Senza il positivo ed oggettivo riscontro del possesso di due indicatori su tre e di almeno tre titoli il candidato non può essere abilitato neppure ove la valutazione delle pubblicazioni (fase del giudizio di natura più squisitamente discrezionale) ne dovesse rivelare la qualità elevata.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6632
Abilitazione scientifica nazionale-Pubblicazioni-Discrezionalità
N. 06632/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04997/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4997 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] 3, come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del [#OMISSIS#] p.t., Presidenza della Repubblica in persona del [#OMISSIS#] p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non abilitazione conseguito dal ricorrente [#OMISSIS#] procedura di cui al D.D. MIUR n. 1532 del 29 luglio 2016 per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale di diritto commerciale (12/B1), pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale del MIUR in data 28 marzo 2017;
– di tutti gli atti della procedura in questione ivi inclusi, tra gli altri, i verbali della Commissione e la relazione riassuntiva I quadrimestre;
– dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, pubblicato [#OMISSIS#] G.U. 6 giugno 2016, n. 130, ai sensi del quale “il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge n. 240/2010 ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del presente regolamento”, e dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, pubblicato [#OMISSIS#] G.U. 5 luglio 2016, n. 155, [#OMISSIS#] parte in cui richiama la deroga transitoria recata dalla disposizione sopra citata;
– del D.D. MIUR n. 2373 del 31 ottobre 2016, recante la “nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/B1 – diritto commerciale”;
– della lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/B1 – diritto commerciale, della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 21 ottobre 2016, n. 145, con la quale l’Agenzia ha proceduto all’accertamento della qualificazione scientifica dei commissari, e dell’esito dei sorteggi tenutisi in data 31 ottobre 2016 per l’individuazione dei membri della commissione nazionale per il conferimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1 – diritto commerciale;
– ove necessario, dell’art. 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, ai sensi del quale “la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: […] sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5”, e dell’art. 5 del medesimo regolamento secondo cui “[#OMISSIS#] valutazione dei titoli presentati dal candidato la Commissione […] accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione”;
– ove occorra, del D.D. MIUR n. 1531 del 29 luglio 2016 con il quale è stata indetta la procedura per la formazione delle commissioni e del D.D. MIUR n. 1532 del 29 luglio 2016, con il quale è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza della Repubblica e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. F. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 26 [#OMISSIS#] 2017 e depositato il successivo 1° giugno il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di professore universitario di II fascia per il Settore Concorsuale 12b1 –Diritto commerciale, – II fascia.
2. – Nel [#OMISSIS#] in esame la Commissione, sia in sede di voto collegiale che all’altezza dei voti individuali espressi dai suoi componenti, non ha rilevato la presenza, in capo al ricorrente, di almeno tre dei requisiti preliminari costituiti dai titoli di cui all’art. 6 del DM n. 1202016, bensì soltanto di due tra quelli prescelti (“a”- Organizzazione e partecipazione come relatore a convegni a carattere scientifico in Italia o all’[#OMISSIS#] ed “e”- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati riconosciuti di prestigio),in quanto non ha riconosciuto come rientrante [#OMISSIS#] categoria “b” – Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale – la titolarità di un assegno di ricerca presso l’Università di Macerata, né ha riconosciuto come rientrante [#OMISSIS#] categoria “g” – Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali – l’attività di docenza in Università italiane dichiarata dal candidato.
Inoltre, la stessa Commissione ha ritenuto che la produzione scientifica del dott. [#OMISSIS#] presentasse “talune discontinuità sotto il profilo temporale” e non fosse del tutto coerente con il settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso affini; ha poi affermato che talune delle opere presentate a valutazione fossero prive di spunti di originalità, rigore metodologico ed innovatività, e che altre avessero carattere meramente informativo; in definitiva, tenuto conto del raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre quanto ad impatto della produzione, l’organo di valutazione ha ritenuto che alle opere del ricorrente non fosse possibile riconoscere un positivo livello di qualità ed originalità dei risultati conseguiti nelle ricerche, tale da conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca.
Tutti i giudizi, infine, hanno precisato che il candidato non risulta inquadrato in ruoli accademici o che svolge la professione di Avvocato.
3. – Il ricorrente insorge contro il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale sula scorta di due motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; degli artt. 3, 4, 6 e 8 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95; degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; del D.M. 29 luglio 2016, n. 602. Violazione e falsa applicazione del D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri individuati nel verbale relativo alla seduta di insediamento della Commissione dell’8 novembre 2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.
La prima serie di censure del motivo verte sulla pretesa carenza di una adeguata motivazione del diniego impugnato a fronte dell’avvenuto superamento di tre valori-soglia su tre da parte del candidato, e ruota sull’affermazione per cui [#OMISSIS#] nuova disciplina in tema di abilitazione gli indicatori per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica assumerebbero un valore dirimente e vincolerebbero la Commissione, che in [#OMISSIS#] di loro mancato raggiungimento non può che limitarsi ad attestare la carenza del requisito, negando il conferimento dell’abilitazione a prescindere dal giudizio di merito eventualmente reso sui titoli e sulle pubblicazioni presentati (art. 6 del D.M. n. 120/2016).
