Le modalità di attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea rientrano nell’autonomia didattica degli Atenei e nella discrezionalità a essi demandata, trattandosi perciò di potere non sindacabile in sede giurisdizionale a meno che non “sia affetto da vizi di estrema gravita: “illogicità manifesta” o “travisamento del fatto”, ciò ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, ma anche in ragione di un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
Ciò soprattutto allorquando siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la mancata attribuzione di due punti previsti nell’ordinamento degli studi dell’Università per gli studenti laureatisi entro i sei anni del corso di studi, esclusa però dalla Commissione di laurea in ragione della necessità di distinguere il merito da riconoscersi agli studenti immatricolatisi dopo aver superato il test di ammissione, al primo anno del corso di laurea in medicina, e coloro invece che dopo essersi immatricolati ad altro corso di laurea hanno frequentato – in base all’art. 6 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 -insegnamenti del corso di laurea in medicina per poi passare l’anno successivo a tale corso di laurea (laureandosi pertanto in sette anni universitari e non più sei).
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 2 ottobre 2020, n. 10056
Ricorso per l’annullamento del punteggio finale di valutazione dell’esame di laurea. Discrezionalità tecnica e insindacabilità intrinseca.
N. 10056/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] in Roma, via Bassano del Grappa, 4;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del verbale di valutazione del 28/10/2013 della commissione di tesi di laurea in medicina e chirurgia, corso a, conseguita con il punteggio di 107/110; per l’opposizione al decreto presidenziale dichiarativo della perenzione del giudizio n. 5351 del 14.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente chiede l’annullamento della valutazione dell’esame di laurea in medicina e chirurgia sostenuto il 28 ottobre 2013 in esito al quale le è stato
attribuito dalla Commissione il punteggio di 107/110, anzicchè 109/110.
Sostiene parte ricorrente che, essendosi iscritta al primo anno del corso accademico nel 2007-2008 ed avendo terminato gli studi ad ottobre 2013, ossia in corso di studi, la Commissione di laurea in sede di discussione della tesi avrebbe dovuto attribuirle in base al Regolamento universitario ulteriori due punti. Adduce pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, disparità di trattamento rispetto [#OMISSIS#] studenti degli anni passati, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Si sono costituiti il Ministero e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
L’Università ha depositato memoria il 3 febbraio 2014.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 6 febbraio 2014 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
All’udienza del 17 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il Collegio con riferimento alla valutazione della commissione effettuate in forma numerica, ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV n. 4035 del 2016, C.g.a. n. 317 del 2012; Cons. stato, sez. IV 8628 del 2009; Corte cost., n. 175 del 2011).
Nel [#OMISSIS#] di specie, la difesa dell’Amministrazione universitaria sulla mera “presunzione” da parte della ricorrente in ordine alle modalità di attribuzione dei sette punti da parte della Commissione non coglie nel segno atteso che, se così fosse, il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione.
La griglia contenuta nell’ordinamento degli studi al fine dell’attribuzione del punteggio di laurea e ripartita in più sotto-voci è infatti volta proprio a consentire la leggibilità del voto meramente numerico.
Quanto al punteggio attribuito alla ricorrente è evidente anche alla luce del discorso tenuto dal [#OMISSIS#] della Commissione [#OMISSIS#] la seduta di laurea, che a costei non sono stati attributi i due punti previsti nell’ordinamento degli studi dell’Università per gli studenti laureatisi entro i sei anni del corso di studi.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato la trascrizione del discorso del [#OMISSIS#] della Commissione di laurea in cui si fa riferimento ad una polemica in corso in quei mesi sul merito diversamente riconosciuto [#OMISSIS#] studenti immatricolatisi, dopo aver superato il test di ammissione, al primo anno del corso di laurea in medicina e coloro invece che dopo essersi immatricolati ad altro corso di laurea avevano frequentato in base all’art. 6 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 insegnamenti del corso di laurea in medicina per poi passare l’anno successivo a tale corso di laurea.
Al riguardo l’Università, [#OMISSIS#] memoria del 3 febbraio 2014 ha rappresentato che la ricorrente risultava essersi immatricolata nell’a.a. 2006/2007 al corso di laurea di primo livello in Scienze ambientali presso la stessa Università e l’anno successivo aveva chiesto il passaggio al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Ritiene il Collegio che le modalità di attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea rientrino nell’autonomia didattica degli Atenei e [#OMISSIS#] discrezionalità ad essi demandata (cfr. D.M. 22 ottobre 2004 n. 270), non sindacabile in sede giurisdizionale a meno che non “sia affetto da vizi di estrema gravita: “illogicità manifesta” o “travisamento del fatto” (Cass. civ., sez. un. n. 18079 del 15 settembre 2015; idem n. 8412 del 28 [#OMISSIS#] 2012; cfr. anche Cons. Stato, parere n. 1007/2017; [#OMISSIS#] stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 23 [#OMISSIS#] 2016, n. 2110).
Difetto che non si rinviene nel [#OMISSIS#] di specie, dal momento che effettivamente diverse appaiono, anche sul piano del merito, le posizioni degli studenti che avendo superato l’esame di ammissione si sono immatricolati al primo anno del corso di laurea in medicina e coloro che hanno iniziato la loro carriera universitaria immatricolandosi presso altro corso studi per poi trasferirsi alla facoltà di medicina e chirurgia (laureandosi pertanto in sette anni universitari e non più sei).
Né può essere rilevante la considerazione effettuata da controparte, ma comunque priva di qualunque supporto probatorio, sul diverso comportamento tenuto in passato dall’Ateneo, atteso che l’Amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità può sempre rivalutare meglio e con più accuratezza il proprio operato pervenendo a scelte ritenute più opportune.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/10/2020