TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 dicembre 2019, n. 13813

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2019-12-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è concesso al giudice amministrativo entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.

Le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (c.d. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurati dall’Anvur.

Contenuto sentenza

N. 13813/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13667/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13667 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sammartino, [#OMISSIS#] Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Di Tomasi in Roma, via delle Baleniere 55; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale (5° Quadr.) Settore 06/C1 non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– giudizio di non idoneità della ricorrente a professore di seconda fascia, settore 06/C1, quinto quadrimestre di valutazione, indetta con d.d. 1532/2016, pubblicato nel sito del M.I.U.R. il 6 settembre 2018;
– verbali della commissione: n. 4 del 21/6/2018 (formulazione dei giudizi individuali per i candidati di seconda fascia); n. 5 del 19/7/2018 (trattazione collegiale dei giudizi individuali), n. 6 del 4/9/2018 (approvazione dei giudizi collegiali e relazione riassuntiva); tutti nella parte in cui si riferiscono al giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente;
– ove occorra, verbale della commissione n. 1 del 24/11/2016 nel quale sono stati fissati i criteri generali di valutazione delle pubblicazioni, in particolare della parte in cui è stato fissato il sotto-criterio applicativo del criterio b) (apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione)
e conseguente condanna
– dell’amministrazione resistente alla nomina di una commissione in diversa composizione per la rivalutazione della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’attribuzione dell’idoneità a professore seconda fascia settore disciplinare 06/C1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento mediante il quale era negata l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/C1, Chirurgia Generale.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il ricorrente ha partecipato alla tornata diretta alla abilitazione quale professore di seconda fascia, non conseguendo tuttavia l’abilitazione. Il giudizio collegiale risulta espresso nei termini che seguono con riferimento alla inidoneità rappresentata: nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale risulta di livello scarsamente significativo, come desumibili dalla posizione modestamente assai poco preminente. Le pubblicazioni presentate non dimostrano pertanto un grado di significatività della partecipazione della candidata tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati. La commissione è pervenuta a tale conclusione all’unanimità e i giudizi individuali ripercorrono il contenuto dei giudizi individuali. La ricorrente con l’unico motivo di impugnazione proposto contesta l’utilizzo del sub criterio del peso delle pubblicazioni. Sul punto, deve evidenziarsi che i giudizi individuali espressi dai componenti che hanno manifestato parere contrario all’abilitazione sono adeguatamente motivati e non emergono dal loro esame elementi per ritenerne la illogicità o l’irragionevolezza. 
Al riguardo va premesso, in consonanza con la [#OMISSIS#] giurisprudenza della Sezione, che ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014, n. 8705/2018, n. 101192018).
Come noto, non è possibile al Collegio entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (ad esempio, fra tante, cfr. sentenze del Tar Lazio n. 105482014, n. 11028/2016, n. 12780/2016, n. 83892017). 
Le argomentazioni addotte nei giudizi negativi non appaiono illogiche o irragionevoli, ma costituiscono espressione della discrezionalità dell’amministrazione in giudizi caratterizzati, nei limiti delle mediane e dei criteri imposti dalla legge, da un elevato grado di opinabilità.
Per quanto concerne il rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se è vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, è altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare l’abilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione. 
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Peraltro, come già osservato, nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo.
Inoltre, è stato ritenuto che le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). La giurisprudenza [#OMISSIS#], in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, ha affermato che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento (cfr. da ultimo Tar Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1882).
È stato altresì rilevato che “in linea di principio, il reale apporto di ogni di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall’esame dell’ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento” (TAR Catania, sez. III, 3 ottobre 2012, n. 2280).
Anche il Consiglio Universitario Nazionale, sin dal 2011, aveva evidenziato che “i lavori scientifici di tipo sperimentale dei vari SSD sono prevalentemente a più autori e, quando non viene usato il semplice ordine alfabetico (…), la posizione di primo autore caratterizza il principale responsabile della specifica ricerca” (così nel “Documento di lavoro su criteri, parametri e indicatori per le procedure di abilitazione scientifica nazionale).
Nel caso in esame è incontestato che la ricorrente solo raramente appare in posizione c.d. preminente, con la conseguenza della correttezza dell’operato della Commissione, laddove ha ritenuto che non fosse stato conseguito il requisito previsto dall’art. 5. d.m. 76/2012, per il quale è necessario valutare l’apporto individuale nei lavori in collaborazione.
Dato che i criteri previsti dal suddetto art. 5 debbono essere tutti presenti ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica, ne discende che il mancato raggiungimento del criterio relativo all’apporto individuale comporta l’infondatezza del ricorso.
In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/12/2019