N. 01984/2021 REG.PROV.COLL.
N. 15417/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15417 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
ASN
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di cui in ricorso con i quali non era stata riconosciuta l’idoneità all’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 10/A1 archeologia.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione all’unanimità non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione, anche tenendo conto della qualità del curriculum della ricorrente e dei suoi titoli.
In particolare, la commissione mostra di aver valutato analiticamente e sia collegialmente che individualmente le pubblicazioni della ricorrente e di aver ritenuto che in relazione alla qualità e originalità delle pubblicazioni, le stesse non siano tali da consentire che la candidata abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia. Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile ed evidenzia oltre ai limiti quantitativi della produzione scientifica anche sull’ambito tematico. Nel dettaglio, nei giudizi individuali, pur evidenziandosi aspetti positivi sulla coerenza e la continuità temporale dell’impegno, si osserva, dopo analisi delle principali opere del candidato, che: “La monografia (n. 4) è un curioso volume, a carattere forse essenzialmente divulgativo, che tocca il tema non nuovo della posizione dell’artista-pittore [#OMISSIS#] cultura degli antichi e raccoglie un’intervista al maestro sudafricano W. Kentridge. A n. 9 è citato un saggio sull’iconografia di [#OMISSIS#], che però non trova riscontro nel PDF in allegato. Al di là delle stravaganze nel caricamento delle pubblicazioni, si ricava l’immagine complessiva di una fisionomia di studioso ancora in via di definizione: ricco di curiosità intellettuale, ma ripetitivo e fin troppo ‘locale’, specie nelle scelte editoriali delle pubblicazioni in volume; dunque di una sua sostanziale immaturità [#OMISSIS#] effetti del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia in Archeologia” (Harari); “Dalla produzione esaminata, edita – 4 – in sedi di qualità ma ancora circoscritta nei [#OMISSIS#] e circa l’area, pur importante, di riferimento, emerge la figura di uno studioso promettente che tuttavia non può ancora essere considerato maturo ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientificadi seconda fascia in Archeologia” (Rotili); “La monografia “Pictores” (4) affronta alcuni [#OMISSIS#] di pittura [#OMISSIS#] (il ruolo del pittore, la presenza di originali greci a Roma e il loro valore di modelli, la tecnica), ma risulta molto disomogenea e poco chiara nelle linee generali, con esempi esclusivamente vesuviani; di contro la parte sui restauri antichi presenta materiali interessanti. Il profilo scientifico del candidato, che ha diretto indagini archeologiche e si occupa di architettura e di pittura romane, mostra [#OMISSIS#] di ricerca interessanti, ma risulta tutto concentrato su Pompei e l’area vesuviana, come anche il curriculum. [#OMISSIS#] sua non ampia produzione, ben cinque dei lavori presentati sono dedicati allo stesso complesso residenziale, così come i contributi sulla pittura ruotano tutti attorno [#OMISSIS#] stessi [#OMISSIS#] (la rappresentazione della regalità, i modelli ellenistici) e si basano sugli stessi esempi. Si ritiene pertanto che il candidato, che si auspica allarghi i suoi interessi di studio, non sia ancora sufficientemente maturo per l’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia in Archeologia” (Slavazzi). Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti sotto il profilo quantitativo e in realtà anche su originalità e limitatezza [#OMISSIS#] scelta delle tematiche. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
In riferimento alla asserita contraddittorietà del giudizio, si rileva che il riconoscimento di alcuni elementi positivi nelle pubblicazioni scientifiche del ricorrente non esclude una valutazione finale negativa che, se ben argomentata come nel [#OMISSIS#] di specie, è del tutto legittima e costituisce altresì prova di una valutazione imparziale, analitica e ponderata.
In proposito, la giurisprudenza di questa sezione ha precisato che “l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri” (5633/2019 T.A.R. Lazio Sez. III bis).
Ulteriormente, in riferimento all’asserito carattere non differenziato dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario, occorre precisare che gli stessi non appaiono completamente sovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno che, nel [#OMISSIS#] di specie, non è divergente.
Ogni giudizio di ciascun commissario è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. La natura assorbente delle argomentazioni che precedono esonera dall’esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti da parte ricorrente.
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/02/2021