TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 4 maggio 2021, n. 5178

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione sintetica e sommaria - Autonomia fra valutazione dei titoli e valutazione delle pubblicazioni

Data Documento: 2021-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte della censura del ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare una motivazione particolarmente stringente per il giudizio di non idoneità, avendo lo stesso ottenuto una positiva valutazione dei titoli, il Collegio ha affermato che “la valutazione positiva degli indicatori, per vero, attesta il superamento, o meno, di un dato quantitativo relativo alla produzione scientifica dei candidati e, pertanto, deve essere tenuta distinta dall’apprezzamento qualitativo che la Commissione è tenuta ad effettuare sulle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016. A venire in rilievo sono due valutazioni distinte, che hanno ad oggetto differenti profili di indagine, quantitativo il primo e qualitativo il secondo, senza contare che i lavori presi in considerazione a tali fini non sono neppure coincidenti. In altri termini, non è possibile ritenere che i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli, ovvero relativi al superamento degli indicatori, debbano necessariamente riverberarsi sull’accertamento della qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento”.

A fronte della doglianza del ricorrente in base alla quale la Commissione si sarebbe comunque espressa in modo eccessivamente sintetico e sommario, tanto da non consentire di individuare l’iter valutativo seguito, il giudice amministrativo ha affermato che “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Tuttavia, il Collegio ritiene altresì di dover sottolineare come, sempre secondo consolidata giurisprudenza, si ritiene “non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 2509/2021). In altre parole, non è il grado più o meno elevato di sinteticità utilizzato dalla Commissione nella redazione del giudizio collegiale a determinare l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione, quanto piuttosto l’impossibilità che tale illustrazione della volontà dell’organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli Commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo.
Tanto chiarito, il Collegio non ritiene applicabili i suoi precedenti in materia al caso di specie, tenuto conto che a fronte di un giudizio collegiale sulla qualità delle pubblicazioni inopinatamente formulato in maniera concisa, le ragioni per cui i lavori scientifici del candidato non sono stati considerati meritevoli a fondare un giudizio di idoneità alle funzioni di professore di prima fascia, ove si rammenta che è necessario l’accertamento della “piena maturità scientifica”, desumibile dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, risultano essere chiaramente evidenziate nei giudizi individuali.

