TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 dicembre 2018, n. 12226

Procedura concorsuale posto Professore-Struttura bifasica

Data Documento: 2018-12-17
Area: Giurisprudenza
Massima

La procedura valutativa di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, risulta strutturata in due differenti fasi: una prima fase sostanzialmente comparativa; una seconda fase valutativa della idoneità del candidato scelto. La prima fase, svolta per il tramite della commissione istruttoria, consiste in una valutazione comparativa tra candidati e si conclude con l’individuazione di un unico candidato, da sottoporre alla seconda fase valutativa della idoneità del candidato ovvero della proponibilità o meno della chiamata.

Contenuto sentenza

N. 12226/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07979/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7979 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Stasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spina, con domicilio eletto presso lo studio Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, via di Porta Pinciana n. 6; 
contro
Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione Istruttoria della Procedura Selettiva Ai Sensi dell’Art. 24, Comma 6, della Legge 240/2010, Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” non costituiti in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Finazzi Agro’, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] De Napoli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernado 101; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di inidoneità per la copertura di un posto di professore di prima fascia del SS.D.MED/24 Urologia – S.C. 06/E2;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI STASI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 19102018 :
Annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con D.R. n. 1146 del 13.06.2018;
– della Disposizione Dirigenziale n. 981 del 1o ottobre 2018 di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e di ratifica del superamento con esito positivo della valutazione della medesima da parte del Prof. Finazzi Agrò;
nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata e di [#OMISSIS#] Finazzi Agro’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente chiedeva di annullare gli atti indicati in ricorso aventi ad oggetto la valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore SS.D. Med/24 Urologia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento dei verbali della commissione esaminatrice nonché della disposizione dirigenziale n. 981 del 1..10.2018 di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e di ratifica del superamento con esito positivo della valutazione da parte del Prof. Agrò.
Si costituivano l’amministrazione resistente e il controinteressato chiedendo dichiararsi inammissibile o di rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il giudizio ha ad oggetto gli atti della procedura indetta dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata diretta all’individuazione di un professore ordinario per il settore concorsuale Urologia. La procedura è disciplinata dall’art. 24 della l. n. 240 del 2010 e dal d.r. n. 175 del 16.1.2013, avente ad oggetto il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 24, commi 5 e 6 della l. n. 240 del 2010. In particolare, l’art. 18 della l. n. 240 del 2010 attribuisce alle stesse Università, con proprio regolamento, il potere di disciplinare, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e dei criteri indicati nelle lettere da a) ad e) del medesimo primo comma dell’art. 18. I commi 5 e 6 dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010 prevedono poi che “5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo. 6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”.
Il regolamento adottato prevede una diversa procedura a seconda che la procedura interessi un solo candidato o più candidati. In particolare, in base all’art. 9, comma 1 bis, “nel caso in cui nel Dipartimento vi siano più soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa, ai fini della individuazione del candidato da sottoporre a valutazione ai sensi del precedente comma 1, il Dipartimento nomina una commissione istruttoria composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa stessa. La commissione istruttoria valuta i curricula acquisiti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile, e, effettuata la comparazione, propone al Dipartimento, con relazione motivata, il nominativo del candidato ritenuto più titolato da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo comma 2. A garanzia della possibilità per tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare la domanda, il dipartimento invita personalmente i soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa a presentare i curricula, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile per la valutazione”. All’esito dello svolgimento dell’attività svolta dalla commissione istruttoria e, quindi, effettuata la comparazione, la disposizione prevede che la commissione istruttoria proponga al Dipartimento il nominativo del candidato ritenuto più titolato da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo comma 2. In base al citato comma 2, la successiva valutazione del candidato scelto dalla commissione istruttoria è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato. In base al successivo art. 10, poi, il dipartimento approva l’attività della commissione e, con deliberazione motivata, assunta entro due mesi dal termine dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata.
Nel caso di specie è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore urologia. Alla procedura partecipavano due candidati, il ricorrente e il controinteressato. All’esito della procedura valutativa svolta dalla commissione istruttoria veniva individuato il nominativo del controinteressato quale soggetto da sottoporre alla valutazione di cui all’art. 9 comma 2, e 10, comma 1, del citato regolamento di ateneo.
2.1. Parte controinteressata propone un’eccezione di inammissibilità del ricorso per impugnazione di provvedimenti a carattere non definitivo.
L’eccezione non può trovare accoglimento. Occorre evidenziare che la procedura valutativa in questione risulta strutturata in due differenti fasi: una prima fase sostanzialmente comparativa; una seconda fase valutativa della idoneità del candidato scelta. La prima fase, svolta per il tramite della commissione istruttoria, consiste in una valutazione comparativa, nel caso di specie, tra due candidati e si conclude con l’individuazione di un unico candidato, da sottoporre alla seconda fase valutativa della idoneità del candidato ovvero della proponibilità o meno della chiamata.
