TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 28 febbraio, n. 2327

Abilitazione scientifica nazionale - mancato caricamento delle pubblicazioni - soccorso istruttorio

Data Documento: 2022-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie, era stata denegata alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale in virtù del fatto che su dieci pubblicazioni indicate dalla ricorrente, solo due erano presenti in formato elettronico nel loro testo completo, mentre per le altre otto risultavano accessibili dal sistema solo i relativi frontespizi, per cui la Commissione aveva potuto conoscere e valutare nella loro interezza solo due pubblicazioni. Tale allegazione parziale della documentazione non è apparso attribuibile ad un errore tecnico del sistema.
Secondo il Collegio, in questo caso, non può neppure condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente sul dovere dell’Amministrazione, nelle figure del responsabile del procedimento e della stessa Commissione, di attivarsi, una volta riscontrata la carenza dei testi delle pubblicazioni, perché la candidata potesse sanare tale inadempienza. A fronte dell’errore nella esatta compilazione della domanda di partecipazione, ricomprendendosi al riguardo anche l’onere di allegazione espressamente richiesto dal bando “a pena di esclusione”, l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” consentirebbe ad un candidato di poter integrare un requisito, oltre il termine di presentazione della domanda, riconoscendogli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio e in sostanza anche di quanto espressamente previsto dal bando.

Con riferimento alla par condicio non rileva che la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non abbia ex se carattere competitivo e comparativo tra i diversi aspiranti non essendoci una limitazione di tipo quantitativo ai fini del conferimento dell’idoneità, tanto sia perché tali aspetti (in specie quello della competitività) sono in realtà solo latenti in questa fase, tornando pienamente in evidenza nelle successive fasi in cui si sostanzia la procedura per la chiamata in servizio dei professori abilitati, sia perché più in generale vige un principio di autoresponsabilità per cui ciascuno subisce le conseguenze derivanti da propri atti o comportamenti, principio che in ultima analisi è volto altresì a garantire condizioni di sostanziale eguaglianza.
Nell’ambito della procedura in questione difatti,  il mancato caricamento delle pubblicazioni avrebbe comportato l’esclusione della domanda di partecipazione, per cui deve ritenersi l’essenzialità, e non la mera formalità, di tale elemento ai fini della presentazione della domanda. Ne consegue che consentire a chi, come la ricorrente, si è limitato a caricare nel sistema il testo integrale di due sole pubblicazioni a fronte delle dieci richieste ed indicate, si risolverebbe in una sostanziale elusione dell’onere che il bando poneva a carico di tutti i candidati. Il soccorso istruttorio, invocato dalla ricorrente, le avrebbe di fatto consentito di godere di un trattamento di maggior favore rispetto agli altri candidati all’abilitazione, i quali hanno, per tempo e dedicando l’attenzione e l’impegno richiesto dal bando, provveduto diligentemente a caricare nel sistema il testo integrale delle pubblicazioni da valutare.

L’adempimento richiesto dal bando neppure può ritenersi irragionevole o eccessivamente gravoso, considerato che si tratta di un onere richiesto a tutti gli aspiranti e funzionale a consentire all’Amministrazione (rectius alla Commissione) una maggiore efficienza e semplificazione nello svolgimento della procedura, consentendole di poter conoscere le pubblicazioni da valutare in modalità facilmente e prontamente accessibili. Tale modalità, tesa a tutelare altresì l’interesse stesso di tutti i candidati ad una celere conclusione della procedura, verrebbe meno e risulterebbe enormemente appesantita nei tempi e negli adempimenti laddove si consentisse l’integrazione documentale postuma che, se fosse fondata la tesi della ricorrente, dovrebbe essere aperta a tutti i candidati, privando di fatto di senso la previsione del bando. A tutto ciò si aggiunga che la procedura in questione prevede precisi termini per la presentazione delle domande di partecipazione per cui il caricamento a sistema non solo del frontespizio delle pubblicazioni, ma altresì del testo integrale da valutare costituisce garanzia sia per l’Amministrazione, sia per gli aspiranti all’abilitazione (rispetto ai quali debbono rimarcarsi i profili di competitività solo latenti, ma destinati ad emergere subito dopo il conseguimento dell’abilitazione) che il testo delle pubblicazioni sottoposto alla valutazione della Commissione sia effettivamente quello che risulta pubblicato al momento della presentazione della domanda.

