TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 maggio 2017, n. 5117

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Università non statali e telematiche-regime giuridico e normativa

Data Documento: 2017-05-02
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] I ricercatori delle università italiane, comprese le università non statali e quelle telematiche, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato, godono dello stato giuridico pubblicistico disegnato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. **Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Chiamata diretta ex art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240** L’ accesso alla seconda fascia dei professori universitari dei ricercatori di tipo b) avviene, in applicazione del comma 5 dell’art. 24 della legge  30 dicembre 2010, n. 240, non mediante la partecipazione del ricercatore a una nuova procedura concorsuale ma bensì mediante la mera positiva valutazione da parte del relativo dipartimento, valutazione che è effettuata unicamente con specifico riguardo all’attività svolta dal ricercatore durante il triennio contrattuale nel SC e SSD di afferenza.

Contenuto sentenza

N. 05117/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07171/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7171 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sacchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto [#OMISSIS#] C.F. CMNBDT79R26D862S, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BTTSFN66T29H501Z e [#OMISSIS#] Sandulli C.F. SNDLDA66T02H501G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via [#OMISSIS#] Paulucci dè Calboli;
contro
Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRRGNR60E08F839R e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, piazza San [#OMISSIS#] n. 101; 
per l’annullamento
del silenzio inadempimento dell’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum sull’istanza della dott.ssa [#OMISSIS#] Sacchi di avvio della procedura di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia;
eper l’accertamento
dell’obbligodell’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum di provvedere al riguardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la dott.ssa [#OMISSIS#] Sacchi- ricercatore a tempo determinato di tipo b)nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica del macrosettore 13/A – Economia presso l’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum fino al 16.5.2016 e abilitatasi all’ASN del 2013 per i settori 13/A2 – Politica economica e 13/A3 – Scienze delle finanze, entrambi ricompresi nel Macrosettore 13/A – Economia – ha impugnato il silenzio inadempimento della predetta università sulla sua istanza del 6.5.2016 di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.
La ricorrente ha dedotto che:
– ha conseguito le citate A.S.N.per i settori 13/A2 – Politica economica e 13/A3 – Scienze delle finanze, entrambi ricompresi nel Macrosettore 13/A – Economia;
– ha svolto una continua e meritevole attività scientifica e ha esercitato un’intensa attività didattica, insegnando Economia politica, Politica economica ed Economia politica per il Management;
– nonostante l’assoluta urgenza di deliberare in relazione alla posizione della ricorrente, il cui contratto era in scadenza alla data del 15.5.2016, il relativo punto non è stato inserito all’ordine del giorno del Consiglio di Facoltà dell’1 marzo 2016, pur avendolo l’interessata reiteratamente richiesto sia previamente sia nel corso del suddetto Consiglio, e,a fine marzo, è stata comunicata addirittura la cancellazione del Consiglio di Facoltà in programma per il 5 aprile 2016 e, poi, nessun Consiglio di Facoltà è stato più convocato sino alla scadenza del suo contratto;
– l’Università ha provveduto a reclutare quindici nuovi professori straordinari, secondo quanto concesso alle università non statali dal d.m. n. 168/2016, due dei quali, [#OMISSIS#] Silva (SECS-P/01, Economia politica) e Giovanni [#OMISSIS#] (SECS-P/02, Politica economica), chiamati a ricoprire insegnamenti proprio nei settori scientifico-disciplinari della ricorrente;
– in sostanza l’Università ha impiegato buona parte del budget utilizzato fino a quel momento per retribuire i ricercatori di tipo b) per reclutare docenti straordinarial fine evidente di elaborare un’operazione di marketing, che si è tradottaa discapito del futuro di più giovani ricercatori;