La conclusione della prima fase comporta, pertanto, l’esclusione di uno dei due candidati – nel caso di specie il ricorrente – e può senz’altro essere qualificata come un provvedimento lesivo della situazione giuridica soggettiva del concorrente. Parte ricorrente, pertanto, vanta senz’altro un interesse diretto ad essere individuata ai fini della partecipazione alla seconda fase della procedura in oggetto e la sua esclusione comporta la lesione del suo interesse strumentale alla partecipazione alla seconda fase della procedura o, comunque, alla procedura valutativa.
Ne discende l’ammissibilità del ricorso proposto.
2.2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha tra l’altro chiesto l’annullamento dell’atto di nomina della commissione istruttoria.
Sul punto deve osservarsi che tramite mail ricevuta il 28.9.2017, il ricorrente è stato invitato a presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura entro il giorno successivo. In data 29.9.2017 sia il ricorrente che il controinteressato hanno dichiarato di voler partecipare alla selezione.
In data 3.10.2017 il direttore del dipartimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, del regolamento di ateneo, ha chiesto al consiglio di nominare la seguente commissione istruttoria composta dai prof.ri Carini, Terrone e Tubaro e dai membri supplenti prof.ri Montorsi e Artibani. Nella medesima seduta il Consiglio del Dipartimento (all. 9 del fascicolo di parte ricorrente) approvava all’unanimità la norma della commissione istruttoria per la valutazione dei candidati.
Successivamente, su proposta del Prof. Vespasiani, il Direttore del Dipartimento sottoponeva all’assemblea la richiesta di integrare la composizione della commissione per la procedura valutativa. Per effetto della proposta, approvata dal dipartimento, la composizione veniva modificata con individuazione dei membri titolari nei prof.ri Carini, Terrone e Vicentini e senza individuazione di membri supplenti.
Ne discende che, in data successiva alla sua nomina, la commissione istruttoria è stata modificata senza alcuna motivazione (dovendosi, ovviamente, ritenere irrilevante e non utilizzabile la motivazione proposta in corso di giudizio mediante documenti successivamente formati e non coerenti con il principio del contrarius actus).
In particolare, anche a prescindere dall’applicabilità o meno, alla procedura semplificata in oggetto, delle disposizioni poste dall’art. 3 del d.p.r. n. 117 del 2000 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, la sostituzione dei componenti della commissione, anche prima dell’inizio dell’attività da parte della stessa commissione, deve quantomeno essere motivata, indicando le ragioni che hanno portato a suddetta sostituzione e descrivendo l’iter logico che abbia indotto l’amministrazione a una scelta derogatoria del principio di immutabilità della commissione giudicatrice. Pertanto, anche qualora si ritenga inapplicabile la disposizione citata al concorso in oggetto, sia tramite l’analogia legis (con applicazione del citato art. 3) sia tramite l’analogia iuris (con applicazione del principio generale dell’ordinamento della immutabilità della commissione) deve ritenersi che l’amministrazione non possa modificare la composizione della commissione giudicatrice di un concorso, salva la sussistenza di adeguate ragioni, da indicarsi nella motivazione del provvedimento di autotutela. La sostituzione dei componenti della commissione (totale o parziale) può derivare in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell’organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini prefissati di legge o prorogati dal rettore) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale. Tuttavia, la scelta di modificare la composizione della commissione deve essere adeguatamente motivata da parte dell’amministrazione, costituendo espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione stessa (in questo senso, con riferimento alla modifica della commissione in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale degli atti si veda, tra le altre Cons. Stato, n. 396 del 2012, secondo cui “la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l’annullamento dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti. In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate…certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di extrema ratio [… ] Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l’esasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi; quest’ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione”).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi ritenendo direttamente applicabile l’art. 3, comma 12, del d.p.r. n. 117 del 2000 in base al quale la rinuncia o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente documentate e motivate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Nel caso di specie, l’atto mediante il quale l’amministrazione ha fatto venire meno la precedente commissione e ha nominato una diversa commissione risulta privo di alcuna motivazione, tanto più che la nomina del nuovo componente è avvenuta senza tenere in alcuna considerazione i componenti supplenti nominati in precedenza.
Nessun rilievo appare assumere, nel caso di specie, la c.d. prova di resistenza posto che la valutazione di due candidati ha contenuto discrezionale ed è caratterizzata da un elevato grado di opinabilità in relazione al quale non può non ritenersi rilevante la composizione della commissione e i criteri selettivi da questa adottati. Ne discende la sussistenza di un interesse strumentale del ricorrente alla riedizione della valutazione comparativa da parte di altra commissione e l’annullamento dell’atto di nomina della commissione e degli atti impugnati.
2.4. Il vizio descritto, determinando la caducazione dei successivi atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti da parte ricorrente e comporta la caducazione automatica dei successivi atti adottati dall’amministrazione, con conseguente non necessità di pronunciarsi sul ricorso per motivi aggiunti.
3. Le peculiarità della vicenda concorsuale in oggetto, la novità della questione di lite e la sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza su alcune delle questioni oggetto del giudizio costituiscono adeguati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/12/2018

IL SEGRETARIO