TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 dicembre 2019, n. 13808

ASN-Attività didattica

Data Documento: 2019-12-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 16, comma 3, lett. h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede testualmente “l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”; poiché la suddetta norma primaria richiama espressamente e integralmente la “valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7”, essa non può che comprendere anche la “la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori” e non può concentrarsi sulla sola verifica dell’attività di ricerca che costituisce soltanto una componente della valutazione complessiva riservata ai professori universitari, anche ai fini della partecipazione alle commissioni scientifiche nazionali per cui è causa.

Contenuto sentenza

N. 13808/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13005/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13005 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De Vita in Roma, via Gallia n. 122; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione Nazionale per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 11/D2, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Vivanet non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE
a – delle valutazioni negative al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di prima fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa relative alla tornata 2016 (Quinto quadrimestre), pubblicate sul sito internet del MIUR a decorrere dal 01.09.2018, successivamente conosciute, in uno ai giudizi collettivi ed individuali espressi dalla Commissione ed al parere pro veritate espresso dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 10.06.2018, atti che del pari si impugnano;
b – dei verbali della Commissione nominata per le procedure di conseguimento dell’ASN per la tornata 2016 – Quinto quadrimestre, nelle parti relative ai giudizi individuali ed al giudizio collegiale espressi sul ricorrente;
c – del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531, recante “Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, nonché dei decreti direttoriali nn. 2507 del 31.10.2016 e 93 del 22.01.2018 di nomina della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
d – del D.P.R. 95 del 04.04.2016 e del D.M. Istruzione 07.06.2016 n. 120, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
e – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale ivi compresi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Nazionale di prima fascia nel S.C. 11/D2. Didattica, Pedagogia
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per l’assorbente motivo del vizio di nomina della commissione. 
In particolare, il d.P.R. n. 95 del 2016, il D.M. n. 120/2016 ed anche il bando per la selezione dei Commissari si pongono in contrasto con la normativa applicabile laddove, in assenza di alcun potere derogatorio, hanno affidato all’ANVUR in via esclusiva il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, ignorando la previsione normativa che conferiva tale «competenza esclusiva» alle singole Università. 
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (tra le altre Tar Lazio n. 2525 del 2019), con orientamento pienamente condivisibile, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nella parte in cui viene lamentata la mancata acquisizione della valutazione positiva ex art. 6, comma 7, legge 240 del 2010, da parte delle Università di appartenenza dei singoli commissari e, a monte, impugna i regolamenti attuativi (d.P.R. n. 95 del 2016 e D.M. n. 120 del 2016) che, a ciò non autorizzati dalla legge, hanno affidato all’ANVUR il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, ignorando la previsione normativa primaria sopra menzionata (art. 6, comma 7, Legge 240 cit.) che, invece, conferiva tale competenza esclusivamente alle singole Università. 
Si deve in effetti considerare che in base all’art. 16, comma 3, lett. h) Legge 240 del 2010, “i regolamenti di cui al comma 2 prevedono… (il che significa “devono prevedere”) ….l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; ……..”. L’art. 6, comma 7, della legge n. 240 cit. prevede testualmente che: “7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.” Il successivo comma 8 delle legge [#OMISSIS#] prevede poi che “8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”. 
Tuttavia il regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 – dopo avere ribadito che, in via ordinaria, gli aspiranti commissari debbono attestare nella loro domanda di inserimento nell’apposita lista il possesso della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge – prevede all’art. 9, comma 2, una deroga transitoria al necessario possesso del suddetto requisito, stabilendo che la dimostrazione della positiva valutazione rilasciata all’aspirante commissario da parte dell’Ateneo di apparenza, non è richiesta per la candidatura a componente delle commissioni ASN per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dello stesso d.P.R..
La disposizione derogatoria suddetta è espressamente richiamata dall’art. 8, comma 2, lett. c) del D.M. n. 120 del 2016 che si occupa della definizione dei requisiti prescritti per entrare a far parte di una Commissione ASN.
Il predetto art. 9, comma 2, del Regolamento riproduce in sostanza la medesima deroga inizialmente introdotta dall’art. 8, comma 8, D.M. n. 76/2012, il quale, in contrasto con la disciplina dettata dalle fonti sovraordinate (sia l’art. 16, comma 3, lett. h) della legge n. 240/2010, sia l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n 222/2011), aveva stabilito che, in sede di prima applicazione (tornata 2012 delle abilitazioni scientifiche nazionali), si poteva prescindere dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Detta disposizione è stata a suo tempo censurata ed annullata dal Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 1.9.2016, n. 3788) con argomenti che sono certamente pertinenti anche all’art. 9, comma 2, del nuovo regolamento ASN di cui al d.P.R. n. 95/2016 il quale riproduce la medesima deroga (non autorizzata) alla normativa primaria. 
In conformità a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel menzionato precedente (ma si veda anche TAR Lazio, III, 02/02/2018 n. 1357), il regolamento adottato non era abilitato a derogare alla disposizione primaria che tale valutazione impone, atteso che:
– il regolamento ministeriale, in assenza di una “autorizzazione legislativa” non poteva esonerare o prescindere, nemmeno in via transitoria, dalla “positiva valutazione”; 
– la norma di cui all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 95 del 2016 (al pari del previgente e contenutisticamente coincidente art. 8, comma 8, D.M. n. 76 del 2012) contiene “un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate. Queste, infatti, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame (Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2016, n. 3788). Del resto, la legge n. 240 del 2010, nell’ indicare le modalità applicative dei suoi precetti, non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione” (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 581);
– l’illegittimità della norma del regolamento ministeriale incide, nel caso concreto, sulla stessa legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, in quanto, sebbene il MIUR abbia allegato di avere acquisito le valutazioni positive dei diversi Atenei di appartenenza dei commissari, basate sui criteri stabiliti dalla delibera ANVUR n. 132 del 2016 (doc. 9 res.), ha anche ammesso, però, che detta delibera e le valutazioni che la applicano attengono esclusivamente alla verifica dei risultati dell’attività di ricerca conseguiti da ciascun docente, ma non toccano in alcun modo le attività didattiche e di servizio che gli stessi docenti universitari sono tenuti a garantire alla luce di quanto prevedono il comma 2, dell’art. 6 della legge. cit. (secondo cui “2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito”) ed il comma 7 del medesimo articolo (che, come sopra osservato, impone agli atenei di disciplinare con propri regolamenti “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori….” e prevede la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori);
– l’art. 16, comma 3, lett. h), della legge L. 30/12/2010, n. 240 prevede testualmente “l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”; poiché la suddetta norma primaria richiama espressamente e integralmente la “valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7”, essa non può che comprendere anche la “la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori” e non può concentrarsi sulla sola verifica dell’attività di ricerca che costituisce soltanto una componente della valutazione complessiva riservata ai professori universitari, anche ai fini della partecipazione alle commissioni scientifiche nazionali per cui è causa;
– come dedotto dal ricorrente, l’assenza dei regolamenti universitari in materia, chiamati a fissare i criteri di valutazione, e l’omesso riferimento a criteri e ai regolamenti stessi nelle motivazioni delle attestazioni di positiva valutazione dei docenti da parte delle Università viziano le attestazioni stesse. 
Discende, da quanto precede, la fondatezza del primo motivo di gravame, il quale, investendo radicalmente la legittimità della composizione della Commissione, determina l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione.
L’accoglimento del motivo, stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, determina, inoltre, anche alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 aprile 2015, n. 5, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte. 
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
3. La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/12/2019