– dopo aver presentato nel 2015 una prima diffida al M.I.U.R. e all’Università insieme ad altri ricercatori a tempo determinato di tipo b) di Unimercatorum, ha provveduto a diffidare nuovamente l’Ateneo, in data 6 maggio 2016, in prossimità della data di scadenza del contratto, chiedendo ai vertici dello stesso l’avvio della procedura di valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, allegando la relativa relazione sull’attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull’attività di ricerca scientifica svolte nel triennio in servizio come ricercatore presso Unimercatorum;
– l’istanza presentata dall’interessata di cui da ultimo è rimasta, tuttavia,priva di risposta e, pertanto, scaduto il contratto il 16 maggio scorso, la ricorrente ha impugnato l’illegittimo silenzio serbato dall’ Ateneo;
– il predetto silenzio dell’Università sulla sua istanza di cui sopra è illegittimo in quanto:
— pur avendo correttamente appostato, in sede di programmazione, le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’onere per l’inquadramento nel ruolo dell’odierna ricorrente, l’Ateneo non ha proceduto, nel corso del terzo anno e prima della scadenza del contratto, alla valutazione di cui al suddetto art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nonostante le due abilitazioni scientifiche conseguite e avendo dimostrato la propria idoneità didattica e scientifica a proseguire nella carriera universitaria presso l’Ateneo in questione;
— l’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010 prevede la stipula di particolari contratti di ricercatore, che preludono a un meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato per il ricercatore a tempo determinato (c.d. tenure-track), alla condizione che il ricercatore stesso, nel corso del periodo triennale di durata del contratto, consegua l’abilitazione scientifica nazionale;
— l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, in combinato disposto con l’art. 18, comma 2, della medesima legge, impone alle Università, da un lato, di assicurare, in sede di programmazione triennale, le risorse necessarie a garantire il definitivo inquadramento nel ruolo di professore associato di ogni titolare di contratto, e, dall’altro lato, di sottoporre a valutazione interna (con apposito regolamento di ateneo), nell’ultimo anno di contratto, il ricercatore che abbia conseguito l’ASN e, in caso di valutazione positiva, l’interessato è di diritto inquadrato nel ruolo dei professori associati alla scadenza del contratto;
— il titolare del contratto c.d. tenure-track, conseguita l’abilitazione e ottenuta una valutazione positiva, ha diritto all’inquadramento nel ruolo di professore associato;
— l’art. 24 della legge n. 240/2010 impone l’obbligo dell’Ateneo di avviare la procedura di valutazione per il ricercatore che abbia conseguito l’ASN;
— l’Ateneo, pertanto, prima della scadenza del contratto in data 15.5.2016, preso atto del conseguimento dell’ASN da parte dell’interessata, avrebbe dovuto obbligatoriamente avviare la procedura per la valutazione dell’attività resa nel triennio in questione (maggio 2013-maggio 2016) del ricercatore di tipo b) e, in caso di valutazione positiva, obbligatoriamente assumere a tempo indeterminato la stessa nel ruolo di professore associato di II fascia;
— d’altronde l’Ateneo si è comportato nel recente passato, ossia appena un anno prima, in modo diametralmente opposto rispetto alla presente vicenda in quanto, in occasione della scadenza, ad aprile 2015, del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], parecchi mesi prima della scadenza, nel 2014, si è proceduto prima alla definizione dei criteri con il decreto rettorale n. 17/2014 e poi alla nomina della commissione con il decreto rettorale n. 18/2014 e la procedura si è, poi, regolarmente conclusa con l’inquadramento in ruolo dell’interessata quale professore di II fascia;
— in ordine all’ASN, la ricorrente, che è stata titolare di contratto a tempo determinato di ricercatore di tipo b) nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica (s.s.d. SECS-P/01 – Economia politica), ha conseguito due abilitazioni in seno all’ASN 2013, nel dicembre 2014 ha ottenuto l’ASN nel s.c. 13/A2 – Politica economica e nel novembre dello stesso anno ha conseguito l’ASN nel s.c. 13/A3 – Scienza delle finanze;
— la circostanza che il contratto di ricercatore di tipo b) ha riguardato un determinato settore concorsuale (13/A1, Economia politica), mentre le ASN 2013 hanno riguardato i settori concorsuali 13/A2 (Politica economica) e 13/A3 (Scienza delle finanze) non è idonea a fare ritenere che l’interessata non avrebbe diritto all’assunzione in quantol’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 240 del 2010stabilisce che alla procedura di cui all’art. 18 siano ammessi gli «studiosi, in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» con previsione che è pacificamente estensibile anche al meccanismo di cui all’art. 24 come si ricava anche dalla relativa prassi applicativa;
