N. 06683/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13941/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13941 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale [#OMISSIS#], 57;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2014/2015 in particolare alla scuola di psichiatria o presso quelle successivamente indicate all’atto dell’iscrizione al concorso;
e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 e alla [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. 1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 25.11.2015 la ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso unico nazionale per l’ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria per l’A.A. 2015/2015 conseguendo il punteggio di 80,2 che non le consentiva l’utile collocazione in graduatoria, impugna tuti gli atti della procedura concorsuale, in particolare censurando l’errata attribuzione del punteggio per il curriculum.
1.1 Si costituiva il Miur con atto formale della difesa erariale del 4.12.2015.
Con Ordinanza n. 489 /2016 l Sezione disponeva che la P,A. depositasse documentati chiarimenti merito alla mancata attribuzione alla ricorrente di un punto per il curriculum presentato.
Il Miur ottemperava con nota prodotta il 18.2.2016.
Con successiva Ordinanza n. 969/2016 a Sezione disponeva che l’Università d [#OMISSIS#], ove la ricorrente aveva conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia, depositasse relazione sulla procedura di calcolo seguita per il calcolo della media ponderata, che aveva costituito la base per l’assegnazione del contestato punteggio per il curriculum
Ottemperava l’Ateneo intimato con produzione del 16.3.29016.
1.2. Con Ordinanza n. 1451 del 25.3.2016 la Sezione respingeva la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus [#OMISSIS#] iuris.
Tale provvedimento veniva riformato in appello da Cons. di Stato, Sez. VI, 5.8.2016 n. 3346, Ord. che riteneva non “sfornita di fumus la censura relativa al punteggio attribuito per il curriculum universitario” ammettendo con riserva la ricorrente alla scuola prescelta.
1.3. A seguito della predetta ordinanza di secondo grado pervenuta la causa alla pubblica Udienza del 20 febbraio 2018, con Ordinanza collegiale n. 3680 del 3.4.2018 la Sezione disponeva di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti [#OMISSIS#] graduatoria nazionale relativa a ciascuna Scuola di Specializzazione, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell’accoglimento del ricorso, che è stato notificato ad uno solo di loro.
L’incombente veniva ottemperato da parte ricorrente e alla pubblica Udienza del 23 ottobre 2018 sulle conclusioni delle parti il gravame passava in decisione.
2. Persuasivo e meritevole di accoglimento si prospetta il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura l’attribuzione di punti 2 per i titoli relativamente a curriculum presentato, anziché dii punti 3, i quali le avrebbero consentito di collocarsi utilmente i graduatoria superando l’[#OMISSIS#] graduato odierno controinteressato.
L’errore in cui è incorsa la commissione deriva dalla esatta individuazione della media ponderata, la quale rileva in ossequio all’art. 7 comma 2 lett. b1) del bando di concorso, che stabilisce le varie soglie di punteggio attribuibile al curriculum di misura che aumenta la media ponderata degli esami sostenuti.
[#OMISSIS#] specie, avendo la ricorrente conseguito la media ponderata di 28,56 il peggio da assegnare al curriculum è di 3 punti, applicabile nei casi in ci la media ponderata in questione sia pari o uguale a punti 28,5.
2.1. La disamina degli atti e il computo matematico di agevole effettuazione consentono di ritenere fondata la doglianza svolta con il quarto mezzo.
Invero, al doc. 6 della produzione dell’atto introduttivo consta il certificato degli esami sostenuti e relativa votazione ed annessi rispettivi crediti formativi universitari rilasciato alla ricorrente dall’Università di [#OMISSIS#].
Il medesimo Ateneo, in ottemperanza all’Ordinanza collegiale della Sezione n. 969 del 26.2.2016 ha chiarito con nota prodotta il 16.3.2016, in cosa consiste la media ponderata, la quale si ottiene dalla “somma tra il prodotto di ciascun voto degli insegnamenti espresso in trentesimi per il numero dei relativi CFU, diviso la somma dei CFU degli insegnamenti considerati”.
Ebbene, il riscontro con il certificato degli esami predetto consente di affermare l’esattezza dei dati relativi ai voti degli esami e ai rispettivi crediti formativi, riportata dalla ricorrente a pagg. 3,4 e 5 della memoria depositata il 21.3.2016.
2.2. Procede il Collegio al rapido computo aritmetico della media della somma del prodotto di ciascun esame per il relativo Cfu, pervenendo infatti al valore di 9.406 punti, che diviso per la somma dei CFU di tutti gli esami considerati (330) conduce al risultato di punti 28,503 periodico e non a 28,55 come invece sostiene la ricorrente ma la conseguenza non muta, atteso che a [#OMISSIS#] dell’art. 7 del bando di concorso, in [#OMISSIS#] di media ponderata “superiore o uguale a 28,5” il punteggio da assegnare per il curriculum è di 3 che avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria e di poter essere pertanto ammessa alla frequenza del corso di specializzazione in Psichiatria.
Il motivo è pertanto meritevole di accoglimento e consente di accogliere l’intero gravame con assorbimento delle residue censure.
La domanda risarcitoria è assorbita dalla tutela in forma specifica in cui si è sostanziata l’ammissione con riserva al corso in questione disposta dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Le spese seguono la soccombenza come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorno 23 ottobre 2018 e 4 dicembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/05/2019