Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 maggio 2015, n. 7343
Collocazione degli insegnanti nelle graduatori-Giurisdizione
N. 07343/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Pisani, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Dei Rossi in Roma, Via G.G. Belli, 36;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro por tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti diArrigo Cappelletti, [#OMISSIS#] Sorge;
per l’annullamento
dell’assunzione a tempo indeterminato di docenti AFAM secondo la percentuale del 48%, non sulla base della graduatoria nazionale definitiva prevista dall’art. 2-bis del d.l. n. 97/2004;
di ogni atto del Ministero dell’Istruzione di illegittima assunzione a tempo indeterminato dei docenti proff.ri [#OMISSIS#] Cappelleti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Micheli, [#OMISSIS#] Sorge, collocato in posizione inferiore a quella del ricorrente nella predetta graduatoria definitiva prevista dall’art. 2 bis del D.L. 7.4.2004 n. 97, convertito nella legge 4.6.2004 n. 143.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 16 dicembre 2014 e depositato in data 12 gennaio 2015, parte ricorrente espone di essere docente non di ruolo di Musica d’Insieme Jazz (COM106) presso il Conservatorio di Cosenza.
Intendendo prendere parte alla procedura di formazione della graduatoria per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’AFAM bandito con D.M. 30 giugno 2014, n. 526, effettuava l’opzione, sulla base delle indicazioni della nota della Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MIUR, prot. n. 3320 del 16.11.2011, per uno dei nuovi settori ritenuto maggiormente pertinente alla sua formazione professionale.
A seguito dell’opzione veniva ad essere collocato al 3 posto della graduatoria relativa alla disciplina di Musica insieme Jazz collocandosi dietro ai docenti Attlio Zanchi e [#OMISSIS#] Bonafede, i quali avevano nella graduatoria nazionale definitiva acquisito un punteggio maggiore del suo. A seguito della trasformazione in graduatorie nazionale a esaurimento utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato per effetto dell’art. 19 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, il ricorrente si è ritrovato al 10^ posto il che gli avrebbe ancora consentito di rientrare nel novero degli assunti; tuttavia, a seguito della nota prot. n. 4264 del 04 luglio 2014 il MIUR ha stabilito che sulla base della assunzioni autorizzate pari a n. 254 posti, ossia il 48% degli aventi tiolo collocati nelle graduatorie di cui alla legge 143/2004, il ricorrente non è stato assunto. Ciò, secondo la sua tesi, è avvenuto per effetto dell’applicazione della percentuale del 48% degli aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alla legge 143, per cui si è proceduto a determinare per ogni singolo insegnamento il numero dei posti spettanti in tale percentuale e non sulla base della graduatoria nazionale definitiva prevista dall’art. 2-bis del d.l. n. 97/2004.
2. Avverso tale posizionamento l’interessato deduce: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 104 del 12.09.2013 conv. in L. n. 128 dell’8.11.2013. Eccesso di potere per falsità e difetto dei presupposti, per ingiustizia manifesta, contraddittorietà. Lamenta che il Ministero ha effettuato le assunzioni a tempo indeterminato con la percentuale del 48% degli aventi titolo collocati in graduatoria calcolata non sulla base della graduatoria definitiva nazionale dell’insegnamento F540 – Jazz bensì, sulla base delle sottograduatorie per settori concorsuali che successivamente il ministero ha creato dalla suddetta graduatoria nazionale, il che sarebbe illegittimo.
Conclude chiedendo l’adozione di una cautelare sospensiva comunque l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati con riserva di risarcimento del danno.
3. L’Amministrazione dell’Istruzione si è costituita in giudizio.
4. Pervenuto il ricorso per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2015 è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Per [#OMISSIS#] giurisprudenza in materia di graduatorie del personale docente della scuola, le ridette graduatorie sono da considerarsi atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato dei docenti: il personale vi è, infatti, inserito in virtù dei titoli dei quali esso sia in possesso almeno fino all’anno 2011 quando con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 di esse è stato possibile soltanto l’aggiornamento delle posizioni di quanti vi fossero già inseriti.
Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza in data 8 febbraio 2011, n. 3032, chiariscono che: “La giurisdizione amministrativa, …, si applica – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.
Nel caso in esame, parte ricorrente si duole sostanzialmente del non mantenimento della posizione che aveva nella precedente graduatoria piuttosto che nella graduatoria di che trattasi, che è stata adottata per effetto di precise disposizioni di legge (art. 19 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128) al di fuori di una procedura concorsuale, per cui tale procedimento non presenta margini di discrezionalità. Il procedimento di cui si duole il ricorrente è infatti una mera revisione di graduatoria già approvata, che non ha alcuna caratteristica di procedimento concorsuale o selettivo, neppure a volere intendere dette espressioni nel significato più estensivo.
Inoltre, come già chiarito in precedenti della Sezione (n. 3418 del 2.3.2015 e 4464 del 23.03.2015), quand’anche il giudice ordinario rilevasse “incidenter tantum” la illegittimità dell’atto amministrativo, può disapplicarlo secondo quanto stabiliscono gli artt. 4 e 5 della L.A.C.: “art. 4. “i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio”, art. 5. “In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo Amministrativo il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio data la novità della procedura sottoposta allo scrutinio del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)