É illegittima la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (nel caso di specie, per professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale) nel caso in cui i mebri di Commissione non siano in possesso delle attestazioni, da parte dei rispettivi atenei, delle positive valutazioni delle attività di ricerca e di insegnamento, con violazione dell’art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lett. f), h) della legge n. 240/2010.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 6 luglio 2020, n. 7724
Abilitazione Scientifica Nazionale - Possesso delle attestazioni, da parte dei rispettivi atenei, delle positive valutazioni delle attività di ricerca e di insegnamento - art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lett. f), h) della legge n. 240/2010
N. 07724/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04162/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e La Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superio, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Universita’ Iuav di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione e La Semplificazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Nel Settore Concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale, Università Iuav di Venezia, Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro non costituiti in giudizio;
per l’ attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 1/2019, depositata il 02/01/2019, e notificata alle controparti il 02/01/2019, con la quale si è ordinato la rivalutazione del dott. Toscano nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia, indetta con D.D. n. 222/2012, da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Universita’ Iuav di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 il dott. Emiliano [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano partecipava alla procedura, indetta con D.D. 222/2012, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale.
All’esito della predetta procedura, con ricorso R.G. n. 5625/2014 e con successivi motivi aggiunti, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano ha impugnato, per profili generali e particolari, i regolamenti, gli atti ed il giudizio negativo espresso nei suoi confronti nella procedura suddetta dalla prima Commissione di valutazione.
Con sentenza n. 5798/2015, resa dal T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. III, sul ricorso R.G. n. 5625/2014 e depositata in data 21 aprile 2015, è stato ordinato il riesame della posizione del dott. Toscano da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni, ossia entro il 20 luglio 2015.
In particolare, Il T.A.R. ha ritenuto che “la Commissione non avrebbe attribuito l’abilitazione facendo esclusivo riferimento ai lavori presentati ai fini della valutazione, senza tener conto in alcun modo degli altri titoli ed, in particolare dell’attività di docenza svolta dall’interessato” e che “Nel caso di specie, l’omessa valutazione dei profili indicati dal ricorrente che integra il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della Commissione”.
Il ricorrente, con diffida del 15 ottobre 2015 a mezzo P.E.C., invitava le Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, ad avviare la procedura di riesame della sua posizione da parte di una Commissione in diversa composizione.
In data 2 marzo 2016 la seconda Commissione nominata esaminava il curriculum ed i titoli del dott. Toscano e perveniva nuovamente ad un giudizio negativo, negando l’abilitazione.
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano impugnava il secondo giudizio negativo con motivi aggiunti al ricorso in ottemperanza.
Con sentenza n. 1/2019 il T.A.R. Lazio (Sez. terza bis) annullava il giudizio della seconda Commissione e ordinava la rivalutazione del ricorrente da parte di una nuova Commissione.
Il T.A.R. Lazio annullava il giudizio della seconda Commissione avendo rilevato l’illegittima disapplicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche previsti dal D.M. 76/2012.
A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano presentava ricorso, successivamente integrato con motivi aggiunti, per l’ottemperanza della predetta sentenza n. 1/2019.
L’Amministrazione provvedeva a nominare una nuova Commissione che procedeva alla rivalutazione del candidato.
In data 17 settembre 2019 veniva pubblicato l’esito della valutazione, recante il giudizio “non idoneo” nei confronti del ricorrente.
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano impugnava con motivi aggiunti l’esito della valutazione della predetta Commissione nominata per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1/2019.
Con ordinanza n. 11998/2019 il T.A.R. Lazio disponeva la conversione del [#OMISSIS#] in giudizio ordinario di cognizione fissando l’udienza pubblica al giorno 28 aprile 2020.
In data 28 aprile 2020, con ordinanza n. 4690/2020, il Tribunale ordinava all’Amministrazione di depositare, entro il termine di quaranta giorni, le attestazioni delle positive valutazioni, da parte degli atenei di provenienza, dei commissari membri della Commissione che aveva rivalutato il ricorrente a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n.1/2019.