Tanto attesterebbe una preferenza per gli indicatori, la quale imporrebbe che, laddove il candidato raggiunga invece due delle tre mediane o addirittura – come nel [#OMISSIS#] di specie – le superi tutte e tre, l’organo collegiale debba motivare in maniera assai precisa e approfondita un eventuale giudizio negativo: cosa che non sarebbe accaduta nel [#OMISSIS#] in esame, in cui dalla lettura della motivazione, emergerebbe l’assenza di argomentazioni della consistenza e dell’intensità tali da compensare il giudizio positivo relativo all’impatto della produzione scientifica allegata dal candidato.
A tenore della censura ciò sarebbe spiegabile con il breve tempo impiegato, in media, dalla Commissione per la valutazione di ciascuno dei candidati (circa 5 minuti per ognuno), cui farebbe riscontro la percentuale minore in assoluto di abilitazioni in I e II fascia del settore in questione rispetto [#OMISSIS#] altri settori dell’area giuridica.
Per la seconda serie di doglianze contenuta nel motivo, poi, sarebbe errata e carente di motivazione anche la negativa valutazione (ai fini preliminari di cui [#OMISSIS#] articoli 5 e 6 del DM n. 1202016) del titolo vantato dal ricorrente costituito dall’assegno di ricerca conseguito all’Università di Macerata su “Controlli interni nelle società: l’esperienza della Regione Marche tra realtà e prospettive”, scelta che risulterebbe priva di criteri presupposti e di valida giustificazione “a [#OMISSIS#]”.
In subordine, il ricorrente censura gli articoli 5 e 6 del DM n. 1202016 per violazione del presupposto DPR n. 952016, in quanto tali norme della procedura non si sono limitate a configurare detti titoli come meri criteri e parametri di valutazione, ma come ulteriori e non altrimenti previsti requisiti di abilitazione.
Per la terza censura del primo mezzo, infine, sul giudizio della Commissione avrebbe pesato l’assenza di titoli accademici in capo al candidato.
2) Illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice. Illegittimità dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. 7 giugno 2016, n. 120.
L’art. 9, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e l’art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, che regolano la composizione delle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale, sarebbero illegittimi (e vizierebbero il giudizio impugnato con il ricorso in esame) per contrasto con l’art. 6, comma 7, della Legge n. 2402010, che, con riguardo all’inserimento nelle liste dei commissari sorteggiabili, imporrebbe di individuare soltanto coloro i quali hanno conseguito la positiva valutazione dall’Ateneo di appartenenza.
Tale contrasto riprodurrebbe quello già ritenuto illegittimo, per una precedente tornata abilitativa, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 37882016, che ha annullato l’art. 8 comma VIII del DM n. 762012.
.4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale con la quale ha illustrato i motivi di gravame ed ha graduato i motivi proposti, qualificando il primo come motivo principale ed il secondo come motivo svolto in via subordinata.
5. – In occasione della pubblica udienza dell’8 [#OMISSIS#] 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Ritiene il Collegio che abbia valore preliminare rispetto alle altre censure il profilo di doglianza contenuto nel primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato riscontro del titolo costituito dall’assegno di ricerca conseguito presso l’Università di Macerata fra quelli annoverabili –secondo la classificazione proposta dalla Commissione- [#OMISSIS#] categoria “c”, ossia Responsabilità di studi e ricerche affidate da qualificate istituzioni pubbliche e private.
La priorità dell’esame di tale doglianza si impone alla luce di quanto dispone l’art. 6 del DM n. 1202016, per cui “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”.
La lettera a) della [#OMISSIS#] su citata [#OMISSIS#], sotto il profilo logico, due precondizioni rispetto alla valutazione delle pubblicazioni contemplata dalla lettera b, atteso che senza il positivo ed oggettivo riscontro del possesso di due indicatori su tre e di almeno tre titoli il candidato non può essere abilitato neppure ove la valutazione delle pubblicazioni (fase del giudizio di natura più squisitamente discrezionale rispetto a quella di cui alla lettera “a”) ne dovesse rivelare la qualità elevata.
Tanto premesso, la doglianza in esame è fondata, in quanto, come messo in luce [#OMISSIS#] prospettazione del ricorrente, in assenza di qualsivoglia criterio di valutazione dei titoli rubricati alla categoria “c”, non è dato di comprendere la ragione per cui un assegno di ricerca in materia societaria attribuito formalmente –come è incontestato- da un Ateneo pubblico italiano non sia stato dalla Commissione ritenuto meritevole di essere annoverato tra quelli che davano luogo a “Responsabilità di studi e ricerche affidate da qualificate istituzioni pubbliche e private.”
E’ infatti evidente che l’Università degli Studi di Macerata rientra a pieno titolo –come qualunque altra Università pubblica italiana- fra le “istituzioni pubbliche” più qualificate ai fini della ricerca scientifica: in assenza di una preventiva esclusione di tale categoria di istituzioni pubbliche di ricerca dalla schiera di quelle rilevanti ai fini del titolo in questione (esclusione che, peraltro, sarebbe stata in di dubbia ragionevolezza, anche alla luce dell’art. 33 Cost.) si deve ritenere che il titolo in questione rientrasse [#OMISSIS#] categoria “c” individuata dalla Commissione, sicchè la sua mancata valutazione è illegittima.
Quanto detto in ordine alla logica priorità della valutazione dei titoli rispetto a quella delle pubblicazioni rende assorbente l’accoglimento della censura appena esaminata.
7. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione impugnato.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza il MIUR procedere a nuova valutazione del candidato mediante commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato.
8. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite i favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 oltre [#OMISSIS#], CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/05/2019