TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 gennaio 2016, n. 961

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso

Data Documento: 2016-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel concorso per l’accesso a numero programmato ai corsi di laurea, può trovare applicazione la norma contenuta nell’art. 4, comma 2-bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, la quale consente all’interessato lo stabile conseguimento del titolo per il quale ha concorso, a seguito del superamento delle relative prove, anche quando tale traguardo scaturisca da provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell’originaria esclusione.

Contenuto sentenza

N. 00961/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2015, proposto da: 
Novus – S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Calvetto, [#OMISSIS#] Finocchiaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Finocchiaro in Catania, corso Italia, 298; 
contro
Comune di Pachino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mania, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Mania in Catania, corso Italia N 46; 
nei confronti di
Agosta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rizza [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
del diniego accesso agli atti relativi ad un fabbricato sito in contrada Granelli nel comune di Pachino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pachino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avv. del ricorrente, alla odierna Camera di Consiglio, ha dichiarato essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere insistendo solo per le spese.
L’avv. del comune ha preso atto della resa dichiarazione e si è opposto alla richiesta sulle spese non ritenendo sussistenti i presupposti per la condanna.
L’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., recita quanto segue: “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Quindi innanzitutto va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese , visto quanto è stato comunicato in giudizio, al Collegio non risultano sufficienti elementi per pronunciare la soccombenza virtuale e , pertanto, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti, atteso l’esito della controversia come sopra detto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)