L’ amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il d.m. 8 febbraio 2016, n. 50, e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 marzo 2018, n. 2920
Accesso ai corsi a numero chiuso-Scorrimento graduatoria-Scorrimento di graduatoria
N. 02920/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14919/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14919 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Chen, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario – Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pedretti non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
– del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di
laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16″ ;
– del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante ¿Programmazione dei posti per l¿accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016″;
– del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante ¿Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016¿;
– del bando di concorso per l¿accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l¿anno 2015-2016 dell¿Ateneo di Brescia;
– dell¿elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l¿ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l¿anno accademico 2015/2016,
pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l¿ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai
candidati, segnatamente del quesito n. 26 della matrice ministeriale, in quanto pregiudica il
collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d¿aula dell¿Università
di Brescia richiamata in epigrafe;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel
questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell¿Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell¿Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R.
Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall¿Ateneo stesso;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell¿odierno scrivente;
E PER L¿ACCERTAMENTO
– del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
– all¿adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
e con il ricorso per motivi aggiunti
del D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016.
Pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra.
Pertanto, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
Infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare.
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/03/2018