TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6627

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di abilitazione, per giurisprudenza costante, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi), che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581).

Contenuto sentenza

N. 06627/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09741/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9741 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Badoero, 67; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università “Sapienza” di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazzale [#OMISSIS#] Moro, 5; 
Commissione Abilitazione Scientifica, Università degli Studi di Roma, Presidenza Consiglio dei Ministri, Anvur non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/D1 – Statistica espresso dalla
Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
– di tutti i verbali, ivi inclusi il parere pro veritate reso dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la
“Relazione Conclusiva” della Commissione giudicatrice, e, ove occorra e nei limiti del
proprio interesse, la determinazione dei criteri avvenuta nel corso della prima seduta del
14.11.2016;
– per quanto di interesse:
del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016;
del D.D. MIUR n. 120 del 7.6.2016;
del Decreto direttoriale n. 1531/2016, con cui è stata bandita la selezione dei
Commissari;
del D.M. n. 602 del 29 luglio 2016 recante “Determinazione dei valori-soglia degli
indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati C), D) ed E) del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
del Decreto Direttoriale n. 2466 del 31.10.2016 di nomina della Commissione del
settore concorsuale 13/D1;
del D.D. MIUR n. 1532/2016 di indizione della procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per i Professori di prima e seconda fascia;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno arrecato al ricorrente in forma
specifica ovvero, in subordine, per l’equivalente monetario che sarà determinato in
corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Sapienza Universita’ di Roma e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. R. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore confermato ha presentato domanda per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia di docenza per il settore concorsuale 13/D1 – Statistica che si compone dei differenti settori scientifico-disciplinari: SECS-S/01 – Statistica e SECS-S/02 – Statistica per la Ricerca sperimentale e tecnologica; l’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessato, con quattro voti negativi su cinque.
Avverso tale giudizio, ha quindi proposto ricorso l’interessato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 16, comma 3, lett. i) e h); art. 8, comma 5, D.P.R. 4.4.2016, n. 95; art. 5, comma 4, Decreto Direttoriale 29.7.2016, n. 1532; art. 8 D.M. 7.6.2016, n. 120 – Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione – Violazione di precedenti provvedimenti e dell’autovincolo assunto dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri con il verbale n. 1 del 14.11.2016 – Illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità del provvedimento di nomina dell’esperto revisore – Incompetenza – Motivazione incongrua – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche: sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali – Difetto e lacunosità della motivazione;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 16 L.n. 240/2010; art. 3, L.n. 241/1990; artt. 4 e 8 D.P.R. n. 222/2011; artt. 3 ss., D.M. 7.6.2016, n. 120; art. 5, comma 5, D.D. n. 1532/2016 – Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione, violazione di precedenti provvedimenti e dell’autovincolo assunto dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri con il verbale n. 1 del 14.11.2016 – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali – Difetto e lacunosità della motivazione – Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dei giudizi;
3) Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal D.P.R. n. 95/2016 e dal D.M. n. 120/16 e dal decreto direttoriale n. 1531/2016 per violazione e falsa applicazione della L. 240/2010 – Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal D.M. n. 602 del 29 luglio 2016 e per violazione del D.P.R. n. 95/2016 e del D.M. n. 120/2016 – Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità dei decreti di nomina dei Commissari, dei provvedimenti di formazione delle liste dei Commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università “Sapienza” di Roma si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 6299 del 22.11.2017 è stata respinta la domanda di sospensiva.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 [#OMISSIS#] 2019, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 71 bis del C.P.A. per procedere all’esame in [#OMISSIS#] di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
1. Con il primo mezzo il ricorrente sostiene che l’esperto nominato alla Commissione, che ha espresso il parere pro veritate, non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per gli aspiranti commissari sorteggiabili.
2. La tesi non convince.
Dalla relazione e dagli atti depositati dall’Amministrazione si evince che il curriculum del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato sottoposto alla medesima valutazione prevista per gli aspiranti commissari da parte dell’ANVUR, che ha accertato il possesso da parte del docente dei requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento (cfr. Delibera n. 58 dell’Anvur del 3 [#OMISSIS#] 2017, doc. n. 4 del MIUR).
3. Deve essere disatteso anche l’ulteriore profilo di censura di cui al terzo motivo (di cui si anticipa l’esame per organicità di trattazione) con il quale l’istante deduce l’elusione dell’art. 16 della Legge 240 del 2010, il quale prevede che gli aspiranti commissari sorteggiabili devono possedere un curriculum coerente con i criteri e i parametri previsti per i candidati alle funzioni di professore di prima fascia, in quanto nei regolamenti attuativi non sarebbe stato previsto anche per gli aspiranti commissari un meccanismo di valutazione qualitativa della produzione scientifica e dei titoli.
In proposito, in primo luogo, si osserva che il possesso dei titoli e la valutazione qualitativa della produzione scientifica degli aspiranti commissari è insita [#OMISSIS#] loro qualifica di professore di I fascia acquisita all’esito di un concorso pubblico.
In secondo luogo, è utile osservare che l’art. 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 richiede che gli aspiranti commissari presentino un curriculum coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza, ossia alla luce di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR, così come accade per la valutazione di opere e titoli degli abilitandi.
L’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 95/2016 (Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) ribadisce che “gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di citi all’articolo 4, comma 1, per i candidati all’abilitazione scientifica alla prima fascia”.
