TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 13 giugno 2016, n. 6724

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2016-06-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Introducendo il sistema dell’abilitazione scientifica, il legislatore non ha inteso introdurre un sistema meramente automatico, di riconoscimento dell’abilitazione in presenza di rigidi e ben individuati parametri di carattere quantitativo, ma abbia comunque voluto subordinare il riconoscimento dell’abilitazione al superamento di parametri sia di ordine quantitativo (le mediane degli indicatori scientifici), sia di ordine qualitativo.
 
Il giudizio della commissione giudicatrice nella procedura per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la quale mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esse possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Contenuto sentenza

N. 06724/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05133/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5133 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via [#OMISSIS#] De Carolis, 101; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Berlutti; 
per l’annullamento
– in parte qua, del D.M. n. 76 del 7.6.2012 e del bando di cui al D.D. n. 222 del 20.7.2012;
– in parte qua, del verbale n. 1 del 15.4.2013 adottato dall’apposita Commissione di valutazione;
– per quanto d’interesse, della determinazione, risultante dalla pubblicazione sul sito del MIUR ed assunta dalla apposita commissione costituita come previsto dal D.M. 7.6.2012, n. 76, di considerare il ricorrente “non abilitato” alle funzioni di professore di II fascia del settore concorsuale A6/A3; concorsuale 06/A3 – microbiologia e microbiologa clinica ;
– delle operazioni e di tutti i verbali nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per il ricorrente l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 06/A3 — Microbiologia e Microbiologia clinica, indetta con bando di cui al D. D. n. 222 del 20.7.2012.
L’esito è stato sfavorevole all’interessato che, quindi, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Illegittima interpolazione dei criteri e parametri di legge da parte della normativa secondaria.
L’art. 3, comma 3, del D. M. n. 76/2012, nel prevedere (in ciò corroborato dalla circolare MIUR N. 754/2013) che le Commissioni possano utilizzare criteri e parametri più restrittivi di quelli posti dagli atti presupposti e basati sul sistema bibliometrico delle mediane, avrebbe surrettiziamente attribuito alla Commissione un potere non previsto dalla norma primaria (né dalla legge n. 240/2010, né dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 222/2011).
In tal modo avrebbe determinato casi di disparità di trattamento nell’ambito dello stesso settore concorsuale ove i candidati potrebbero essere giudicati di volta in volta con criteri differenti, in base alle decisioni adottate dalle commissioni.
2) Illegittimità nel merito del giudizio espresso sul ricorrente.
L’istante ricorrente avrebbe superato due dei tre indicatori di produzione scientifica richiesti, ma ciò nonostante la Commissione ha espresso un giudizio negativo agli effetti della abilitazione del candidato, con evidente disparità di valutazione rispetto ad altri candidati, che avrebbero ottenuto l’abilitazione nonostante la discontinuità della loro produzione scientifica.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio del 18 giugno 2014, con ordinanza n. 2842/2014 è stata respinta l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI con ordinanza n. 4667 del 14.10.2014 ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione nel merito.
Con ulteriore ordinanza n. 3065 del 15.7.2015 è stata respinta una nuova domanda sul presupposto che “l’istanza cautelare appare inammissibile in quanto non risulta fondata su elementi di fatto nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli già esaminati nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2014 con l’ordinanza n. 2842 che ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati”.
Nessun rilievo, inoltre, può assumere l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, indetta dall’Università Sapienza di Roma per il settore concorsuale 06/A3, anche in virtù di quanto già osservato da questa sezione nella menzionata ordinanza cautelare n. 2842/2014 del 18.6.2014;
Considerato, altresì, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis nn. 2202/2014, 2627/2014, 2628/2014, 2738/2014 e 2982/2014) che ha evidenziato la necessità che la rivalutazione dei candidati venga disposta solo all’esito di un approfondito esame delle censure in sede di merito.
In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale in cui insiste nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato e di rinnovazione della valutazione del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 76/2012 il quale avrebbe attribuito alle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale la possibilità di utilizzare criteri e parametri più restrittivi rispetto a quelli individuati nel decreto ministeriale, conferendo ai medesimi organi di valutazione un potere non previsto dalla legge n. 240/2010, né dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 222/2011.
Il motivo oltre che infondato si rivela del tutto non conferente all’avversato giudizio di non idoneità espresso nei confronti dell’istante.
Invero il dott. [#OMISSIS#] assume che gli ulteriori criteri selettivi adottati dalla Commissione, in virtù di quanto illegittimamente previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012, gli avrebbero impedito di ottenere l’abilitazione.
Al fine di verificare la fondatezza della censura occorre soffermarsi sulla disciplina che regola la procedura di abilitazione scientifica.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti, per ciascuna fascia, dagli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale, valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A ed E.
Il medesimo art. 3 al terzo comma specifica che “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione…”.
La commissione, in applicazione di siffatta possibilità, con il verbale n. 1 dell’11.3.2013 ha proceduto a ponderare i criteri predeterminati nei limiti di discrezionalità consentiti dal sopra citato art. 3, comma 3.
La Commissione non ha escluso nessun criterio e/o parametro di valutazione, ma si è limitata a stabilire il peso da attribuire a ciascuno di essi (cfr. pag. 2 del verbale n. 1 dell’11.3.2013).