— se si ragionasse in senso contrario, si avrebbe il paradosso che un soggetto esterno, eventualmente mai stato ricercatore, abilitato nel settore 13/A2, potrebbe essere chiamato nel settore 13/A1 in base all’art. 18 della 1. n. 240 del 2010, mentre una simile opportunità verrebbe negata ad altro soggetto, pure abilitato nel settore 13/A2, per il solo fatto che quest’ultimo è già stato ricercatore a tempo determinato nel settore 13/A1 con la conseguente penalizzazione per il ricercatore stesso;
— l’inquadramento del ricercatore di tipo b) nel ruolo dei professori associati non può che essere subordinata al conseguimento dell’abilitazione per il settore concorsuale, «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore», come previsto in termini generali dall’art. 18, 1. n. 240/2010, richiamato dall’art. 24 della medesima legge,
— il settore concorsuale 13/A3 – Scienze delle finanze, ma soprattutto il settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, sono settori affini e contigui al 13/Al – Economia politica;
— la ricorrente è stata titolare presso l’Unimercatorum di insegnamenti sia di Economia politica sia di Politica economica;
— l’Ateneo ha, peraltro, anche ingenerato un legittimo affidamento dell’interessata alla prosecuzione del rapporto, chiedendole di dare il massimo delle energie possibili nella fase di rilancio dell’Università.
L’Università si è costituita in giudizio con atto di mera forma in data 28.12.2016 e ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 24.1.2017e memoria difensiva in data 27.1.2017 con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
In particolare ha dedotto che:
– che il trattamento economico annuo, pari a euro 34.898,06, corrisposto alla ricorrente – oltre che agli altri ricercatori che, come lei, erano stati reclutati nel mese di maggio 2013 all’esito di apposite procedure indette ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – era a totale carico dell’Università;
– il legislatore ha sancito espressamente al comma 9 dell’art. 24 della L. n. 240/2010 che “I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli”;
– l’impegno profuso dalla ricorrente nelle attività espletate presso l’Ateneo non assume [#OMISSIS#] dirimente in quanto l’impegno costituiva un dovere etico e contrattuale ai sensi del comma 4 dell’art. 24 della L. n. 240/2010 il quale dispone che “i contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno“;
– il legislatore ha subordinato l’avvio della procedura di cui all’art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010, finalizzata alla chiamata del ricercatore come professore associato, alla sussistenza di specifici presupposti, ossia, da un lato, la disponibilità di risorse economiche da parte dell’Ateneo e, dall’altro, il conseguimento, da parte del ricercatore, dell’ASN;
– il conseguimento dell’ASN, nelle fattispecie come quella in esame, non può che essere conseguita nel Settore Concorsuale di afferenza del ricercatore atteso che l’art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010 disciplina una specifica modalità di immissione nel ruolo dei professori associati, ossia la chiamata diretta, costituente una “evoluzione” della posizione del ricercatore, che è tale (cioè ricercatore) perché è stato scelto dall’Ateneo all’esito di una procedura selettiva indetta con riferimento ad uno specifico SC e SSD e che, dunque, non prendendo parte ad una differente procedura concorsuale diretta alla individuazione di un professore associato (quale è quella di cui all’art. 18 della L. n. 240/2010), non può che assumere detto ultimo ruolo con riferimento proprio al SC e al SSD per il quale era stato scelto come ricercatore, previa positiva valutazione da parte del Dipartimento di afferenza;
– le previsioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), della L. n. 240/2010 disciplinano una procedura di chiamata del tutto differente da quella di cui al comma 5, dell’art. 24 della stessa legge come comprova la norma stessa nella parte in cui opera un esplicito riferimento al solo comma e) del citato art. 18;
– e la ricorrente ha pacificamente ha conseguito l’ASN nei SC 13/A2-Politica Economica e 13/A3 – Scienza delle finanze, nell’ambito dei quali, ai sensi del D.M. n. 159/2012, non rientra il SSD SECS-P/01 – Economia Politica, invece ricompreso nel differente SC 13/Al-Economia Politica;