Allo stesso modo il successivo Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 all’art. 8 dispone che “1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti [#OMISSIS#] lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali: â—¦a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto [#OMISSIS#] quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento;
c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori secondo quanto previsto all’Allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l’aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
d) (…)”.
Alla stregua della richiamata normativa questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che la richiesta “coerenza” non significa coincidenza di qualificazione tra esaminatori e candidati, bensì afferenza dei titoli posseduti dagli aspiranti commissari alle tematiche proprie del settore oggetto di valutazione, ed, inoltre, che la coerenza non equivale alla “identità” di parametri, in quanto il legislatore ha inteso attribuire adeguati margini di manovra all’atto di normazione secondaria, autorizzandolo alla modulazione di criteri e parametri per la valutazione degli aspiranti commissari ed ammettendo, in modo ragionevole, scostamenti e differenziazioni, tra questi ultimi e quelli da riferire invece ai candidati all’abilitazione nazionale, da definire mediante l’apposito decreto ministeriale.
4. Ciò premesso dalle censure sviluppate non è possibile evincere il mancato superamento da parte dei commissari delle c.d. mediane, che attestano la continuità temporale della produzione scientifica degli aspiranti commissari.
5. Quanto al secondo mezzo va anzitutto rammentato che nelle procedure di abilitazione, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il [#OMISSIS#] amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il [#OMISSIS#] deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi), che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581).
Poiché la valutazione della commissione esaminatrice nelle valutazioni in esame costituisce o essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attiene all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, esso può essere censurato unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.
La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero corpus delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse.
Quindi è consentito verificare soltanto l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze [#OMISSIS#] motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n.5608/2006).
6. Applicando alla fattispecie in esame le suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la valutazione della commissione non sia affetta, in modo macroscopico, dai dedotti vizi di irragionevolezza ed illogicità in quanto il giudizio finale mostra un’analiticità tale da far comprendere la ragioni di una valutazione negativa nel senso che, seppure non vi è dubbio che si tratti di un giudizio opinabile, non eccede comunque i canoni di legittimità tipici del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
Del resto occorre osservare che si tratta del conseguimento dell’abilitazione per poter poi aspirare al titolo di professore di seconda fascia e che la normativa di settore (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 2, del D.M. n. 120/2016) richiede, per concedere l’abilitazione, l’accertamento della “maturità scientifica” del candidato, il che necessita di un esame approfondito altamente tecnico quanto opinabile.
7. Nel [#OMISSIS#] di specie, è stato ritenuto, con una maggioranza di quattro commissari su cinque, che il ricorrente non avesse ancora raggiunto la maturità necessaria per essere abilitato alla II fascia; in particolare, la commissione ha ravvisato che “La produzione scientifica presenta contributi statistici abbastanza limitati. E’ stato recepito il parere “pro veritate” sull’attività scientifica ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i) della Legge n. 240 del 2010 che ritiene che “le dieci pubblicazioni presentate
dal candidato sono solo in parte coerenti con il settore concorsuale 13/D1 e, giudicate complessivamente, non sono di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B del DM 120/2016”.
L’istante, con l’impugnativa in esame, contesta le valutazioni contenute nel giudizio della commissione, affermando in particolare di aver superato due delle tre mediane di riferimento e che solo due commissari su cinque avrebbero rilevato una scarsa coerenza con il settore a concorso.
Ora, per quanto riguarda il superamento delle mediane di riferimento, il fatto che il ricorrente abbia superato due mediane sulle tre di riferimento non costituisce un parametro quantitativo tale da poter essere considerato dirimente [#OMISSIS#] valutazione di merito dalla commissione; ed invero, come la Sezione ha avuto modo di affermare in più occasioni, da tale dato non può conseguire di per sé in via automatica anche un giudizio di eccellenza della produzione scientifica.
8. Ciò che va evidenziato nel [#OMISSIS#] di specie è che, come si ricava dai giudizi individuali e collegiale, i singoli membri e la commissione hanno comunque operato una valutazione sull’intera produzione scientifica, avvalendosi anche del parere di un esperto, che è stata valutata di qualità tale da non superare il criterio preminente, predeterminato dall’organo collegiale.
Al riguardo, il giudizio finale della commissione è formulato in maniera tale da rendere agevole l’individuazione del percorso logico seguito (che, come detto, rimane nell’ambito delle valutazioni di carattere tecnico tipiche di quel giudizio discrezionale), il che, proprio perché riferito al complesso della produzione scientifica del candidato (peraltro indicata nei giudizi, richiamando per alcuni anche l’argomento trattato), induce a disattendere il motivo in esame.
In ogni [#OMISSIS#], trattandosi di valutazioni di carattere tecnico che hanno riguardato l’intero profilo del ricorrente (composto da titoli e pubblicazioni), queste non sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo e anche volendo accedere all’orientamento che ritiene superata l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile (ritenendo possibile una verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo – al riguardo, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 6 [#OMISSIS#] 2014, n. 2295; 18 agosto 2009, n. 4960 e 28 aprile 2009, n. 4960), non può giungersi sino al punto di ammettere che l’autorità giudiziaria – sotto l’asserita egida del vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica – possa spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, in quanto ciò significherebbe demandare al [#OMISSIS#] la stessa valutazione dei candidati (da [#OMISSIS#], Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4219).
9. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda, caratterizzata anche dall’espressione di un giudizio negativo non unanime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 28/05/2019