Il giudizio di un organo di valutazione, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 ottobre 2019, n. 12357
Abilitazione scientifica nazionale-Discrezionalità tecnica
N. 12357/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12580/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12580 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] 49;
contro
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) dei giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidato all’abilitazione di I fascia, dalla Commissione Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore per il settore concorsuale “12/E1 Diritto Internazionale”, pubblicati in data 08.08.2018, sul sito internet dell’Asn, contenente l’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei alle funzioni di professore di I fascia;
b) del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia, per il settore concorsuale di cui sub a), nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
c) del Verbale del 22.07.2018, contenente la “Relazione riassuntiva dei lavori relativi alla quinta tornata”, concernente l’ultima riunione della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/E1 (Diritto internazionale) nominata con decreto direttoriale n. 1532 del 29.07.2016;
d) dell’eventuale provvedimento di approvazione del verbale sub a) e degli atti sub b);
e) del Verbale n. 10 del 22.07.2018;
f) del Verbale n. 9 del 20.07.2018;
g) del Verbale n. 5 del 13.07.2018;
h) del verbale n. 1 del 10.11.2016;
i) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla commissione nella procedura valutativa;
j) D.D. MIUR n. 120 del 7 giugno 2016;
k) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, anche se non conosciuto;
per l’accertamento:
del conseguimento da parte del ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/E1;
e per la condanna:
dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale “12/E1 Diritto Internazionale”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 e 5 del d.m. 120/2016 – violazione e falsa applicazione art. 3 del decreto direttoriale MIUR prot. N. 1532 del 29 luglio 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere; mancata valutazione di tre pubblicazioni. 2. Illegittimità del giudizio negativo espresso dalla Commissione per violazione del principio di uguaglianza; violazione art. 3 Costituzione; violazione artt. 1 e 3 l. 241/90; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento. 3. Illegittimità del provvedimento violazione di legge in relazione all’art. 3 l. 241/90; difetto di motivazione; nullità ex art. 21 septies – eccesso di potere per difetto di istruttoria; perplessità, incongruenza ed illogicità. 4. Violazione art. 3 l. 241/1990 – eccesso di potere, per difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà, sproporzione e carenza di istruttoria.
Sostiene il ricorrente: che erroneamente la Commissione non ha preso in considerazione tre pubblicazioni ritenendo che queste attenessero a tematiche di pertinenza del diritto dell’Unione Europea e non propriamente al Diritto Internazionale; che il criterio di valutazione, basato sulla non attinenza del Diritto dell’Unione Europea al Diritto Internazionale, oltre a non trovare alcun fondamento di tipo normativo e/o logico-giuridico, contrasta palesemente con i parametri di valutazione fissati dalla stessa Commissione; che la stessa Commissione aveva stabilito che la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti – include in particolare pubblicazioni vertenti su profili pertinenti di diritto europeo; che sino all’ultimo bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, nel 2016, era previsto un unico settore concorsuale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore, sia per il Diritto Internazionale (ius 13) che per il diritto dell’Unione Europea (ius 12); che le pubblicazioni in esame sono state scritte in un periodo antecedente alla divisione tra i due settori; che sarebbe stato sufficiente esaminare l’indice delle tre pubblicazioni per rendersi conto che le stesse trattano evidentemente aspetti istituzionali strettamente collegati ad altri di diritto c.d. materiale e di diritto internazionale privato; che il provvedimento non è adeguatamente motivato; che il giudizio è illogico e contraddittorio.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Fondata è la censura con la quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla non coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento.
Le motivazioni contenute nel giudizio collegiale e in quelli individuali sono carenti posto che, a fronte di una tale affermazione di principio, nulla è stato chiarito in ordine a tale aspetto che, peraltro, è stato declinato solo da alcuni membri della commissione senza alcuna precisazione.
È pur vero che siffatta valutazione in termini di pertinenza delle pubblicazioni rientra nel merito dell’attività della commissione, ma l’ampia definizione del settore tracciata dal citato DM 855/2015, insieme alle argomentazioni del ricorrente, inducono a ritenere persuasive le censure dedotte.
In particolare, con il primo verbale del primo la Commissione ha precisato che “il criterio di cui all’art. 4 comma 1 lett.a, – laddove si richiama la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti – include in particolare pubblicazioni vertenti su profili pertinenti di diritto europeo”.
Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che <<alla luce dei criteri di cui all’art. 4 D.M. 120/2016, le pubblicazioni, incentrate essenzialmente su argomenti di diritto internazionale, sono In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale, sono prevalentemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, particolarmente col diritto dell’Unione europea, fatta eccezione per tre contributi che riguardano esclusivamente temi non istituzionali di diritto dell’Unione europea, qui non valutabili: Articoli 179/190, “Trattati dell’Unione Europea”; “Il ruolo dei singoli e la responsabilità ambientale alla luce della Direttiva 2004/35/CE”; “L’ambiente”, in “Il diritto privato dell’UE“>>.
Dalle motivazioni dell’organo collegiale, così come da quelle dei singoli commissari, non è dato ricavare alcun elemento in grado di comprendere le motivazioni che hanno indotto a ritenere le pubblicazioni in questione, come non attinenti, posto che proprio la Commissione ha ritenuto di includere tra le pubblicazioni valutabili anche quelle “vertenti su profili pertinenti di diritto europeo.
Inoltre, alcuni Commissari hanno valutato queste pubblicazioni ritenendole attinenti al settore concorsuale in esame, e questo avrebbe dovuto comportare una motivazione rafforzata in ordine alle consideraizoni che hanno portato ad escluderle dalla valutazione.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Vero è che il giudizio svolge anche considerazioni in ordine alla non adeguatezza delle pubblicazioni valutate, tuttavia, proprio l’esclusione di ben tre contributi – senza un’adeguata motivazione in ordine alla loro non pertinenza – determina l’illogicità del giudizio impugnato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/10/2019
IL SEGRETARIO