– non vi erano, inoltre, le risorse economiche per provvedere alla chiamata di un professore associato in quanto a seguito del D.M. MIUR n. 889 del 4 dicembre 2014, concernente la “Programmazione triennale 2013-2015. Ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università”, l’Università non si è vista destinataria di alcun finanziamento statale e le Università non statali non sono state ricomprese nel piano straordinario per i ricercatori di tipo B, approvato per il 2016 con il D.M. n. 78 del 18 febbraio 2016 e che la situazione dell’Università non fosse florida emerge con ogni evidenza dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016 ove, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università, il Presidente ha rinunciato al proprio compenso proprio in ragione del rinvenuto stato di difficoltà, quantomeno per il 2016;
– l’Università legittimamente non ha proceduto nel senso indicato dalla ricorrente in quanto i presupposti indicati dalla normativarichiamata ai fini dell’avvio dell’indicata procedura, ossia l’ASN nel settore scientifico SC 12/A1 e le risorse economiche, al momento non sussistevano;
– la circostanza che l’Università abbia invece provveduto, nel 2015, alla chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#], ricercatrice di tipo b), nel ruolo di professore associato alla scadenza del suo contratto, non assume alcun rilievo con riferimento alla presente fattispecie, poiché detta chiamata è avvenuta un anno prima, allorché la dott.ssa [#OMISSIS#] aveva conseguito l’ASN proprio nel SC in cui era ricompreso il suo SSD SECS-P/09 di afferenza (ossia il SC 13/B4-Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale), nonché allorché si era contestualmente verificata una vacanza nel corpo docente, a causa delle dimissioni rassegnate dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– l’Università Mercatorum resta, comunque, un soggetto privato, libero, nel rispetto delle norme di legge, di perseguire la propria missione e di operare a tal fine le proprie scelte, quale è stata quella effettuata con riguardo all’offerta formativa 2016-2017 e, come emerge dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016, prima della data di scadenza del contratto della ricorrente in data 16 maggio 2016, l’Università ha dovuto completare, entro il giorno 11 maggio 2016, gli adempimenti relativi all’offerta formativa 2016-2017, incluso l’inserimento dei docenti di riferimento secondo il numero previsto dalle prescrizioni regolamentari in tema di Accreditamento iniziale e di Accreditamento periodico dei corsi di studio e, al fine di rispondere ai requisiti prescritti dal M.I.U.R., l’Università ha deciso di dare attuazione al nuovo D.M. M.I.U.R. n. 168 del 18 marzo 2016 nella parte in cui ha previsto “che potranno essere conteggiati per gli a. a. 2016/17 e 2017/18 anche in sostituzione dei “Professori”, i docenti di cui all’art. 1, comma 12 della Legge 4 novembre 2005, n.230” e, conseguentemente, l’Università ha deliberato la chiamata di professori straordinari di cui all’art. 1, comma 12, della L. n. 230/2005 (professori ordinari ovvero soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale), così garantendo, da un lato, l’utile presentazione dell’offerta formativa e, dall’altro, un significativo risparmio economico, posto che il compenso annuale previsto per detti Professori straordinari è assolutamente irrisorio rispetto a quello, decisamente più significativo, spettante ad un professore associato o ordinario;
– in definitiva, in difetto dei presupposti di cui al comma 5 dell’art. 24 della L. n. 240/2010, l’Università ha legittimamente atteso la scadenza contrattuale, evitando di dar luogo ad una valutazione che avrebbe potuto essere effettuata solo in presenza delle condizioni richieste dal legislatore per la chiamata della ricercatrice nel ruolo di professore associato. Condizioni che, come sopra argomentato, evidentemente non sussistevano.
Con le successive memorie difensive e di replica le parti hanno contrododetto alle difese avversarie e hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla camera di consiglio del 14.2.2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
L’Unimercatorum, istituita con il d.m. M.I.U.R. del 10 maggio 2006 rientra nell’ambito di quella particolare categoria di università non statali, enti non a fini di lucro, che operano con modalità telematica o a distanza e che sono previste dall’art. 26, comma 5, della 1. n. 289/2002 e dal d.m. M.I.U.R. del 17 aprile 2003.
