TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402

Concorso ammissione scuole di specializzazione mediche-svolgimento test di ingresso

Data Documento: 2018-09-17
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di pubblici concorsi le commissioni esaminatrici – chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso – esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione (rectius, della disfunzione) amministrativa” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2017 n. 5982; Consiglio di Stato Sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107; cfr. in terminis anche questo Tribunale : T.A.R. Lazio – Roma sez. I 5 giugno 2017 n. 6532; conforme, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I 17 febbraio 2015 n. 256).

Contenuto sentenza

N. 09402/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12869/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 12869 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Giugno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Stamile [#OMISSIS#], Ambrogio [#OMISSIS#], De Mojà Jilda, Fondacaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Grasso [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiossi [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
Romano Camilla, Gusmaroli Sveva, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nigro [#OMISSIS#], Pelo [#OMISSIS#], Zanasi [#OMISSIS#], Ungaro [#OMISSIS#], Fortunato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ Alma Mater Studiorum di Bologna, Universita’ Cattolica “S. Cuore” di Roma, Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi di Pisa, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Catania, Universita’ degli Studi di Roma- “Tor Vergata”, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, Universita’ degli Studi di Genova, Universita’ degli Studi di Foggia, Seconda’ Universita degli Studi di Napoli, Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi di Firenze, Universita’ degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colangelo non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del D.M. 26 maggio 2015, n. 315 nella parte in cui, ai sensi dell’art. 8 comma 5, dispone lo svolgimento della prova su sede locale anziché nazionale;
– del D.M. n. 321/2015 e dei relativi allegati;
– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 6 agosto 2015 per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2014-2015 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;
– del verbale di nomina della Commissione non conosciuto;
– del verbale della Commissione e se esistente del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
– dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione seppur non conosciuti;
– di tutti i verbali delle prove di concorso su sede locale;
– delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni
alle sedi indicate;
– degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
– dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di
medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2015 al 2017;
– del provvedimento della Commissione con cui ha riconosciuto fondate le segnalazioni
pervenute sulla Domanda #44 attribuendo punteggio pari a 1 a tutti i candidati per questo quesito;
– degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state
assunte:
– dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati
standard di sicurezza e vigilanza;
– di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali;
– degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584;
– dell’operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2014/2015 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata,
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
e con i motivi aggiunti
– del verbale 4 agosto 2015 con il quale la Commissione ha riconosciuto fondate le segnalazioni pervenute sulla Domanda #44 attribuendo punteggio pari a 1 a tutti i candidati per questo quesito;
– del D.M. 6 agosto 2015, n. 549 di approvazione della graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ Alma Mater Studiorum di Bologna e di Universita’ Cattolica “S. Cuore” di Roma e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Universita’ degli Studi di Pisa e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Catania e di Universita’ degli Studi di Roma- “Tor Vergata” e di Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Universita’ degli Studi di Genova e di Universita’ degli Studi di Foggia e di Seconda’ Universita degli Studi di Napoli e di Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Universita’ degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
impugnano collettivamente gli atti indicati in epigrafe, afferenti, in sintesi, alla procedura concorsuale per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l’area medica e chirurgica per l’anno accademico 2014/2015, censurando le modalità di svolgimento delle prove, l’esattezza della risposta indicata come corretta tra quelle proposte nei singoli quesiti a risposta multipla; la formulazione del giudizio finale con riguardo alla neutralizzazione di una domanda (il quesito n. 44) nonché l’omessa adozione di un atto di approvazione della graduatoria modalità di scorrimento delle graduatorie.
1.1. Si costituiva con atto formale il MIUR a mezzo dell’Avvocatura Stato il 20.11.2015 per poi produrre documenti il 1.12.2015, il 3.12.2015 il 4.12.2015.
1.2. I ricorrenti interponevano ricorso per motivi aggiunti depositato l’11.1.2016 con contestuale avverso il D.M. 6.8.2015 n. 549 di approvazione della graduatoria unica nazionale nonché avverso il presupposto verbale finale della commissione unica nazionale del 4 agosto 2015 dedicato alla disamina delle segnalazioni di errori effettuate da molti ricorrenti e alla conseguente conferma o della validazione dei quesiti nonché alla neutralizzazione, mediante attribuzione del punteggio di 1 previsto per il caso di risposta esatta, del quesito n. 44.
Il Miur depositava documentazione il 14.1.2016 e il 24.2.2016, tra cui delle relazioni di servizio ricostruttive della vicenda contenziosa e degli atti procedimentali adottati, nonché ulteriore documentazione il 26.1.2016.
