TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 24 maggio 2021, n. 6104

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati - Motivazione

Data Documento: 2021-05-24
Area: Giurisprudenza
Massima

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza. I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti: a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A, ossia indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce nella previa individuazione dei valori-soglia; b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
Soltanto per i candidati che superano positivamente la valutazione dei titoli di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) la Commissione procede alla valutazione dei titoli scelti tra quelli ricompresi tra i numeri 2 e 11, al fine di verificare che il candidato ne possegga almeno tre.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4.
L’abilitazione è attribuita in base all’art. 6 – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che: 1) ottengano una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) siano in possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) presentino pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

Il giudizio di non idoneità è illegittimo perché macroscopicamente illogico attesi: 1) la manifesta contraddittorietà del giudizio con riferimento al titolo di cui alla lettera A (o n.2 dell’allegato A al D.M. 120/2016) 2) l’applicazione con riferimento al titolo di cui alla lett. C (o n. 4 dell’allegato A al D.M. 120/2016) di un criterio non pertinente al titolo in questione, 3) il difetto assoluto di motivazione per quanto riguarda il titolo di cui alla lett. E (o n. 6 dell’allegato A al D.M. 120/2016).
Infatti, nel caso di specie, colgono nel segno le censure relative alla contraddittorietà del giudizio con riferimento alla esclusione del titolo di cui alla lett. A, “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, avendo la Commissione motivato tale esclusione in ragione della non pertinenza delle comunicazioni orali alle tematiche del settore concorsuale, ma al contempo ritenuto sussistente tale pertinenza per le pubblicazioni scientifiche vertenti sui medesimi temi.
Parimenti fondata è la censura relativa alla erroneità della motivazione in base alla quale è stato escluso il possesso del titolo sub lett. C) “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, in quanto il contratto con l’Università per un assegno di ricerca ” non corrisponde a “Responsabilita’ scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari“. È evidente come in tal caso la Commissione abbia fatto uso di un criterio riferito ad altro titolo (quello di cui alla lett. D), non avendo -nel verbale n. 1 del 2018- specificato in alcun modo il criterio per la verifica del possesso del titolo in questione di cui alla lett. C) e dovendo pertanto fare applicazione unicamente del più generico criterio indicato nel D.M. 120 del 2016.
Infine, tautologica ed apodittica appare la motivazione relativa all’esclusione del titolo di cui alla lett. E) rubricato “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, essendosi limitata la Commissione ad affermare che “i titoli presentati non sono considerati essere “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio“.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per l’annullamento, previa misura ex art. 55 co. 10 c.p.a,
dei seguenti atti e provvedimenti:
1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 03/B1 “fondamenti delle scienze chimiche e dei sistemi inorganici”, pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero il 20 dicembre 2019, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
2) verbale n. 1 del 27 novembre 2018 della commissione [#OMISSIS#] parte in cui fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, per le distinte fasce di abilitazione;
3) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha partecipato alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui al Decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175, per il conseguimento dell’idoneità alla funzione di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 – “Fondamenti delle scienze chimiche e dei sistemi
inorganici”.
All’esito della procedura la commissione giudicatrice lo ha ritenuto non idoneo.
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso dalla Commissione, pubblicato il 20 dicembre 2019, nonché la relazione riassuntiva ed i verbali della Commissione giudicatrice, tra cui in particolare il verbale n. 1 del 27 novembre 2018 con cui sono stati specificati i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.m. 4 aprile 2016, n. 95. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria. Violazione e falsa applicazione del d.m. 7 giugno 2016 n. 120 (MIUR), 29 luglio 2016 n. 602 e del DD 29 luglio 2016, n. 1532.
2) “Violazione e falsa applicazione dei dd.mm. nn. 120/2016 e 602/2016. Eccesso di potere. violazione di legge. Irrazionalita’. Difetto assoluto di motivazione.”.
Si è costituita per il Ministero, con atto di stile, l’Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione dell’Amministrazione ministeriale
Con memoria del 2 marzo 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca
”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A, ossia
indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
Soltanto per i candidati che superano positivamente la valutazione dei titoli di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) la Commissione procede alla valutazione dei titoli scelti tra quelli ricompresi tra i numeri 2 e 11, al fine di verificare che il candidato ne possegga almeno tre.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4.
L’abilitazione è attribuita in base all’art. 6 – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che: 1) ottengano una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) siano in possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) presentino pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
3. Nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione ha provveduto a scegliere – in conformità all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 120/2016 –i titoli, tra quelli indicati dal n. 2 al n. 11 dell’allegato A al decreto, selezionandone, per quel che rileva in questa sede, nove per l’abilitazione a Professore di seconda fascia.
Il ricorrente, è risultato in possesso del requisito inerente l’impatto della produzione scientifica, avendo superato due valori soglia su tre, mentre non è stato ritenuto dalla Commissione in possesso del numero minimo (tre) di titoli necessari per poter aspirare all’abilitazione.
La Commissione ha difatti riconosciuto al ricorrente solo i titoli di cui di cui alle lett. B) ed F), ossia soltanto due titoli sugli otto da questi presentati, conseguendone un giudizio di inidoneità.
Con il primo motivo di ricorso pertanto parte ricorrente ha sollevato l’illegittimità del giudizio della Commissione per violazione di legge ed eccesso di potere per non aver ritenuto il riconoscimento di almeno altri tre titoli sugli otto presentati, soffermandosi in particolare sull’illegittima esclusione dei seguenti titoli:
-Titolo A), rubricato “organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’[#OMISSIS#]”.
La Commissione avrebbe, contraddittoriamente ed in maniera palesemente illogica rispetto a quanto da essa stessa affermato, ritenuto il non possesso del titolo in capo al ricorrente sul presupposto che la partecipazione ai convegni indicati vertesse su [#OMISSIS#] non pertinenti con il settore concorsuale.
Testualmente la Commissione ha ritenuto che tale titolo non risulti accertato “in quanto solo una tra le comunicazioni orali – MINING 13C-NMR EXPERIMENTS THROUGH THE [#OMISSIS#]-NMR STRATEGY AND OTHER NMR ISSUES – viene considerata sufficientemente pertinente, mentre le altre sono al di fuori delle tematiche tipiche del SC 03/B1”.
Sostiene parte ricorrente tuttavia che l’assunto sia errato e contraddetto dallo stesso giudizio della Commissione che da un alto avrebbe ritenuto non pertinenti al settore concorsuale le comunicazioni orali rese in occasione di convegni e dall’altro avrebbe invece valutato [#OMISSIS#] stesso giudizio “sufficientemente coerenti” con le tematiche del settore concorsuale le pubblicazioni scientifiche vertenti sui medesimi [#OMISSIS#] delle indicate partecipazioni ai convegni, realizzando così una incomprensibile cesura tra contributo orale e pubblicazione scritta.
Inoltre i [#OMISSIS#] trattati in taluni convegni (in particolare: Congresso a partecipazione internazionale “XLVI National Congress on Magnetic Resonance” in [#OMISSIS#] con una presentazione su “Data mining from NMR spectra of vegetable oils” e Congresso Internazionale “SILAE 2018” con una presentazione dal titolo final “Multi- Assignement Recovered Analysis ([#OMISSIS#]) for quick NMR labelling of food samples”) si configurano come analoghi, se non identici, al tema di cui alla partecipazione al “XLVIII National Congress on Magnetic Resonance”, ritenuta di contro pertinente dalla Commissione.
-Titolo c) rubricato “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”.
La Commissione ha ritenuto che esso non risulti accertato giacché “il titolo di Contratto con Università di [#OMISSIS#] per assegno di ricerca non corrisponde a Responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
La Commissione al riguardo avrebbe erroneamente applicato un criterio specificativo datosi con riferimento al titolo sub D), rubricato, invece, “Responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
-Titolo sub E), rubricato “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
La Commissione ha ritenuto al riguardo che “i titoli presentati non sono considerati essere “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio“.
Al riguardo parte ricorrente sostiene che la Commissione si sarebbe discostata dal criterio indicato nel verbale n. 1 del 2018 in base al quale il titolo è valutato se l’attività ha coinvolto “riviste
indicizzate WOS e/o Scopus o collane editoriali di assoluto prestigio”.

Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dei dd.mm. nn. 120/2016 e 602/2016 ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irrazionalità e difetto assoluto di motivazione del giudizio formulato dalla Commissione con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, giudizio che anche per tale parte avrebbe risentito della errata valutazione dei titoli.
3.1 I due motivi possono essere trattati unitamente, risultando fondato ed assorbente il primo con conseguente annullamento del giudizio complessivamente espresso dalla Commissione sui titoli e sulle pubblicazioni.
3.2 In particolare colgono nel segno le censure relative alla contraddittorietà del giudizio con riferimento alla esclusione del titolo di cui alla lett. A, “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#], avendo la Commissione motivato tale esclusione in ragione della non pertinenza delle comunicazioni orali alle tematiche del settore concorsuale, ma al contempo ritenuto sussistente tale pertinenza per le pubblicazioni scientifiche vertenti sui medesimi [#OMISSIS#].
Parimenti fondata è la censura relativa alla erroneità della motivazione in base alla quale è stato escluso il possesso del titolo sub lett. C) “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, in quanto il contratto con l’Università di [#OMISSIS#] per un assegno di ricerca ” non corrisponde a “Responsabilita’ scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari“.
È evidente come in tal [#OMISSIS#] la Commissione abbia fatto uso di un criterio riferito ad altro titolo (quello di cui alla lett. D), non avendo -nel verbale n. 1 del 2018- specificato in alcun modo il criterio per la verifica del possesso del titolo in questione di cui alla lett. C) e dovendo pertanto fare applicazione unicamente del più generico criterio indicato nel D.M. 120 del 2016.
Infine tautologica ed apodittica appare la motivazione relativa all’esclusione del titolo di cui alla lett. E) rubricato “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, essendosi limitata la Commissione ad affermare che “i titoli presentati non sono considerati essere “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio“.
In conclusione il motivo va accolto nei limiti in cui il giudizio finale appare illegittimo perché macroscopicamente illogico attesi: 1) la manifesta contraddittorietà del giudizio con riferimento al titolo di cui alla lettera A (o n.2 dell’allegato A al D.M. 120/2016) 2) l’applicazione con riferimento al titolo di cui alla lett. C (o n. 4 dell’allegato A al D.M. 120/2016) di un criterio non pertinente al titolo in questione, 3) il difetto assoluto di motivazione per quanto riguarda il titolo di cui alla lett. E (o n. 6 dell’allegato A al D.M. 120/2016).
L’illegittimità del giudizio negativo sul possesso dei titoli travolge anche il giudizio sulle pubblicazioni, il quale come lamentato da parte ricorrente, appare inevitabilmente influenzato dall’esito negativo del primo.
Sotto tale profilo emerge in conclusione l’illegittimità del giudizio impugnato per incompletezza, incongruenza manifesta e difetto di motivazione.
Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio finale e dei presupposti giudizi individuali impugnati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà quindi essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione – la quale dovrà prendere in considerazione e motivare sui rilievi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presente pronuncia – entro il [#OMISSIS#] di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/05/2021