I ricercatori delleUniversità italiane, comprese le Università non statali e quelle telematiche, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato, godono dello stato giuridico pubblicistico disegnato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.
Ne consegue che trovano applicazione, anche con riferimento alle predette Università, le norme di cui agli artt. 18 e 24 della legge n. 240 del 2010.
Si premette, ancora, alla trattazione nel merito del ricorsouna sintetica illustrazione del funzionamento del meccanismo posto in essere dal legislatore per il tramite dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010, con particolare riferimento alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) e alle modalità di passaggio da parte di questi ultimi alla fascia di docenza superiore e, cioè, a professore associato.
I ricercatori a tempo determinato possono essere, infatti, di tipo a) o di tipo b), come previsto dal comma 3 dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010.
La tipologia di cui al comma 3, lett. b), prevede, in particolare, la stipula di «contratti triennali rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri». Ai sensi del comma 4, «1 contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno». Il successivo comma 5 stabilisce che «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo».Infine il comma 9 dispone che “9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.”.
Il richiamato comma 2 dell’art. 18 statuisce, poi, al riguardo che “2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale … La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5. …”.
Dal combinato disposto della normativa richiamata consegue che:
– ai sensi del comma 9 dell’art. 24 citato il contratto di cui alla lett. b) del comma 2 del medesimo articolo non attribuisce al ricercatore il diritto di accesso al ruolo;
– la chiamata del ricercatore di tipo b) come professore associato richiede quale presupposti necessari, da un lato, la disponibilità di risorse economiche da parte dell’Ateneo e, dall’altro, il conseguimento, da parte del ricercatore, dell’ASN;
– in mancanza di uno solo dei predetti presupposti, il ricercatore di tipo b) non può vantare alcun diritto all’attivazione della procedura di cui al comma 5 dell’art. 24.
In relazione alla vicenda che interessa, quanto alla programmazione economica, valgono le considerazioni che seguono:
– la legge n. 240 del 2010 richiede all’Università di prevedere, in sede di programmazione, la possibilità della progressione in carriera dei ricercatori e la corrispondente copertura delle spese necessarie per conseguire tale obiettivo;
– l’Università risulta aver correttamente appostato, in sede di programmazione, le risorse necessarie a sostenere l’onere per l’inquadramento nel ruolo dell’odierna ricorrente;
– una volta che l’Università abbia appostato le risorse necessarie in sede di programmazione, deve poi procedere coerentemente ad attivare la procedura di valutazione nella sussistenza dei relativi presupposti;
– l’incerta situazione finanziaria dell’Ateneo è stata, comunque, completamente sanata dal recente accordo intervenuto con l’Università Telematica Pegaso, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di quest’ultima dei due terzi dell’Unimercatorum, a fronte di un controvalore di diversi milioni di euro;
– l’attuale situazione finanziaria dell’Ateneo è, pertanto, da ritenersi solida e le risorse sussistenti;
– l’Ateneo ha, poi, investito nel reclutamento di docenti straordinarianziché garantire la proroga dei ricercatoriper una mera operazione non solo economico-finanziaria ma anche prettamente commerciale;
– alla stregua di quanto rappresentato, deve convenirsi che, nella fattispecie, il primo presupposto di legge era indubbiamente presente.
