Il giudizio della commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 marzo 2018, n. 3009
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica
N. 03009/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Infuso, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Infuso in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 25;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Michelangeli, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del risultato di non abilitazione apparso e pubblicato il 30.10.15 riguardante l’ASN in Economia Politica (ASN 13/a1 – II fascia) albo elettronico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il secondo giudizio di non abilitazione, apparso e pubblicato il 30 ottobre 2015, riguardante l’ASN in Economia Politica per la II fascia, emesso a seguito dell’annullamento dle precedente giudizio da parte di questo Tribunale, Sezione III, con la sentenza n. 9429/2015 del 17 luglio 2015.
Affida la richiesta di annullamento a cinque motivi di ricorso:
Violazione di legge, eccesso di potere per inosservanza dei limiti temporali fissati dal TAR;
Carenza dei presupposti, anche impliciti, in facto et in iure, dell’atto e conseguente violazione di legge;
Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, con incidenza sulla motivazione, carente e invalida;
Violazione o falsa applicazione di legge, eccesso di potere per elusione del giudicato con incidenza sulla motivazione e quindi nullità ai sensi dell’art. 133 d.lgs. 104/2010, nonché 114, comma 4, lett. c); eccesso di potere per inosservanza della prassi;
Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione depositando apposita memoria con la quale chiede il respingimento del ricorso nel merito.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2016 la domanda cautelare è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2017 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con un primo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Commissione che lo ha rivalutato ha proceduto oltre il termine di sessanta giorni fissato dalla sopra citata sentenza del T.A.R.
Il motivo è destituito di fondamento posto che il termine fissato dal Giudice in sentenza non è un termine perentorio per cui la sua violazione non può portare ad un giudizio di annullamento dell’operato della seconda Commissione. Il Collegio nota, inoltre, che la sentenza che ha accolto il ricorso è stata pubblicata il 17 luglio del 2015 e il giudizio della seconda Commissione è stato reso pubblico il 30 ottobre 2015, per cui il ritardo occorso rispetto ai sessanta giorni non è un ritardo irragionevole o eccessivo anche in considerazione della circostanza per cui l’amministrazione ha dovuto nominare ex novo il nuovo organo valutativo proprio in esecuzione della sentenza di accoglimento emessa.
Con il secondo motivo il ricorrente ritiene che si sia determinato un vizio insanabile nel giudizio della Commissione poiché il commissario straniero non era a conoscenza della lingua italiana, ma solo della lingua inglese e, dunque, avrebbe valutato soltanto le tre pubblicazioni redatte in lingua inglese e non anche tutte le altre.
Il motivo non merita accoglimento poiché, come già più sopra rilevato, non risulta fondata nella misura in cui l’art. 16, comma 3, lett. e) della legge n. 240 del 2010 ha rimesso al regolamento la fissazione delle modalità di espletamento della procedura di che trattasi, ivi compresa la conoscenza della lingua straniera da parte di uno dei membri della Commissione. Inoltre, nel caso in questione, l’unanimità del giudizio reso dalla Commissione sterilizza l’eventuale asserito (ma non comprovata) vizio delle non conoscenza della lingua italiana da parte del singolo Commissario.
Con il terzo motivo la parte ricorrente censura il giudizio dato dalla Commissione per difetto di motivazione, poiché avendo il ricorrente superato due mediane su tre, la discrezionalità dell’organo valutatore avrebbe dovuto essere maggiormente limitata e ancorata a una motivazione più stringente.
Il motivo è infondato poiché il giudizio della commissione giudicatrice negli esami della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.
Nel caso in questione, la lettura dei giudizi, collegiale e individuali, dà ampiamente conto delle motivazioni per cui il giudizio qualitativo sulla produzione del candidato è stato ritenuto non adeguato. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n.5608/2006);
Sotto questo profilo è destituito di fondamento anche l’ultimo motivo (il quinto) con il quale si deduce la disparità di trattamento, in primo luogo, perché la procedura di Abilitazione scientifica nazionale è di tipo “aperto” e non comparativo e, quindi, l’eventuale abilitazione di altri candidati non limita le possibilità di abilitazione degli altri; in secondo luogo, perché, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato Sez. IV, 02-11-2012, n. 5581). Con il che risulta non giuridicamente praticabile la possibilità del Giudice amministrativo di sindacare il giudizio reso dalla Commissione su altri candidati per porlo a confronto con quello dato al ricorrente al fine di rieditare il giudizio della Commissione.
Privo di pregio è il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ritiene elusa la precedente sentenza del T.A.R. di accoglimento. Infatti, nel nuovo giudizio all’esame, è stata compiuta una valutazione analitica delle pubblicazioni, elemento questo sul quale è fondato il ragionamento del Giudice nella precedente sentenza (che ha assorbito gli ulteriori motivi) e che risulta essere stato emendato nel giudizio impugnato della Commissione rinominata.
Il ricorso deve quindi essere respinto mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 16/03/2018