Secondo costante giurisprudenza “nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019, n. 5642
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 05642/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07340/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, via di [#OMISSIS#] Candida, 149;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione non costituita in giudizio;
nei confronti
Bianca [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] espressi dalla commissione giudicatrice [#OMISSIS#] “procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/D1 – malattie dell’Apparato Cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (Decreto direttoriale n. 1532 del 29.7.2016); b) provvedimento finale di non abilitazione e di approvazione degli atti della Commissione, nonché ogni atto istruttorio, ivi inclusi tutti i verbali della Commissione; c) verbale della Commissione n. 1 del 15.5.2017 di definizione di criteri e parametri di valutazione da parte della commissione; d) per quanto possa occorrere, DD.MM Istruzione, Università e Ricerca n. 1532 del 29.7.2016 e 29.7.2016, n. 602.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione giudicatrice [#OMISSIS#] “procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/D1 – malattie dell’Apparato Cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione della l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 7.6.2016, n. 120. Violazione e falsa applicazione del d.m. dell’Università e della Ricerca 29.7.2016, n. 602. Violazione e falsa applicazione del decreto direttoriale 29.7.2016, n. 1532. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Sviamento
Sostiene il ricorrente: che la Commissione ha inserito un elemento “matematico” prevedendo, che, in ordine alla “qualità della produzione scientifica” (punto c), “per i candidati a professore di prima fascia la Commissione considererà di particolare valore qualitativo i prodotti scientifici con più di 34 citazioni (SC)…”; che non potevano essere introdotti nuovi criteri di valutazione rispetto a quelli indicati all’art. 4, d.m. 76/2012; che comunque la Commissione non ha motivato in ordine a tale criterio; che tutte le pubblicazioni sono state fatte su riviste scientifiche indicizzate [#OMISSIS#] banca dati PubMed con un Impact factor [#OMISSIS#] di 3; che in ordine al giudizio relativo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico e innovatività, la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che le pubblicazioni presentate non appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale; che tale valutazione è generica; che sono state superate tutte e tre le mediane; che per il giudizio di idoneità a professore di seconda fascia le stesse pubblicazioni sono state valutate positivamente.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4, per l’abilitazione ai professori di prima fascia, stabilisce che [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati la commissione si deve attenere ai seguenti criteri: “a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”.
L’art. 4 stabilisce poi che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
Mentre l’art. 5, in relazione alle abilitazione per professore di seconda faccia, richiede, tra l’altro, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, come ben evidenziato dall’Amministrazione, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
Infine, è necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Ulteriori precise disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla prima o alla seconda fascia di docenza.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Nel giudizio complessivo della Commissione si legge tra l’altro che “con riguardo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico, ed innovatività (riferite all’epoca di pubblicazione), le pubblicazioni presentate non appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale. Complessivamente, le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati, e non sono valutate in grado di conseguire impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Tale giudizio non appare affetto da evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, limiti entro il quale è ammesso il giudizio di questo [#OMISSIS#], posto che non è permesso di entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico – discrezionale.
In primo luogo, non possono essere accolte le censure che lamentano la mancanza di analiticità e, in generale, l’insufficienza della motivazione.
Secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza “nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Per quanto concerne la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
Inoltre, è stato ritenuto che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.).
Pertanto, nessun valore può avere il fatto che il ricorrente ha superato le mediane ed è in possesso di più titoli rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla valutazione.
Infine, nessun rilievo poi può essere dato al fatto che il ricorrente, con le stesse pubblicazioni, aveva già superato l’abilitazione per professore di seconda fascia.
L’art. 3, comma 2, d.m. 120/2016 differenzia le modalità per accertare la qualità delle pubblicazioni scientifiche tra prima e seconda fascia: “a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La semplice lettura della disposizione in esame evidenzia come non sia possibile ritenere che una valutazione positiva ottenuta per l’abilitazione in seconda fascia possa comportare il riconoscimento della qualità delle pubblicazioni anche per la prima fascia.
Mentre per la seconda fascia è richiesto che le pubblicazioni ottengano un positivo riconoscimento in ordine al livello della qualità e dell’originalità in un panorama nazionale, per la prima fascia è necessario che le pubblicazioni attestino l’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e la qualità e originalità delle stesse deve essere non solo positiva ma rilevante e avere un impatto sul panorama internazionale.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 03/05/2019