Quanto, poi, al secondo presupposto, rappresentato dal conseguimento dell’ASN, si premette che:
– alcun rilievo dirimente assume nella fattispecie la circostanza che con il Decreto Rettorale n. 3820 del 15 novembre 2016 dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, sono stati approvati gli atti della Commissione preposta alla procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore associato per il SC 13/A2 – Politica Economica, SSD SECS-P/02 – Politica Economica, del dott. Di Porto, ricercatore di tipo b) presso detta Università afferente al SC 13/A2, ma abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia per il SC 13/A3 – Scienza delle Finanze atteso che, evidentemente, la circostanza che un’Università abbia proceduto alla chiamata diretta di un ricercatore di tipo b) sprovvisto dell’ASN nel SC di afferenza, non implica la necessaria legittimità di detta chiamata;
– nessuna rilevanza concreta ha nella fattispecie anche il richiamo all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5217/2016 in quanto incentrata sull’interpretazione dell’art. 1, comma 10 octies, del D.L. n. 210/2015, in tema di proroga da parte delle Università, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, dei contratti di ricercatore di tipo b) in scadenza al 31 dicembre 2016, i cui titolari non hanno partecipato alle tornate 2012 e 2013 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Nel merito della questione che interessa direttamente, invece, valgono le seguenti considerazioni:
– l’art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010 disciplina una specifica modalità di immissione nel ruolo dei professori associati, ossia la chiamatadiretta, che costituiscel’evoluzione della posizione del ricercatore di tipo b), ricercatore il quale è stato scelto dal medesimo Ateneo all’esito di una procedura selettiva indetta con riferimento a uno specifico SC e SSD;
– in sostanza, l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari dei ricercatori di tipo b) avviene, in applicazione del comma 5 dell’art. 24 della L. n. 240/2010, non mediante la partecipazione del ricercatore a una nuova procedura concorsuale ma bensìmediante la mera positiva valutazione da parte del relativo Dipartimento, valutazione che è effettuata unicamente con specifico riguardo all’attività svolta dal ricercatore durante il triennio contrattuale nel SC e SSD di afferenza;
– il requisito imprescindibile per potere partecipare alla procedura di cui trattasi è, pertanto, il conseguimento dell’ASN nel SC in cui è ricompreso lo specifico SSD di afferenza del ricercatore di tipo b), aspirante professore associato;
– la procedura di cui al predetto comma 5 dell’art. 24 si differenzia, pertanto,decisamente rispetto alla procedura di chiamata del professore associato di cui all’art. 18 della medesima legge;
-le previsioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), della L. n. 240/2010, richiamate al riguardo da parte della difesa della ricorrente, non possono, quindi, trovare applicazione in questa sede, proprio in quanto disciplinano, in realtà, una procedura di chiamata del professore associato che è del tutto differente da quella di cui al comma 5, dell’art. 24 della stessa legge e la predetta circostanza è, d’altronde, comprovata proprio dal tenore letterale della formulazione del medesimo art. 24 laddove contiene un rinvio esplicito al solo comma e) del citato art. 18 ma non anche alla precedente lett. b);
– la ritenuta pacifica estensibilità alla procedura di cui al comma 5 dell’art. 24 della disposizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 18 sostenuta in ricorso è, in realtà, contraddetta proprio dal tenore testuale del predetto comma 5 che contiene la disciplina puntuale della relativa procedura e che, nonostante avrebbe bene potuto richiamare anche la predetta lett. b) ha, in realtà, specificamente e espressamente fatto rinvio alla sola lett. e);
– la prassi applicativa invocata da parte ricorrente è inidonea a comprovare in questa sede la bontà della tesi giuridica sostenuta al riguardo;
– la circostanza che, pertanto, la ricorrente abbia conseguito l’abilitazione per la seconda fascia in due settori concorsuali, rispettivamente, nel s.c. 13/A2 – Politica Economica nel dicembre 2014 e nel s.c. 13/A3 – Scienza delle Finanze nel novembre 2014, entrambi ricompresi nel macrosettore 13/A (Economia), non assume [#OMISSIS#] dirimente ai fini che interessano proprio in quanto, pacificamente, si tratta comunque di due settori concorsuali diversi da quello in relazione al quale la medesima ha conseguito il contratto di ricercatore di tipo b) presso l’Università resistente.
Conclusivamente, attesa la riconosciuta mancanza di uno dei presupposti necessari ai fini dell’insorgenza per l’Università dell’obbligo di procedere all’attivazione della procedura di cui al comma 5 dell’art. 24 nei confronti della ricorrente, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito in quanto in mancanza di un obbligo di legge non è configurabile un silenzio inadempimento attivabile con il procedimento di cui trattasi.
In considerazione della novità della questione trattata, si ritiene che sussistano, tuttavia, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
Pubblicato il 02/05/2017