Anche i ricorrenti producevano altra documentazione il 28.1.2016.
I ricorrenti depositavano una prima memoria defensionale il 25.1.29016, una seconda, di replica, il 13.6.2016 e una terza memoria il 12.9.2016.
1.3. Con Ordinanza n. 435 del 29.1.2016 la Sezione disponeva a cura di parte ricorrente, che ottemperava producendo la relativa prova documentale il 9.2.2016, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante il sito web del Miur nei confronti dei candidati utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione di medicina a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso.
1.4. Con Ordinanze collegiali n. 6706/2016 e 9322/2017 la Sezione ordinava all’Amministrazione resistente la produzione di specifiche controdeduzioni con riferimento alle censure dedotte (e, in particolare, circa la somministrazione di domande errate, imperfette o comunque non inerenti la formazione clinica del percorso di studi come previsto dall’art. 6 del bando di concorso.
I ricorrenti presentavano istanza di prelievo il 24.1.2018 e il Miur documenti il 26.1.2018.
I ricorrenti depositavano memoria per il merito e documenti l’11 aprile 2018.
Alla pubblica Udienza del 15 maggio 2018 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato trattenuto a sentenza.
Viene emessa la presente sentenza non definitiva sul ricorso principale, rinviando per ulteriori approfondimenti la decisione sui motivi aggiunti di ricorso ad una successiva Camera di consiglio.
2. Sintetizzando la prolissa esposizione in fatto, talora trasmodante in accenti giornalistici, va premesso che i ricorrenti espongono di aver partecipato al concorso unico nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione di medicina e di essersi collocati nella posizione di graduatoria indicata in apposita tabella. Assumo che la procedura concorsuale iniziava già viziata per l’illegittima predisposizione dei quiz a risposta multipla costituenti il testo scritto, per la scelta di sedi inidonee e soprattutto per l’errata formulazione di numerosi quesiti a risposta multipla.
Viene contestato anche il confezionamento dei quesiti, ritenuto imperfetto e si censura altresì la riduzione a 5000 del numero dei posti delle scuole di specializzazione messo a concorso rispetto alla previsione di circa ottomila effettuata in sede di concertazione istituzionale previsionale.
Le singole sintetizzate doglianze vengo appresso scrutinate partitamente in uno con il loro separato scrutinio, salva la possibilità di disamina congiunta, per economia processuale, delle censure affini.
2. Orbene, il ricorso è affidato a cinque ridondanti censure, contenute nei nove motivi di diritto rubricati e svolti.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo all’esame, svolta dalla difesa dello Stato, stante la complessiva infondatezza dello stesso e l’inammissibilità per carenza di interesse di svariati motivi di cui esso si compone.
3. Inammissibile per difetto di interesse è il primo motivo con il quale si censura l’insistenza di una atto di approvazione della graduatoria.
Non si intravede quale sia l’interesse dei concorrenti, suscettivo di essere leso dalla mancata adozione di un atto di approvazione d ella graduatoria.
Una lesione potrebbe invero apprezzarsi solo ove una graduatoria non venga approvata dall’amministrazione ovvero laddove venga impugnato il positivo esito di un concorso di un specifico candidato nel qual caso occorre impugnare l’atto di approvazione della graduatoria a pena di inammissibilità dell’azione, che è quello che determina la lesione.
3.1. Va del pari rimarcato che il motivo è divenuto improcedibile per difetto di interesse a seguito dell’intervenuta approvazione della graduatoria, operata dal Miur con D.M.6.8.2015 n. 549, avverso il quale i ricorrenti hanno spiegato i motivi aggiunti depositati l’11.1.2016.
4. Con il secondo ridondante mezzo di gravame, che va di necessità ricondotto a sintesi in ossequio al canone di sinteticità scolpito all’art. 3 del c.p.a., si lamenta che il questionario sottoposto ai candidati sarebbe viziato da errori, imprecisioni, ambiguità, rinviandosi in proposito ad una perizia giurata depositata in giudizio. Si censurano da parte dei deducente i quesiti 15,34,39,42,43,44,47,55,68, 56,58,60. Vengono analiticamente sottoposti a critica numerosi quesiti, tra cui il n. 55 sulla sensibilità gustativa della lingua sui nervi che la determinano; la domanda n. 47 sulle conseguenze della deficienza della vitamina E; la domanda n. 44 sullo stadio della divisione meiotica sul quale si fermano gli ovociti ante ovulazione; la domanda n. 39, su quale dei quadri sindromici può verificarsi nella presentazione clinica della sarcoidosi nonché diversi altri quesiti.