L’Amministrazione intimata non forniva le predette attestazioni.
Il ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi:
I) Violazione e/o elusione delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 5798/2015 e n. 1/2019.
A.II Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 16, comma 3, lettera. a), L. n. 240/2010, dell’art. 8, comma 4, D.P.R. n. 222/2011, dell’art. 3, comma 1, D.M. n. 76/2012, dell’art. 4, comma 4, D.D. n. 222/2012. Omessa valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni. Eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà, manifesta irragionevolezza ed evidente genericità dei giudizi sul ricorrente. Difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della commissione.
A.II.a. Omessa applicazione e/o ponderazione “equilibrata” dei criteri e parametri generali di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4, D.M. n. 76/2012. Difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della commissione.
A.II.b. Manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, incongruenza ed incompletezza della valutazione delle pubblicazioni del ricorrente. Erronea applicazione ed interpretazione dei criteri e parametri predefiniti, in quanto basata sull’utilizzo in concreto di criteri applicativi ed interpretativi in contrasto con quelli previsti dal D.M. n. 76/2012 e non deliberati nella riunione del 2 aprile 2013. Violazione e/o falsa applicazione, in particolare, dell’art. 5, comma 2, lettera a) e dell’art. 5, comma 3, lettera. b), D.M. n. 76/2012. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della commissione.
A.III. Ingiustizia manifesta, conclamati disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione in particolare dell’art. 5, comma 3, lett. a) e b), dell’art. 5, comma 4, lett. b), dell’art. 6, comma 4, lett. b), dell’Allegato B, n. 4, lett. b), D.M. n. 76/2012. Difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della commissione.
A.IV. Violazione del principio di pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici di cui all’art. 16, comma 3, lettera e), ultima parte, L. n. 240/2010, all’art. 8, comma 7, D.P.R. n. 222/2011 ed all’art. 4, comma 6, D.D. n. 222/2012. Inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dei giudizi individuali e collegiali espressi.
A.V. Omessa predeterminazione delle modalità di svolgimento delle riunioni telematiche. Violazione del principio di predeterminazione della sede di svolgimento della procedura di cui al D.D. n. 222/2012 e dei principi generali e delle regole di svolgimento delle riunioni telematiche. Inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dei giudizi individuali e collegiali espressi. Incompetenza del Magnifico Rettore dell’Università IUAV di Venezia ad autorizzare lo spostamento della sede di svolgimento. Violazione delle regole della collegialità.
B.I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 7 e 8, L. n. 240/2010 e dell’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 222/2011. Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o illegittimità della deroga consentita dall’ art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 222/2011 e dall’art. 8, comma 8, del D.M. n. 76/2012.
B.II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lettera f) ed h), L. n. 240 del 2010. Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o illegittimità dell’atipico sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari previsto dall’art. 6, commi 4 e 5, D.P.R. n. 222/2011 e dall’art. 8 D.M. n. 76/2012. Violazione del principio del legittimo affidamento.
B.III. Violazione e/o dell’art. 16, comma 3, L. n. 240/2010. Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o illegittimità degli artt. 1, comma 1, lettera o) e p), 2, 4, comma 4, lettera a), 5, comma 4 lettera a), 6, 8, comma 3, 9, comma 2, allegato A ed allegato B, D.M. n. 76/2012. Eccesso di potere per macroscopiche genericità, indeterminatezza ed incertezza degli indicatori non bibliometrici e delle c.d. mediane degli indicatori.
B. IV. Illegittimità delle proroghe disposte per la conclusione delle procedure. Difetto assoluto di attribuzione. Eccesso di potere per incompetenza, Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo. Illegittimità derivata.
