Il giudizio di un organo di valutazione come quello delle commissioni concorsuali, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
E, dunque, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 luglio 2019, n. 10172
Procedura concorsuale posto Professore-attività valutativa da parte della Commissione-limiti sindacato giurisdizionale
N. 10172/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13716/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13716 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 41;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per Asn per il Settore Concorsuale 12/E Diritto Comparato, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Miur – Dip. per l’Università e per la Ricerca, Dir. Gen. per l’Università non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’ASN a professore di seconda fascia espresso dalla suddetta Commissione nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], pubblicato sul [#OMISSIS#] Web del MIUR in data 27.09.2018 (doc. 1),
b) nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello gravato e sopra indicato, ivi compreso ogni verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
oltre che
i) nel [#OMISSIS#] in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di invalidare, a valere erga omnes, l’intera procedura di ASN relativamente al settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, per la condanna dell’Amministrazione alla riedizione dell’intera procedura idoneativa;
ii) ovvero, nel [#OMISSIS#] in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di non invalidare a valere erga omnes l’intera procedura di ASN relativamente al settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, per l’accertamento e la conseguente dichiarazione, alla luce delle norme di legge e di ogni altra [#OMISSIS#] o criterio applicabile, della sussistenza in capo al Prof. [#OMISSIS#] di tutti presupposti sufficienti ad ottenere l’ASN alle funzioni di Professore associato (II fascia) di tale settore;
iii) ovvero, in via subordinata rispetto a quanto sub ii), nel non creduto [#OMISSIS#] in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga l’accertamento e la dichiarazione ivi richiesti esorbitanti rispetto ai suoi poteri, per la condanna dell’Amministrazione alla nomina in tempi strettissimi di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], consentendo al medesimo di conseguire l’ASN a Professore associato (II fascia) del predetto settore;
e comunque, giova ribadirlo,
per la sospensione cautelare di tutti gli atti della procedura qui gravata, [#OMISSIS#] che codesto Ill.mo Tribunale non ritenga sussistano, come si crede, tutti gli elementi per procedere con una sentenza in forma breve già all’esito della udienza camerale cautelare;
e in ogni [#OMISSIS#]
e per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione giudicatrice [#OMISSIS#] procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2– Diritto Comparato.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge per omessa “valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni” dei candidati. Difetto assoluto di motivazione sia nei “giudizi” individuali che in quello collegiale. Manifesta e inspiegabile omessa considerazione di circostanze fattuali determinanti per la valutazione del prof. [#OMISSIS#]. Eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche, per illogicità e arbitrarietà, dei “giudizi” espressi dalla commissione circa il candidato [#OMISSIS#], e per carenza di istruttoria. Disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente: che non sono stati valutati analiticamente tutti i titoli e le pubblicazioni presentate; che i giudizi sono pressoché identici tra loro e a quello collegiale; che non corrisponde la vero il fatto della non individuabilità del contributo specifico nei lavori in collaborazione; che negli ultimi anni non solo è cresciuto all’interno della fascia A come numero di pubblicazioni ma, altresì, le riviste sulle quali risultano le sue pubblicazioni sono tra le migliori in termini qualitativi; che i giudizi sono comunque errati; che la motivazione è illogicità e non adeguata; che la Commissione ha dedicato in media 2,53 minuti complessivi a ciascuno dei candidati.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4, per l’abilitazione ai professori di prima fascia, stabilisce che [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati la commissione si deve attenere ai seguenti criteri: “a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”.
L’art. 4 stabilisce poi che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
Mentre l’art. 5, in relazione alle abilitazione per professore di seconda faccia, richiede, tra l’altro, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
È poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, è da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Ilsindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Infatti, tutti e cinque i componenti della Commissione hanno concluso che l’attività scientifica del candidato non possa essere considerata idonea al conseguimento dell’abilitazione scientifica.
I criteri di valutazione adottati dalla Commissione (numero di pubblicazioni, continuità temporale, attività didattica e di ricerca, partecipazione a comitati editoriali…) sono stati seguiti in maniera analoga anche rispetto [#OMISSIS#] altri candidati.
Ne deriva che i giudizi espressi dalla commissione esaminatrice non possono ritenersi illogici o irragionevoli o sproporzionati rispetto alle risultanze documentali.
Peraltro, come già osservato, nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del [#OMISSIS#] amministrativo.
Il giudizio della commissione giudicatrice in tali selezioni, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed essendo esercizio dell’ampia sfera della discrezionalità tecnica, è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
La Commissione ha ritenuto, tra l’altro, che “il lavoro monografico del 2017, titolato “Comparative Competition Law and Economics”, è a firma con altri due autori (pur vedendo la partecipazione anche di ulteriori autori alla stesura dei capitoli che compongono l’opera): il contributo del candidato a specifiche parti del volume non è autonomamente individuabile (firma, con altri autori, i capitoli 4, 7 e 9) ed, in ogni [#OMISSIS#], l’opera ha, nel suo complesso, portata essenzialmente manualistica e ricognitiva, senza spunti critici rilevanti. La monografia, pubblicata nel 2018, è titolata “Standard setting and the Law. A Comparative Perspective”: il volume presenta indecisioni in termini di rigore metodologico e di applicazione del metodo comparatistico. Anche gli scritti minori, che toccano vari [#OMISSIS#] (crittografia, big data, diritti sportivi) segnalano un itinerario di formazione che potrà trovare in futuro più maturi svolgimenti. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e non sono ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale”.
L’esame del giudizio sopra riportato evidenzia che le ragioni che hanno condotto alla valutazione di inidoneità del ricorrente sono individuabili [#OMISSIS#] mancanza della maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa per il quale “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione poi alla dedotta esiguità del tempo dedicato dalla commissione ad esaminare i titoli presentati dai candidati, si ritiene di condividere quella giurisprudenza per la quale “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, [#OMISSIS#] una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (sent. 3653/2019 cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 31/07/2019