Rispetto a ciascuno di essi i ricorrenti, avvalendosi di valutazioni peritali di parte per lo più espresse tranne il caso del prof. Giamundo sulla domanda n, 55, da semplici medici chirurghi (quanto meno tali definiti in ricorso) e di un professore di lettere presso un istituto secondario superiore, sostengono l’esistenza di dubbi sull’unicità della risposta esatta ritenuta dall’amministrazione a fronte, a dire dei predetti medici chirurghi, di altre risposte parimenti esatte.
Lamentano inoltre i deducenti che i test somministrati ai concorrenti non sarebbero stati sottoposti a procedure di validazione e analisi che è necessario espletare ogni qual volta debba procedersi a tale attività, in distonia con quanto accade in altri ordinamenti, come quello americano o anglosassone.
Chiedono infine che il Tribunale disponga verificazione tecnica sull’attendibilità di quesiti e risposte corrette individua dalla Amministrazione.
4.1. Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate
Al riguardo non può sottacersi che i ricorrenti, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte dal Ministero a vari quesiti, propongono e sollecitano a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione.
La riprova dell’afferenza della tipologia di sindacato richiesto, al merito ovvero alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, è intuitivamente offerta dal fatto che gli stessi deducente mediante le invocate valutazioni peritali asseriscono che relativamente a numerosi quesiti vi è più di una riposta corretta: siffatta amfibologia anzitutto è tutta da assodare; in secondo luogo è essa stessa comprova di un delta di opinabilità o di equipollenza delle risposte, che quale è il precipitato della [#OMISSIS#] davvero discrezionale dal punto di vista tecnico del tipo di giudizio coinvolto nella soluzione dei singoli quesiti.
E in siffatto contesto di ambivalenza si profila inammissibile un eventuale sindacato del giudice amministrativo, sia pur mediato e veicolato dalla CTU ovvero dalla verificazione, sindacato che fatalmente trasmoderebbe in un’indebita invasione della sfera di discrezionalità tecnica riservata in subiecta materia all’Amministrazione.
Soccorre in proposito il [#OMISSIS#] indirizzo del Consiglio di Stato, di recente limpidamente riproposto, secondo il quale “ In materia di pubblici concorsi (nella specie, notarili) le commissioni esaminatrici – chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso – esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione (rectius, della disfunzione) amministrativa” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2017 n. 5982; Consiglio di Stato Sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107; cfr. in terminis anche questo Tribunale : T.A.R. Lazio – Roma sez. I 5 giugno 2017 n. 6532; conforme, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I 17 febbraio 2015 n. 256).
Con specifico riguardo alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che “L’opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d’esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l’esattezza o meno delle risposte fornite” puntualizzando conseguentemente che “In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349
4.3. Sfornito del minimo principio d prova e pertanto da respingere è anche il secondo profilo di doglianza svolto con il secondo motivo in disamina, laddove si sostiene che il test non è stato sottoposto al quelle procedure di analisi e validazione necessario tutte le volte in cui si predispone ed utilizza un test dall’importanza così rilevante; addebito costituitene mera asserzione di parte sguarnita di elementi di prova.
Del tutto irrilevante è poi il parallelo con il sistema anglosassone ove è invece prevista l’invocata previsa procedura di analisi e validazione, atteso che evidentemente la normativa vigente in altro Stato non può costituire parametro di riferimento per la soluzione di una questione interamente sottoposta al diritto nazionale.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano le modalità di allestimento della prova in termini logistici e di strutture per non avere il MIUR previsto adeguati standard di sede e modalità di svolgimento di prove omogenee su tutto il territorio nazionale, con conseguente disparità di trattamento tra le sedi caratterizzata da organizzazione più rigorosa ed efficiente e le altre carenti; il gran numero di partecipanti e l’incrocio delle varie graduatore fa registrare centinaia di candidati collocati in una forbice di 2 o 3 punti; i candidati sono stati liberi di posizionarsi accanto a quelli preferiti.
5.1. Il motivo è infondato, non individuando i ricorrenti il nesso causale tra le lamentate illegittimità e la lesione della loro sfera giuridica in termini di punteggio conseguito.
Al riguardo non può non richiamarsi quanto dalla sezione statuito su analoga precedente procedura con la Sentenza n. 3926/2015: “La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso te concordante tra le irregolarità riferite e l’esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d’esame.
