Se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6701
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 06701/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10985/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10985 del 2018 proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] n.101, è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
[#OMISSIS#] Barone non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul [#OMISSIS#] web del MIUR, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia nell’ambito del concorso di cui al bando n.1532 del 2016, settore 13/A1 “Economia Politica”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio, assunto a maggioranza da parte di 3 componenti su 5, con cui la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare il dottor [#OMISSIS#], docente a contratto presso la LUISS, come Professore di II fascia, nel settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art.16 della L. n.240/2016, art.3 della L. n.241/1990, artt.4 e 8 del DPR n.222/2011, art.3 ess del DM 120/2016, art.5, comma 5, del DD 1532/2016. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione. Violazione di precedenti provvedimenti e dell’autovincolo assunto dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, difetto e lacunosità della motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dei giudizi;
2) Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal DPR n.95/2016 e dal DM n.120/2016 e dal Decreto Direttoriale n.1531/2016 per violazione e falsa applicazione della L.240/2010. Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal DM n.602/2016 per violazione del DPR n.95/2016 e del DM n.120/2016. Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità dei decreti di nomina dei Commissari, dei provvedimenti delle liste dei Commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
La Sezione deve stabilire l’ordine di esame dei sintetizzati motivi, poiché essi non appaiono satisfattivi della situazione giuridica del dottor [#OMISSIS#] al medesimo grado, stante la portata dirompente del secondo, il cui positivo esito importerebbe la caducazione integrale della procedura idoneativa impugnata, là dove il primo si rivela all’evidenza maggiormente satisfattivo, determinando il suo favorevole scrutinio la sottoposizione a nuova valutazione, preservando l’intero impalco procedurale e il residuo operato valutazionale.
Né il ricorrente offre precise indicazioni al riguardo, non avendo formulato un ordine di graduazione delle doglianze.
Al riguardo il Collegio, come già affermato con la recente sentenza n.3988/2019, sottolinea la necessità di accordare preferenza di scrutinio ai motivi il cui accoglimento massimizza l’interesse del ricorrente, atteso che “Nel processo amministrativo l’eventuale assorbimento dei motivi disposto dal [#OMISSIS#] amministrativo non può prescindere dalla fondamentale necessità che la soluzione prescelta, anche in mancanza di espressa graduazione dei motivi, deve essere quella che meglio soddisfa l’interesse del ricorrente, perché la discrezionalità del [#OMISSIS#] di organizzare le priorità nell’esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico [#OMISSIS#] pur sempre correlata all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2015, n. 4513; in tal senso anche T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, 1/8/2013, n. 1223).
Alla luce di tali premesse, pertanto, si procederà ad esaminare per prima la doglianza formulata avverso il giudizio negativo reso dalla Commissione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il dottor [#OMISSIS#] aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale ed era in possesso di 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto a maggioranza ( 3 contro 2) che “ Tenuto conto del carattere innovativo, dell’originalità, del rigore metodologico e della rilevanza dei [#OMISSIS#] affrontati, il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è secondo la maggioranza di livello insufficiente, soprattutto, per qualità e rilevanza all’interno del settore, dei risultati raggiunti”.
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Alla luce di tali coordinate, pertanto, risulta fondato il motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione, atteso che la Commissione, dopo aver constatato che il ricorrente si è occupato di [#OMISSIS#] di macroeconomia e di politiche macroeconomiche coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A1, ha ritenuto apoditticamente che le suddette pubblicazioni non mostravano un grado di originalità e di rigore metodologico tali da consentire una valutazione positiva, senza indicare sia pure sinteticamente con riferimento alle pubblicazioni de quibus, come correttamente hanno fatto altre Commissioni di concorso, le ragioni che avevano giustificato il contestato giudizio.
Risulta fondato, altresì, l’altro profilo di doglianza formulato con la censura in esame e prospettante l’eccesso di potere per illogicità, atteso che solo due dei tre membri che si erano espressi negativamente ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) avevano formulato un giudizio qualitativo di insufficienza delle pubblicazioni, mentre l’altro commissario ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) aveva espressamente affermato che “la qualità della produzione scientifica è sufficiente”.
Ciò considerato, la fondatezza della doglianza in trattazione, comporta l’accoglimento del proposto gravame con conseguente annullamento del gravato giudizio, con obbligo a carico della resistente amministrazione di far formulare un nuovo giudizio sul dottor [#OMISSIS#] da parte di una diversa Commissione entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e con assorbimento delle altre doglianze dedotte.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10985 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/05/2019