Contenuto sentenza

N. 05178/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06338/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– dei giudizi, collegiali e individuali, espressi con riferimento al prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 10/D1 (Storia antica), quarto quadrimestre, pubblicati sul [#OMISSIS#] internet MIUR-ASN in data 1° luglio 2020;
– dei verbali relativi ai lavori della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 10/D1 (Storia antica), nominata con decreto direttoriale n. 2840 del 29 ottobre 2018, ed in particolare: del verbale n. 1 (quadrimestre IV) della seduta dell’8 giugno 2020 (doc. 3), [#OMISSIS#] la quale la Commissione ha proceduto all’esame di tutti i candidati alla prima e alla seconda fascia di docenza;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 27 aprile 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/D1 – “Storia antica”.
2. L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato sia una memoria che delle note di udienza, insistendo per l’accoglimento del gravame e chiedendo il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
3. All’udienza del 27 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio ritiene opportuno effettuare, preliminarmente, un seppur breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
4.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
5. Nel [#OMISSIS#] di specie, al ricorrente sono stati riconosciuti tutti i titoli prescelti dalla Commissione (otto) ed è stato positivamente riscontrato il superamento di due su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’unanimità tenuto conto che “[…] Dopo inizi promettenti l’attività di ricerca del candidato si è limitata a indagini sull’area danubiana e soprattutto sulla Dacia [#OMISSIS#] che, nonostante l’ampiezza dei lavori a ciò dedicati, non hanno raggiunto esiti di originalità. Al contrario il candidato tende a ripetere contenuti simili in lavori diversi e a limitarsi a un livello descrittivo che non [#OMISSIS#] innovazione alla comprensione storica. La buona formazione di epigrafista e di archeologo non si traduce, nel lavoro del candidato, in un’analisi storica efficace: anzi il candidato incorre in errori di metodo in occasione di analisi quantitative su dati epigrafici e, assai diffusamente, si limita a sintesi generiche. Il profilo internazionale del candidato è limitato a contatti accademici locali legati al principale tema di ricerca e all’area geografica di riferimento. […]”.
6. Il gravame è affidato a tre mezzi di impugnazione con cui, riassumendo, è stata censurata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, dell’art. 5, co. 1 e dell’art. 6 del d.m. n. 120/2016, nonché del suo Allegato B e dell’art. 8 co. 6 del d.P.R. n. 95/2016, oltre ad eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento, travisamento di fatti e ingiustizia manifesta.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
7. Con una prima ed articolata doglianza il ricorrente deduce l’illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione con riferimento ai titoli presentati.
La censura è inammissibile per carenza di interesse.
Come già precedentemente evidenziato il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale postula il possesso congiunto di tre requisiti chiave, tra i quali ricorre anche l’aver ottenuto una favorevole valutazione di almeno tre titoli tra quelli prescelti dalla Commissione. Nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente ha ottenuto un giudizio positivo con riferimento a tutti gli 8 dei titoli individuati dai Commissari, integrando abbondantemente il requisito prescritto dalla [#OMISSIS#] ed essendo conseguentemente irrilevanti le precisazioni contenute nel giudizio finale. Del resto, la valutazione di non idoneità al conseguimento dell’ASN quale professore di prima fascia non si appunta sull’insufficiente numero di titoli o di pubblicazioni presentate, quanto piuttosto sulla qualità dei lavori scientifici offerti in valutazione ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016, venendo così in rilievo la carenza di qualsiasi interesse del ricorrente a contestare la valutazione dei suoi titoli, in quanto favorevole e comunque irrilevante ai fini della valutazione negativa finale.
8. Con un secondo mezzo di impugnazione ad essere censurato è il giudizio di non originalità delle pubblicazioni presentate per difetto di motivazione.
Anche tale censura non pare meritevole di pregio.
La prospettazione di parte muove dal presupposto che avendo il candidato ottenuto una valutazione positiva degli indicatori, superandone due su tre, la Commissione avrebbe dovuto adottare una motivazione particolarmente stringente per un giudizio di non idoneità.
A tal proposito, il Collegio ritiene tali considerazioni non centrate rispetto a quello che è il quadro normativo in materia di ASN sopra richiamato. La valutazione positiva degli indicatori, per vero, attesta il superamento, o meno, di un dato quantitativo relativo alla produzione scientifica dei candidati e, pertanto, deve essere tenuta distinta dall’apprezzamento qualitativo che la Commissione è tenuta ad effettuare sulle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016.
A venire in rilievo sono due valutazioni distinte, che hanno ad oggetto differenti [#OMISSIS#] di indagine, quantitativo il primo e qualitativo il secondo, senza contare che i lavori presi in considerazione a tali fini non sono neppure coincidenti.
In altri termini, non è possibile ritenere che i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli, ovvero relativi al superamento degli indicatori, debbano necessariamente riverberarsi sull’accertamento della qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento.
Tanto premesso, parte ricorrente precisa come la Commissione si sarebbe comunque espressa in modo eccessivamente sintetico e sommario, tanto da non consentire di individuare l’iter valutativo seguito.
Orbene, sulla necessità che il giudizio espresso dalla Commissione sulla qualità delle pubblicazioni sia sorretto da adeguata motivazione questa Sezione ha avuto modo più volte di ribadire che “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Tuttavia, il Collegio ritiene altresì di dover sottolineare come, sempre secondo consolidata giurisprudenza, si ritiene “non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (cfr., da [#OMISSIS#], T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 2509/2021).
In altre parole, non è il grado più o meno elevato di sinteticità utilizzato dalla Commissione [#OMISSIS#] redazione del giudizio collegiale a determinare l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione, quanto piuttosto l’impossibilità che tale illustrazione della volontà dell’organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli Commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo.
Tanto chiarito, il Collegio non ritiene applicabili i suoi precedenti in materia al [#OMISSIS#] di specie, tenuto conto che a fronte di un giudizio collegiale sulla qualità delle pubblicazioni inopinatamente formulato in maniera concisa, le ragioni per cui i lavori scientifici del candidato non sono stati considerati meritevoli a fondare un giudizio di idoneità alle funzioni di professore di prima fascia, ove si rammenta che è necessario l’accertamento della “piena maturità scientifica”, desumibile dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, risultano essere chiaramente evidenziate nei giudizi individuali. In merito, pare possibile richiamare le valutazioni individuali espresse dal Prof. Lo Cascio che ha proceduto ad un excursus analitico dei lavori scientifici presentati dal candidato, evidenziandone i punti negativi.
La censura va pertanto respinta ritenendo il giudizio collegiale immune dai dedotti vizi di illegittimità, essendo sorretto dal contenuto dalle valutazioni espresse dai singoli Commissari e da un giudizio di non idoneità espresso all’unanimità.
9. Con un terzo ed [#OMISSIS#] motivo parte ricorrente ha contestato la valutazione ricevuta per eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La Commissione, invero, avrebbe confuso la Dacia con la Dacia [#OMISSIS#], sovrapponendo periodi storici differenti ed errando nel valutare poco [#OMISSIS#] la sua produzione scientifica.
Anche quest’[#OMISSIS#] doglianza va disattesa.
In disparte la genericità della deduzione, con la quale parte ricorrente si è limitata a paventare un asserito errore compiuto in sede di valutazione tecnica senza fornire alcuna dimostrazione al riguardo, il Collegio non può non rilevare come l’aspetto censurato, anche a volerlo ritenere fondato, non potrebbe sovvertire la valutazione negativa effettuata dal medesimo organo collegiale sulle pubblicazioni, tenuto conto che la stessa si appunta, in maniera decisiva, sulla non originalità derivante dal contenuto descrittivo di gran parte dei lavori scientifici offerti in valutazione, nonché sul limitato impatto internazionale degli stessi.
10. Per quanto precede, il ricorso va respinto in quanto infondato.
11. L’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/05/2021