6. Con il quarto mezzo i ricorrenti svolgono sostanzialmente una critica al sistema normativo di selezione degli aspiranti medici specialistici, da lor definito “ad imbuto” e caratterizzato dalla considerevole forbice tra il numero dei medici che presentano domanda di partecipazione al concorso e quelli che, superando la relativa selezione, consistente in una prova d’esame costituita da test a risposta multipla, comune a tutte le discipline specialistiche e d una prova specifica su 40 quesiti di cui 30 relativa all’area (tra le tre componenti la complessiva gamma delle specialità, ossia l’area medica, quella chirurgica e l’area dei servizi clinici e di analisi) in cui è ricompresa la tipologia di scuola cu si aspira e 10 afferenti a quest’ultima (art. 3, D.M. 30.6.2014,n. 105), vengono alla fine ammessi a frequentare i corsi teorico pratici di formazione retribuiti.
Deducono al riguardo gli esponenti che il cennato sistema di sbarramento è gravemente lesivo del diritto allo studio sancito e tutelato dall’art. 34 Cost., a mente del quale i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più elevati gradi degli studi e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove non vi è una continuità formativa tra la laurea in Medicina e la specializzazione che da sola risulta incompleta e non idonea all’ingresso nel mondo del lavoro; che i provvedimenti impugnati penalizzano, ingiustamente e paradossalmente, moltissimi medici, disincentivandoli proprio al completamento dei più alti gradi degli studi; che la violazione può anche essere ricondotta ad una violazione del diritto allo studio, direttamente sancito dalla Convenzione europea dei diritti del uomo, la quale esprime ancora meglio che nessuno deve vedersi rifiutare il diritto all’istruzione.
6.1. Ad avviso del Collegio il profilo di censura in analisi si prospetta anzitutto infondato e va conseguentemente disatteso poiché confonde il diritto allo studio e all’istruzione, che non può certo essere ritenuto vulnerato in capo a soggetti che hanno già conseguito la laurea in medicina e la stessa abilitazione all’esercizio della professione medico chirurdgica (la quale è prerequisito di amissione alla frequenza dei corsi di specializzazione, dovendo essere stata conseguita se non al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al concorso o alla scadenza del relativo termine, al più tardi prima dell’inizio dei corsi in ossequio al disposto dell’art. 2, co. 1 del d.m. n. 105/2014 e dell’art. 4, co. 1 del D.M. 8.8.2014, n. 162 recante il bando di concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione per l’A.A. 2013-2014.
Nel caso all’esame si verte invece nel quadro della materia della specializzazione post universitaria strutturata sulla base di un corso – concorso esitante nella stipula di un contrato di formazione retribuito dallo Stato, disputandosi dunque di un segmento del percorso di istruzione che si colloca già nell’alveo professionale, il quale postula la già avvenuta conseguita istruzione universitaria.
6.2. Al n. 2 del quarto motivo vengono svolte doglianze connotate da un elevato tasso di genericità che le fa apparire più una critica politica e sociologica all’intero sistema della selezione postuniversitaria dei medici. Si sostiene che gli atti gravati non illustrano le ragioni dell’adozione di una procedura così selettiva che “mira ad espellere dal circuito formativo e lavorativo italiano i non vincitori”, fenomeno “incoerente rispetto al perseguimento della finalità pubblica cui dovrebbe orientare l’azione politica dello Stato” (ricorso, pag. 38) il che è qualificato dagli sponenti come eccesso di potere per sviamento; si censura la asserita “incoerenza di non far ottenere la borsa a più di un concorrente su due, che comunque proseguirà nei tentativi concorsuali perdendo parte delle proprie conoscenze caratterizzate da un’alta obsolescenza”, il che “pare francamente inaccettabile, specialmente ove si consideri l’assenza di un interesse pubblico all’allontanamento a all’esclusione di questi medici abilitati” (ricorso, pag. 33), alla fine chiosandosi, in punto di numero di posti messi a bando, con l’interrogativo “Perché 6300 e non 8000 come stabilito dai peculiari calcoli istruttori delle Regioni e degli altri Organi? Perché si è arrivati a 6300 dai circa 440 inizialmente fissati per problemi di bilancio? Con che istruttoria si è giunti a 6300 borse passando da quelle 4500 circa inizialmente concesse?”, azzardandosi la “risposta” nell’assunto che “nessuna istruttoria vi è stata se non una “trattativa” e un braccio di ferro tra le forze in campo che ha portato a una riduzione rispetto al fabbisogno di 8103 borse” (ricorso, pag. 34).
6.3. Le riportate doglianze, come accennato, paiono confinabili più al settore della critica politica e di sistema che al un ricorso giurisdizionale amministrativo, che a termini dell’art40, comma 1, lett d) c.p.a. deve contenere distintamente “i motivi specifici su cui si fonda il ricorso” con la conseguenza che per effetto dell’art 40 comma 2, c.p.a. “I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili. (cfr. sul punto, T.A.R. Campania – Napoli, III, 23 marzo 2016, n. 1524).
