Ai sensi dell’art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituisce affatto titolo abilitante all’insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 maggio 2019, n. 6565
Alta formazione artistica musicale e coreutica-diploma accademico
N. 06565/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04264/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n.18;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituti D’Istruzione Superiore non costituito in giudizio;
per l’annullamento del Decreto Dipartimentale n. 73 del 28.01.2019 avente ad oggetto l’integrazione delle graduatorie d’istituto e lesivo degli interessi dei ricorrenti [#OMISSIS#] parte in cui non consente l’inserimento in seconda fascia aggiuntiva dei docenti in possesso di diploma AFAM di secondo livello come gli odierni ricorrenti; e del D.M. 374 del 01.06.2017 lesivo degli interessi legittimi dei ricorrenti [#OMISSIS#] parte in cui non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi dei docenti in possesso di diploma AFAM di secondo , in quanto non ritenuto titolo abilitante per il triennio 2017/2020, nonché di ogni altro atto ad esso richiamato, preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente impugnava il decreto n. 73 del 2019 [#OMISSIS#] parte in cui non consentiva l’inserimento dei ricorrenti in II fascia.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso che per l’accesso alla II fascia delle graduatorie in oggetto risulta necessario un titolo abilitativo, in relazione alle censure proposte in ricorso, in ordine al valore abilitativo dei titoli AFAM, questo Tribunale, con le sentenze n. 4961/2018; 6269/2018; 8904/2018, alla quale si rinvia quale precedenti conformi ha chiarito di avere “.. già in passato escluso la possibilità che il relativo titolo di studio possa ritenersi sufficiente ai fini dell’abilitazione. Sulla scorta di arresti giurisprudenziali più risalenti (ad es., Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 4932 del 2006) – i quali già avevano escluso, quanto ai diplomi AFAM del c.d. vecchio ordinamento (quelli conseguiti, cioè, prima della riforma di cui alla L. n. 508 del 1999), l’equiparabilità all’abilitazione, alla luce di una corretta esegesi dell’art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 508 del 1999, come modificati dal D.L. n. 212 del 2002, convertito in legge n. 268 del 2002 – questo Tribunale (cfr., tra le ultime, le sentt. n. 12617 del 2017 e n. 3075 del 2018 di questa Sezione) ha ritenuto che nemmeno la novella introdotta dall’art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012 consente di ritenere raggiunta tale equiparazione: questa novella, infatti, [#OMISSIS#] stabilire che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al [#OMISSIS#] dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”, consente bensì l’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell’abilitazione all’insegnamento”. Ed invero, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 508 del 1999 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituiva affatto titolo abilitante all’insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica. Ne deriva che, legittimamente, il d.m. impugnato, da un lato, ha previsto la possibilità di inserimento in II fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto per i docenti che fossero in possesso di “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201” (così l’art. 2, comma 1, lett. A, n. 4, del d.m. cit.) nonché di “diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell’ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.” (così l’art. 2, comma 1, lett. A, n. 5, del d.m.); dall’altro lato, ha precluso ai docenti privi di tali requisiti, ed in possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento, l’iscrizione [#OMISSIS#] II fascia delle graduatorie per l’insegnamento, riservata ai docenti abilitati ([#OMISSIS#] restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione [#OMISSIS#] III fascia delle medesime graduatorie nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento, è richiesto il mero possesso del titolo di studio; nel senso che per l’inserimento [#OMISSIS#] II fascia è legittimamente richiesto il possesso del titolo abilitante e non [#OMISSIS#] il titolo di studio c. d. di vecchio ordinamento v. , di recente, in sede cautelare, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 2688, 2689 e 2690 del 2018).
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 27/05/2019