Contenuto sentenza

N. 02327/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
-del giudizio collegiale pubblicato sul [#OMISSIS#] dedicato all’ASN relativo alla domanda n. 35046, Settore Concorsuale: 10/B1-storia dell’arte, presentata nel [#OMISSIS#] quadrimestre, per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia
-nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia nell’ambito della procedura di abilitazione di cui al Bando D.D. 2175 del 2018 per il settore concorsuale 10/B1- Storia dell’arte-, nell’ambito del [#OMISSIS#] quadrimestre 2019.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente; la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, giudicatrice, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, legge n. 240/2010 e dell’art. 6 della legge 241 del 1990 nonché del d.p.r. n. 95/2016 del dd n. 1275/2018 per non avere il R.U.P. fatto corretta applicazione dei compiti ad esso attribuiti e aver omesso di attivare il c.d. “soccorso istruttorio”.
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, contraddittorietà del giudizio emesso; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
1.1 Si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.
1.2 All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 La ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia sui tre previsti dal D.M. 589/2018”, inoltre è stata ritenuta in possesso di tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.M. 7 giugno 2016 n. 120 (che rinvia ai numeri da 2 a 11 dell’allegato A).
Tuttavia non avendo la ricorrente prodotto il testo completo di tutte le pubblicazioni indicate ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 7, comma 2 del richiamato D.M. n. 120 del 2016, la Commissione non ha potuto procedere alla valutazione delle stesse, se non per due sole di esse (presenti nel sistema nel loro testo completo), concludendo per l’insufficienza di due sole pubblicazioni ed il diniego dell’abilitazione.
2.2 Le censure della ricorrente sono tese a sostenere l’illegittimità dell’operato della Commissione e prima ancora del Responsabile del procedimento, i quali avrebbero dovuto in applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” e più in generale dei principi sul procedimento amministrativo consentire alla ricorrente di sanare l’irregolarità, una volta riscontrato che nel sistema erano presenti solo i frontespizi di otto pubblicazioni e non il testo completo di esse.
Sostiene, inoltre, parte ricorrente che tale irregolarità non fosse ad essa addebitabile, ma ad un errore tecnico del sistema, avendo ella provveduto a produrre “in formato elettronico le pubblicazioni indispensabili per essere ammessa all’ASN caricando sul portale i file in formato pdf e ricevendo conferma dal sistema della correttezza dell’avvenuta chiusura della domanda.”
La doglianza non può trovare accoglimento.
2.3 Come stabilito dal D.D. n. 2175 del 9 agosto 2018, di indizione della procedura, la domanda di partecipazione doveva essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 95/2016, accessibile dal [#OMISSIS#] http://abilitazione.miur.it1.
Il predetto D.D. prevedeva altresì che la domanda fosse corredata sia dall’elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120 del 2016, nel numero [#OMISSIS#] di dieci previsto all’Allegato B del più volte richiamato D.M. 120 del 2016, con l’indicazione di quelle soggette a copyright e da caricarsi in formato elettronico nel loro testo completo “a pena di esclusione” (art. 2, comma 4, lett. b).
Ora, nel [#OMISSIS#] di specie, è incontroverso che su dieci pubblicazioni indicate dalla ricorrente, solo due erano presenti in formato elettronico nel loro testo completo, mentre per le altre otto risultavano accessibili dal sistema solo i relativi frontespizi, per cui la Commissione non ha potuto conoscere e valutare [#OMISSIS#] loro interezza solo due pubblicazioni.
Tale allegazione parziale della documentazione non appare, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, attribuibile ad un errore tecnico del sistema. Difatti al riguardo l’Amministrazione ha depositato in giudizio un report da cui risulta che dalla verifica effettuata con riferimento alle dieci pubblicazioni presenti ai fini dell’art. 7 “i file caricati e quelli presenti siano i medesimi, sia per data di caricamento che per dimensioni fisiche del file”.
Deve pertanto ritenersi, in assenza di prova contraria, che i files che la candidata ha ritenuto di caricare sono gli stessi presenti all’interno del sistema, non risultando dal report depositato dall’Amministrazione errori di caricamento o interruzioni nel caricamento degli stessi, errori dai quali poter poi dedurre che si sia creata una condizione tale per cui la candidata sia stata erroneamente indotta a ritenere di aver adempiuto a quanto previsto dal bando.
2.4 Tanto rilevato, non può neppure condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente sul dovere dell’Amministrazione, nelle figure del responsabile del procedimento e della stessa Commissione, di attivarsi, una volta riscontrata la carenza dei testi delle pubblicazioni, perché la candidata potesse sanare tale inadempienza.