Nel caso all’esame non traducono i ricorrenti le generiche critiche sopra riportate, nella deduzione di specifiche violazioni di norme o di cogenti principi, sostenuta eventualmente da congruenti supporti giurisprudenziali.
Tale non può ritenersi, per l’assenza di supporti positivi, la aspecifica censura di eccesso di potere elevata a carico della restrittività della procedura.
6.4. Nel merito della doglianza non può sottacere il Collegio come la selettività e l’intrinseca [#OMISSIS#] escludente lamentata dai ricorrenti, connoti in genere qualsivoglia procedura concorsuale finalizzata all’ammissione a posti di pubblico impiego, tanto più nei casi come quello all’esame nei quali il sistema sconta comunque la necessità della copertura finanziaria stante l’esiguità e il contingentamento delle risorse pubbliche.
Soggiunge inoltre il Collegio come la definizione del numero dei posti messi a concorso che sono passati dagli inziali 8100 a 6300 sfugge a censure di difetto di istruttoria poiché i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova in ordine al lamentato profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Va rammentato in proposito che il processo amministrativo è imperniato anch’esso sull’onere della prova e non può tramutarsi in un generalizzato controllo di legittimità dell’operato della P.A. allorché non venga fornita da parte ricorrente alcuna prova delle doglianze esposte.
Non è consentito meramente denunciare ipotetici difetti di istruttoria senza la minima allegazione almeno di un principio di prova in tal senso.
La giurisprudenza del Tribunale ha al riguardo condivisibilmente affermato che “È inammissibile l’impugnativa promossa avverso un provvedimento di diniego di inserimento di una determinata specialità medicinale in classe A del S.s.n., sul presupposto che non sia stata effettuata alcuna istruttoria del Comitato prezzi e rimborso ma in difetto di alcun principio di prova in tal senso, e ciò in quanto nel processo amministrativo, caratterizzato sul piano probatorio da un sistema dispositivo con metodo acquisitivo, la parte ricorrente è tenuta a prospettare al giudice almeno un principio di prova, in base al quale il giudice stesso potrà acquisire d’ufficio gli elementi probatori che, pur se non indicati dalle parti, possono essere ritenuti necessari ai fini della decisione.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 31 marzo 2008 n. 2710 ).
In ambito di provvedimenti repressivisi di abusi edilizi si è contestualmente precisato che “In assenza di elementi atti a comprovare che la situazione sia diversa da quella cristallizzata nell’ordinanza, nessun difetto di istruttoria o errore di presupposti può pertanto essere censurato nei confronti dell’attività dell’amministrazione comunale.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II 24 ottobre 2013 n. 4751).
Orbene, nel caso all’esame della Sezione parte ricorrente non ha offerto alcun indizio in ordine all’asserito difetto di istruttoria che avrebbe a suo dire inficiato la determinazione in 6300 del numero dei posti da mettere a concorso rispetto alla iniziale previsione di 8000.
Non va del resto trascurato che il decreto ministeriale dei indizione del concorso unico nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia si iscrive nel novero degli atti generali e si connota per un elevato tasso di discrezionalità, scaturendo anche da valutazioni di ordine macroeconomico e afferenti a ragioni di equilibrio di bilancio e di copertura della spesa nazionale.
Parte ricorrente aveva pertanto l’onere di fornire elementi anche indiziari in ordine al lamentato difetto di istruttoria, elementi senza dei quali la censura elevata si prospetta più ascrivibile al modello di un’azione popolare, inammissibile nel vigente ordinamento processuale amministrativo.
Il motivo appena scrutinato si prospetta pertanto infondato e va conseguentemente disatteso.
7.Con il quinto mezzo i deducenti spiegano la domanda intesa ad ottenere l’ammissione in soprannumero, in alternativa all’annullamento del concorso e ne sostengono le ragioni di ritenuta ammissibilità.
7.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato nel merito, poiché il suo scrutino postula la fondatezza dei motivi in precedenza vagliati, che darebbe la stura alla disamina della richiesta di ammissione in sovrannumero.
L’illustrata infondatezza e/o inammissibilità dei motivi precedenti, che innervano il ricorso, importa che non può avere ingresso la domanda di ammissione in soprannumero, il che ne determina la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto nel merito per difetto del presupposto costituito dall’accoglimento dei motivi che logicamente e giuridicamente la presuppongono.
In conclusione il Collegio, non definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo, riservando ad una prossima Camera di consiglio la decisione dei motivi aggiunti.
Le spese possono essere compensate per la particolarità e la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 17/09/2018