Improcedibile del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4 comma 2 bis d.l. 30 giugno 2005, n. 115, bensì dal superamento degli esami del primo anno del corso di studi, il che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del secondo anno, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione del ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 24 gennaio 2018, n. 854
Scuola di specializzazione in Chirurgia-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
N. 00854/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09877/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9877 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Cassaro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#]&[#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensiva
del provvedimento, non conosciuto, con il quale il MIUR per mezzo del CINECA omette di provvedere a rendere disponibile sul sito www.universitaly.it le funzioni di rinuncia alle opzioni di sede della graduatoria per l’accesso alle scuole di specializzazione medica per l’a.a. 2015/2016;
del bando di concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania e dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il sistema telematico del MIUR non consentiva al medesimo di rinunciare ai contratti aggiuntivi regionali siciliano per la scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia. Con l’ordinanza n. 6055/2016 dell’11 ottobre 2016 il TAR accoglieva la domanda cautelare e successivamente anche l’istanza di ottemperanza ex art. 59 c.p.a. (provv. n. 7159/2016), senza che tuttavia il MIUR consentisse al ricorrente di iscriversi alla scuola di interesse.
L’appello proposto dall’amministrazione veniva respinto sia in sede monocratica (decr. n. 5102/2016) che collegiale (ord. n. 5290/2016).
I provvedimenti giurisdizionali favorevoli al ricorrente non venivano tuttavia eseguiti dall’amministrazione se non successivamente a una ulteriore fase di ottemperanza svoltasi dinanzi al Consiglio di Stato (decreto presidenziale n. 635/17).
In esecuzione di tale provvedimento l’Ateneo di Messina provvedeva ad immatricolare il ricorrente che, quindi, come viene rappresentato nella memoria depositata il 30 novembre 2017, frequenta la scuola di specializzazione, è pienamente inserito nelle attività della Scuola e ha superato il primo anno di corso.
Nella citata memoria il difensore di parte ricorrente chiede, pertanto, che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ed eliminazione della riserva processuale a suo tempo apposta (essendo stato conseguito il bene della vita a cui il ricorrente aspirava) oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio anche in considerazione dei mesi di borsa di studio persi dal ricorrente.
Tanto premesso, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che evidentemente presuppone l’interesse al mantenimento della posizione di vantaggio conseguita per effetto del provvedimento cautelare, non è consentito al Collegio, anche in ossequio ai principi evidenziati dall’Adunanza Plenaria n.5/2015, di potersi pronunciare su censure invalidanti dell’intera procedura (diversamente da quanto ritenuto in fattispecie analoga da T.A.R. Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129), non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4 comma 2 bis d.l. n.115/2005, bensì dal superamento degli esami del primo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del secondo anno, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione del ricorrente.
Il Collegio ritiene che possa trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente in merito alla soccombenza virtuale dell’amministrazione con la consequenziale condanna al pagamento delle spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con consolidamento della posizione di specializzando di parte ricorrente.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/01/2018