dell’azione di sintesi, che la stessa produzione del candidato suppone”.
In primo luogo, si rileva che il giudizio, oltre a ritenere una non coerenza della produzione scientifica con le tematiche del settore ha anche ritenuto che il contenuto delle pubblicazioni non fosse idoneo per conseguire l’abilitazione richiesta.
Infatti, nel giudizio collegiale si dice che la produzione “alla prova degli esiti sembra fermarsi alla dichiarazione di principio, senza mettere in atto quella concettualizzazione dell’azione di sintesi, che la stessa produzione del candidato suppone”.
Anche i singoli giudizi si soffermano sulla ritenuta non raggiunta maturità scientifica per conseguire l’abilitazione di prima fascia.
In particolare: per il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il ricorrente “non è ancora pervenuto a una convincente sintesi fra i saperi: la sua personalità di studioso appare pertanto ancora in formazione, e non ha raggiunto la necessaria maturità teorica e progettuale per l’abilitazione alla prima fascia”; per il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “Il giudizio sulle attività del candidato, pur riconoscendo una multiformità di interessi che ruota intorno ai [#OMISSIS#] della Composizione Architettonica, non può prescindere da una valutazione sulla autonomia critica e scientifica della sua produzione, al momento ancora in via di una più radicale e precisa definizione specifica”; per il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il ricorrente “presenta una produzione certamente interessante per quanto riguarda i [#OMISSIS#] posti all’oggetto dell’esplorazione progettuale, e anche per i tentativi di costruzione di una convergenza multi disciplinare sul tema del progetto di architettura, ma che, alla prova degli esiti sembra fermarsi alla dichiarazione di principio, senza mettere in atto quella concettualizzazione dell’azione di sintesi, che la stessa produzione del candidato suppone”; per la prof. [#OMISSIS#] Pezza “la produzione inoltre appare discontinua sul piano temporale, con una evidente accelerazione negli ultimi anni, con il risultato di molte ripetizioni senza reali avanzamenti (riviere reattive, ipernaturale, LO-FI) ed è giudicata negativamente”; infine, per il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “L’esplicitato approccio site — specific, richiamato in alcune pubblicazioni, sembra più una dichiarazione apriori, un principio interno ad una procedura, che non una concreta possibilità di positiva interazione tra programmazione territoriale e progetto di architettura”.
In sostanza, tutti i giudizi individuali hanno ritenuto che il ricorrente non avesse conseguita la piena maturità scientifica idonea per il conseguimento dell’abilitazione di prima fascia.
È giurisprudenza [#OMISSIS#] quella per cui il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
La Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
Inoltre, si ritiene che la Commissione abbia adempiuto alla statuizione della sentenza di questa sezione n. 10151/2019, con la quale era stata evidenziata la necessità che la Commissione motivasse in maniera approfondita in ordine al fatto “che le tematiche urbanistiche caratterizzanti la produzione scientifica del ricorrente potevano essere ricomprese nelle tematiche interdisciplinari quali sono quelle relative alla composizione urbana e all’architettura del paesaggio”.
Nel nuovo giudizio la Commissione ha precisato che <<Complessivamente, il quadro che emerge dalle pubblicazioni più che tratteggiare un profilo interdisciplinare, delinea un ambito di interessi fortemente indirizzati verso la pianificazione urbana e territoriale non cogliendo del tutto quelle reali possibilità interscalari che dovrebbero giungere, almeno in alcuni casi, ad una necessaria prefigurazione architettonica. In altre parole, lo studio e la trattazione, alle diverse scale, di manufatti e strutture insediative, considerate dal punto di vista fisico spaziale, per studiarne gli assetti formali mediante il progetto d’architettura, rimangono fuori dalla trattazione del candidato, ed anche quando il suo interesse si rivolge al tema del paesaggio, questo è considerato “un sistema di azioni … un macrospazio che [#OMISSIS#] meravigliosamente indefinito”, non un sistema fisico spaziale di cui studiare gli assetti formali attraverso il progetto d’architettura; il taglio disciplinare utilizzato risulta per questo più pertinente alle discipline urbanistiche e pianificatorie, del settore concorsuale (08 F1) e dei settori scientifici e disciplinari (Icar 20 e Icar 21), che non del settore concorsuale oggetto di questo concorso, quello 08D1 della progettazione architettonica: più pertinente, per usare la terminologia [#OMISSIS#], all’urban planning che all’urban design>>.
La Commissione ha così fornito un’adeguata motivazione sulla non coerenza della produzione scientifica del ricorrente con il settore concorsuale in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2021