Dai sopra riportati parametri si ricava che la commissione ha applicato correttamente l’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012, effettuando una “ponderazione di ciascun criterio e parametro” attraverso i quali sono valutati i titoli prodotti dal ciascun candidato.
Non può ritenersi, pertanto, che la stessa abbia introdotto criteri diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.M. 76/2012, come sostiene il ricorrente, ma piuttosto che abbia inteso formulare delle indicazioni volte a definire delle soglie minime di qualità che dovevano essere soddisfatte ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rimanendo pur sempre vincolata a valutare tutti i titoli dei candidati.
Tali criteri, quindi, non si rivelano palesemente illogici e contradditori, ma costituiscono espressione della sfera di discrezionalità, riservata dalla stessa disciplina regolamentare alla Commissione.
Quest’ultima, pertanto, si è mossa nel perimetro delineato dal predetto D.M. specificando le modalità con le quali avrebbe valutato i curricula dei candidati, al fine di predeterminare criteri di valutazione il più possibile obiettivi e uniformi.
In altri termini l’organo di valutazione si è attenuto ai parametri di valutazione introdotti in via generale dal D.M. 76/2012, in applicazione dei principi generali individuati dall’art. 16 della legge n. 240/2010, limitandosi ad adeguarli alla specificità del settore di riferimento, al fine di ottenere una valutazione calibrata ai diversi profili che emergevano dal bagaglio conoscitivo e di esperienza dei singoli candidati, come peraltro espressamente previsto dal citato art. 16, comma 3, lettera a) della legge 240/2012 secondo cui l’abilitazione deve scaturire da un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale”.
Tale possibilità di differenziazione risponde, evidentemente, alla varietà dei settori concorsuali per cui la procedura in esame è stata indetta; la correlata facoltà discrezionale, nel caso in esame, risulta essere stata spesa in senso non illogico dalla Commissione, che ha prediletto una valutazione di tipo soprattutto qualitativo, indicando voce per voce le modalità con le quali avrebbe proceduto a valutare i curricula dei candidati.
E’ evidente, del resto, come il legislatore, introducendo il sistema dell’abilitazione scientifica non abbia inteso introdurre un sistema meramente automatico, di riconoscimento dell’abilitazione in presenza di rigidi e ben individuati parametri di carattere quantitativo, ma abbia comunque voluto subordinare il riconoscimento dell’abilitazione al superamento di parametri sia di ordine quantitativo (le mediane degli indicatori scientifici), sia di ordine qualitativo, esigenza di cui l’organo di valutazione ha saputo tener conto.
Le considerazioni espresse in precedenza trovano riscontro nel giudizio complessivamente negativo, espresso nei confronti dell’istante, in considerazione della coerenza (ritenuta solo parziale e più attinente al settore della medicina interna) della produzione scientifica in esame rispetto al settore 06/A3, nonché dell’assenza di risultati originali e innovativi (commissario [#OMISSIS#]) e dell’assenza di esperienza internazionale (commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]), quali criteri espressamente individuati negli articoli 4 e 5 del D.M. 76/2012 e non ulteriori e/o diversi rispetto a quelli previsti nel predetto regolamento.
In conclusione nella riunione dell’11.3.2013, in cui la commissione ha individuato le modalità organizzative e ha determinato i criteri di valutazione, la stessa si è attenuta ai parametri individuati dal D.M. 76/2012 senza individuarne nuovi e ulteriori.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo con il quale si contestano le valutazioni espresse dalla commissione nei confronti del ricorrente.
La valutazione della Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica di tale organo che può essere sindacata in questa sede solo se manifestamente illogica o irragionevole.
Il giudizio della Commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2001/2006).
Ciò premesso nel caso di specie, il giudizio reso dalla Commissione non risulta illogico o irragionevole anche in relazione alle risultanze documentali.
Infatti, quattro dei cinque componenti della Commissione hanno concluso che l’attività scientifica del candidato non potesse essere considerata positivamente in ragione, come già sopra ricordato, della solo parziale coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento, nonché per l’assenza di originalità e innovatività delle pubblicazioni stesse e per la mancanza di esperienza internazionale del candidato.
I criteri di valutazione adottati dalla Commissione (numero di pubblicazioni, continuità temporale, attività didattica e di ricerca, partecipazione a comitati editoriali…) sono stati seguiti in maniera analoga anche rispetto agli altri candidati.
Ne deriva che i giudizi espressi dalla commissione esaminatrice non possono ritenersi illogici o irragionevoli o sproporzionati rispetto alle risultanze documentali. Peraltro, come già osservato, nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo.
Il giudizio della commissione giudicatrice in tali selezioni, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed essendo esercizio dell’ampia sfera della discrezionalità tecnica, è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3552; idem, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5608; idem, Sez. VI, 17 novembre 2004, n. 7526).
Non convince nemmeno l’ulteriore profilo di censura (espresso nel secondo motivo) con il quale il ricorrente assume di avere subìto un trattamento deteriore rispetto ad altri candidati che avrebbero conseguito l’abilitazione pur versando nella medesima situazione.
Invero, anche volendo considerare l’ipotesi di un errore della Commissione nell’attribuire un punteggio per tali titoli agli altri partecipanti alla procedura, la censura egualmente non coglierebbe nel segno, in quanto un’eventuale illegittimità nella valutazione di altri candidati non può essere fatta valere, quale termine di paragone, da altro candidato che aspiri a giovarsi della medesima condotta illegittima; tale modo di procedere, infatti, condurrebbe l’Amministrazione, invece che ad una correzione del proprio eventuale agire illegittimo mediante gli strumenti dell’autotutela (ove esperibili), a perpetuare e ripetere atti illegittimi anche con riguardo ad altri candidati (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18.4.2011, n. 3359; idem, Sez. II, 6.4.2009, n. 3705).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 1000,00 (mille/00), oltre IVA e oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)