B.V. Violazione del termine di conclusione delle procedure di abilitazione. Carenza di potere. Eccesso di potere per incompetenza. Violazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata
B. VI. Violazione dell’art. 16, comma 3, lettera. f) L. n. 240/2010. Nullità dell’art. 6, comma 7, D.P.R. n. 222/2011 per difetto assoluto di attribuzione del Governo e conseguente nullità ed inefficacia, in via derivata, di tutti gli atti della procedura per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/C1. Irregolare composizione per mancanza del membro OCSE.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 1/7/2020, tenutasi secondo le modalità di cui
all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/20202, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene opportuno precisare l’àmbito del presente giudizio.
Il sindacato di questo giudice si riferisce, infatti, al giudizio reso dalla Commissione incaricata della rivalutazione a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1/2019. Non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure che sono già state oggetto di pronuncia giudiziale con sentenze n. 5798/2015 e n. 1/2019 relative ai giudizi formulati rispettivamente dalla prima e dalla seconda Commissione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente le censure con effetto caducatorio sull’intera procedura di valutazione (in particolare i motivi di cui alla lettera B.I e B II. del ricorso per motivi aggiunti).
Le censure sono fondate.
Sostiene il ricorrente che i membri della terza Commissione non sarebbero in possesso delle attestazioni, da parte dei rispettivi atenei, delle valutazioni delle attività di ricerca e di insegnamento. Tale circostanza configura, secondo quanto prospettato dal ricorrente, una violazione dell’art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lett. f), h) della L. n. 240/2010.
La difesa erariale controdeduce specificamente sul punto sostenendo la legittimità dell’art. 9 del D.P.R. n. 222/2011 che ha previsto, per i primi due anni di applicazione della riformata abilitazione, l’esclusione della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della L.N. 240/2010.
Il Collegio osserva che il Consiglio di Stato, già intervenuto in analoga questione con sentenza n. 6675/2018, ha chiarito che “l’individuazione dei Commissari fondata sulla valutazione della sola attività di ricerca secondo i criteri dell’ANVUR non è rispettosa della L. n. 240/2010”.
Si deve, pertanto, escludere la validità del regime derogatorio previsto per l’art. 6, comma 7 della L. n. 240/2010 dal momento che le fonti secondaria delegate (in questo caso il D.P.R. n. 222/2011 e il D.M. 76/2012) hanno previsto un regime elusivo e contrastante con le previsioni della fonte primaria (la L. n. 240/2010).
I Commissari membri della terza Commissione che ha, da ultimo, hanno valutato il ricorrente, non risultano in possesso delle positive attestazioni delle valutazioni, da parte degli atenei di provenienza, della positiva attività di insegnamento e di ricerca.
In proposito il Collegio osserva che l’art. 16, terzo comma, lett. h) prevede l’inserimento, nelle liste per il sorteggio dei Commissari per l’abilitazione, dei “soli” professori positivamente valutati ai sensi dell’art. 6, comma 7 della medesima legge.
Ciò vale ad escludere, senza dubbio alcuno, che professori che non siano in possesso delle predette attestazioni recanti positiva valutazione delle attività di insegnamento e di ricerca possano essere sorteggiati come membri delle Commissioni di valutazione per l’abilitazione scientifica.
Il contegno dell’Amministrazione, che non ha fornito le richieste attestazioni delle valutazioni, da parte dei rispettivi atenei, dei Commissari membri della terza Commissione, va valutato come argomento di prova a favore del ricorrente ex art. 64, quarto comma del codice del processo amministrativo.
Dall’accoglimento del motivo di ricorso in esame discende la radicale illegittimità di tutta la procedura che ha avuto come esito il giudizio negativo espresso dalla Commissione nominata con D.D. MIUR n. 375/2018 e successivamente integrata con D.D. n. 3341/2018 nelle persone di:
Prof. [#OMISSIS#] Rossi
Prof. Joerg Luther
Prof.ssa [#OMISSIS#] D’Amico
Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
I restanti motivi di ricorso si intendono assorbiti dall’accoglimento delle presenti censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in euro 1.5000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Emiliano [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/07/2020