A fronte dell’errore [#OMISSIS#] esatta compilazione della domanda di partecipazione, ricomprendendosi al riguardo anche l’onere di allegazione espressamente richiesto dal bando “a pena di esclusione”, l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” consentirebbe ad un candidato di poter integrare un requisito, oltre il [#OMISSIS#] di presentazione della domanda, riconoscendogli un vantaggio rispetto [#OMISSIS#] altri candidati in palese violazione della par condicio e in sostanza anche di quanto espressamente previsto dal bando.
2.5 Con riferimento alla par condicio non rileva che la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non abbia ex se carattere competitivo e comparativo tra i diversi aspiranti non essendoci una limitazione di tipo quantitativo ai fini del conferimento dell’idoneità, tanto sia perché tali aspetti (in specie quello della competitività) sono in realtà solo latenti in questa fase, tornando pienamente in evidenza nelle successive fasi in cui si sostanzia la procedura per la chiamata in servizio dei professori abilitati, sia perché più in generale vige un principio di autoresponsabilità per cui ciascuno subisce le conseguenze derivanti da propri atti o comportamenti, principio che in [#OMISSIS#] analisi è volto altresì a garantire condizioni di sostanziale eguaglianza.
Nell’ambito della procedura in questione difatti, come sopra rilevato, il mancato caricamento delle pubblicazioni avrebbe comportato l’esclusione della domanda di partecipazione, per cui deve ritenersi l’essenzialità, e non la mera formalità, di tale elemento ai fini della presentazione della domanda.
Ne consegue che consentire a chi, come la ricorrente, si è limitato a caricare nel sistema il testo integrale di due sole pubblicazioni a fronte delle dieci richieste ed indicate, si risolverebbe in una sostanziale elusione dell’onere che il bando poneva a carico di tutti i candidati.
Il soccorso istruttorio, invocato dalla ricorrente, le avrebbe di fatto consentito di godere di un trattamento di maggior favore rispetto [#OMISSIS#] altri candidati all’abilitazione, i quali hanno, per tempo e dedicando l’attenzione e l’impegno richiesto dal bando, provveduto diligentemente a caricare nel sistema il testo integrale delle pubblicazioni da valutare.
2.6 L’adempimento richiesto dal bando neppure può ritenersi irragionevole o eccessivamente gravoso, considerato che si tratta di un onere richiesto a tutti gli aspiranti e funzionale a consentire all’Amministrazione (rectius alla Commissione) una [#OMISSIS#] efficienza e semplificazione [#OMISSIS#] svolgimento della procedura, consentendole di poter conoscere le pubblicazioni da valutare in modalità facilmente e prontamente accessibili. Tale modalità, tesa a tutelare altresì l’interesse stesso di tutti i candidati ad una celere conclusione della procedura, verrebbe meno e risulterebbe enormemente appesantita nei tempi e negli adempimenti laddove si consentisse l’integrazione documentale postuma che, se fosse fondata la tesi della ricorrente, dovrebbe essere aperta a tutti i candidati, privando di fatto di senso la previsione del bando.
2.7 A tutto ciò si aggiunga che la procedura in questione prevede precisi termini per la presentazione delle domande di partecipazione per cui il caricamento a sistema non solo del frontespizio delle pubblicazioni, ma altresì del testo integrale da valutare costituisce garanzia sia per l’Amministrazione, sia per gli aspiranti all’abilitazione (rispetto ai quali debbono rimarcarsi i [#OMISSIS#] di competitività solo latenti, ma destinati ad emergere subito dopo il conseguimento dell’abilitazione) che il testo delle pubblicazioni sottoposto alla valutazione della Commissione sia effettivamente quello che risulta pubblicato al momento della presentazione della domanda.
2.8 L’infondatezza del primo motivo di ricorso rende superflua la trattazione del secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta la sommarietà e la superficialità dell’operato della Commissione, in ragione di imprecisioni presenti nel giudizio di uno dei Commissari.
Ad ogni modo il Collegio rileva al riguardo come paradossalmente il giudizio del Commissario [#OMISSIS#] riconosce alla ricorrente un maggior valore [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica per cui al riguardo non può ritenersi sussistente alcun interesse della ricorrente.
Quanto poi all’errata indicazione della possibilità di leggere il testo di tre pubblicazioni, anziché solo di due, deve ritenersi, a parte l’irrilevanza ai fini dell’interesse della ricorrente, che l’unanimità con cui i Commissari hanno ritenuto l’insufficienza delle due pubblicazioni valutabili renda la censura priva di effettiva capacità caducante rispetto al giudizio collegiale, così come priva di tale capacità è la valutazione negativa dei titoli effettuata unicamente dal professor [#OMISSIS#] a fronte della diversa valutazione positiva (per tre titoli) ritenuta da quattro Commissari e pertanto riportata nel giudizio finale.
3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/02/2022