E’ immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito alla legge 17 agosto 2005, n. 168 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione III, 24 marzo 2017, n. 3885).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 maggio 2019, n. 6906
Studenti-Accesso università-Ammissione con riserva
N. 06906/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10824/2007 REG.RIC.
N. 10351/2018 REG.RIC.
N. 10404/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10824 del 2007, proposto da
-OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cunfida, 20;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 10351 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 10404 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Roma “La Sapienza” non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 10824 del 2007:
mancato inserimento in soprannumero [#OMISSIS#] graduatoria per l’ ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia a.a. 2007/08.
quanto al ricorso n. 10351 del 2018:
per l’annullamento
Revocazione del Decreto n. -OMISSIS-mediante il quale codesto onorevole Tribunale ha dichiarato la perenzione del giudizio iscritto al n. 1084/2007 R.g..
quanto al ricorso n. 10404 del 2018:
per l’annullamento
ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE del Decreto n. -OMISSIS-del Rettore dell’Università “La Sapienza” con il quale veniva accertato, “in via dichiarativa, la cessazione degli effetti dei provvedimenti cautelari menzionati nelle premesse e, quindi, la cessazione della sospensione della efficacia della mancata ammissione della studentessa -OMISSIS- [#OMISSIS#] graduatoria della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008. Articolo 2 – di annullare, per le ragioni esposte in premessa e a seguito di quanto accertato, in via dichiarativa, nell’articolo 1 del presente Decreto, tutti gli atti adottati dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti cautelari più volte citati e, quindi, tutti gli atti inerenti la carriera della studentessa -OMISSIS-. Articolo 2 di annullare, per le ragioni esposte in premessa e a seguito di quanto accertato, in via dichiarativa, nell’articolo 1 del presente Decreto, tutti gli atti adottati dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti cautelari più volte citati e, quindi, tutti gli atti inerenti la carriera della studentessa -OMISSIS-”. – di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente a permanere nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza”,.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell’ Universita’ e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 10824 del r.g. degli affari contenziosi dell’anno 2007 parte ricorrente chiedeva l’annullamento del mancato inserimento [#OMISSIS#] graduatoria in soprannumero relativa all’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia 2007/2008 di -OMISSIS-, del mancato inserimento al secondo anno del corso.
Con il ricorso di cui al r.g. n. 10351 del 2018, la ricorrente si opponeva alla perenzione dichiarata con decreto del ricorso n. 10824 del 2007, chiedendo la revocazione del relativo provvedimento.
Con il ricorso di cui al r.g. n. 10404 del 2018, la ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del Rettore dell’Università La Sapienza con il quale veniva accertata la cessazione degli effetti dei provvedimenti cautelari con cui la ricorrente era ammessa al corso di laurea in medicina e chirurgia.
2. La ricorrente, affetta da grave malattia metabolica, ha impugnato il provvedimento mediante il quale non era immatricolata al corso di laurea di medicina e chirurgia nell’anno 2007/2008 per mancato superamento dei quiz di ammissione. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-resa dal Tar Lazio, la ricorrente era tuttavia iscritta in via provvisoria al secondo anno della facoltà in questione (l’ordinanza era confermata poi dal Consiglio di Stato).
La ricorrente iniziava quindi il suo percorso di laurea e svolgeva diversi esami.
Nel novembre 2013 veniva notificato avviso di perenzione e quindi era dichiarata la perenzione del giudizio in oggetto.
In seguito al provvedimento di perenzione, il Rettore dell’Università la Sapienza dichiarava la cessazione degli effetti dei provvedimenti cautelari adottati e annullava tutti gli atti adottati dall’amministrazione in esecuzione degli stessi.
In via cautelare il Tar Lazio sospendeva gli effetti di tali atti.
2.1. Deve essere prioritariamente esaminata la domanda di revocazione del decreto di perenzione, posto che l’avviso di perenzione non risulta essere stato ritualmente comunicato a parte ricorrente.
In particolare, l’avviso non risulta essere stato comunicato all’indirizzo pec indicato dal ricorrente, con la conseguenza che il relativo ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento di perenzione e reiscrizione a ruolo del ricorso n. 10824 del 2007.
2.2. L’annullamento del decreto di perenzione comporta l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-adottato dal Rettore dell’Università La Sapienza che risulta sostanzialmente motivato e fondato sulla perenzione del giudizio n. 10824 del 2007 e sul conseguente venir meno degli effetti dei provvedimenti cautelari adottati in corso di tale giudizio.
L’annullamento del decreto di perenzione e la reiscrizione a ruolo del giudizio n. 10824 del 2007 determina che i provvedimenti cautelari adottati nel corso di tale giudizio siano nuovamente efficaci, con la conseguenza che la premessa di fatto dalla quale muoveva il citato decreto rettoriale è venuta meno.
Ne discende che il decreto n. -OMISSIS-deve essere annullato.
2.3. Per quanto concerne l’ammissione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia occorre premettere che la stessa è stata ammessa seppur con riserva al citato corso per effetto delle ordinanze cautelari emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato in corso di giudizio. Secondo una giurisprudenza, alla quale il collegio ritiene di aderire, “con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia. [#OMISSIS#] specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità” (Cons. St., sez. VI, 6 [#OMISSIS#] 2014, n. 2298; in senso conforme con riferimento al conseguimento del titolo abilitante si vedano T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e n. 12674/2015). Il Collegio, infatti, come chiarito dalla Sezione in analoghe occasioni ritiene che “è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla L. n. 168 del 2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela” (cfr. Tar Lazio, Sezione III, 24 marzo 2017, n. 3885).
In conclusione, alla luce del consolidamento della posizione della ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
3. In considerazione dell’esito della lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il decreto del Rettore dell’Università La Sapienza n. -OMISSIS-;
– annulla il decreto di perenzione n. -OMISSIS-reso dal Tar del Lazio;
– dichiarata improcedibile il ricorso n. 10824 del 2007 per sopravvenuta carenza di interesse;
– compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS- e gli altri soggetti indicati in sentenza.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 31/05/2019
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.