N. 07794/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] Crupi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
[#OMISSIS#] Costa, Barbara Pilot e [#OMISSIS#] Sirna, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Quaraniello e [#OMISSIS#] Saccà non costituite in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
– della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014;
– del D.M. n. 449/2013 e del D.M. n. 986/2013 nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio di bonus nei confronti degli studenti con voto di diploma inferiore all’80-esimo percentile;
– dei provvedimenti ministeriali e dell’Ateneo nella parte in cui non tengono conto delle rinunce e degli scorrimenti in essere al fine della verifica dei candidati da ammettere in sovrannumero e degli altri atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio tenutasi con le modalità di cui all’articolo 84 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il dott. [#OMISSIS#] Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui sono stati esclusi dalla selezione per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014.
Conseguentemente all’opposizione formulata da una delle parti controinteressate, ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/71, gli stessi hanno tempestivamente provveduto ad instaurare il giudizio davanti a questo Tribunale per la sua prosecuzione sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 48 del codice del processo amministrativo.
Con l’ordinanza n. 1102/2014 è stata accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti, con conseguente loro immatricolazione in sovrannumero “con riserva” al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le rispettive Università indicate nel ricorso.
Con successivo decreto n. 5360/2019, rilevata la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, nel termine e nei modi di cui all’art. 82, co. 1 c.p.a., è stata dichiarata la perenzione del ricorso.
A seguito di opposizione, con l’ordinanza n. 14554/2019 il provvedimento monocratico in parola è stato revocato dal Collegio con fissazione dell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 per il prosieguo.
Con memoria del 21 maggio 2020 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto:
– per Crupi [#OMISSIS#], una pronuncia dichiarativa della sopravvenuta carenza di interesse posto che la stessa, in via sopravvenuta, ha ottenuto l’anelata ammissione al corso universitario in parola per scorrimento della graduatoria, non beneficiando della tutela cautelare medio tempore concessa in sede giurisdizionale;
– per i rimanenti ricorrenti l’accertamento del consolidamento delle rispettive posizioni, nella considerazione che due di loro hanno già conseguito la Laurea in Odontoiatria, completando il prescritto percorso universitario, mentre la rimanente ricorrente è in procinto di conseguire il titolo di studio universitario nella sessione di laurea fissata per il mese di luglio 2020.
In data 26 giugno 2020 parte ricorrente, con note di udienza alternative alla discussione da remoto ex art. 4 del d. l. n. 28/2020, ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
Le Amministrazioni resistenti risultano formalmente costituite in giudizio.
All’udienza del giorno 1 luglio 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione orale ed allo stato degli atti.
In accoglimento all’istanza di parte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, per quanto concerne la ricorrente Crupi [#OMISSIS#] la decisione si appunta sul fatto che, come depositato agli atti, la stessa ha ottenuto il diritto ad immatricolarsi al corso di laurea desiderato per via dello scorrimento della graduatoria di merito non beneficiando, di fatto, della tutela cautelare concessa da questo Tribunale. La sua iscrizione, pertanto, è avvenuto mediante un adempimento spontaneo dell’Amministrazione, in nessun modo riconducibili all’esecuzione del giudicato cautelare.
Per le rimanenti ricorrenti il Collegio intende aderire all’orientamento del Consiglio di Stato, recentemente richiamato dalla sentenza n. 6271/2020 di questa Sezione, con cui si “condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare”;
Ritenuto che, nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ampi stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, nn. 22682018 e 21552019), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;
Ritenuto nondimeno che, anche nel caso di specie come nei precedenti della sezione (rispetto ai quali, per ovvie ragioni di certezza del diritto, non vi sono elementi per discostarsene), vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
Richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell’interesse generale, vi è anche un’esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell’attività professionale”;
Valutato quindi che, ad avviso del Collegio, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2-bis, in subiecta materia […]” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5263 del 25.7.2019).
Sulla medesima questione, in diversa circostanza, il giudice amministrativo di appello ha avuto altresì modo di affermare che “Avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi ( e ciò non è stato smentito o contestato dalla parte appellante), egli ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso, cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea.
Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005.
Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l’appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.
Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità.
Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)”( parere n. 940/2020).
Considerati tali principi va accolta l’istanza dei richiamati ricorrenti, avendo due di loro conseguito il titolo di studio mentre la rimanente è in procinto di laurearsi nel mese di luglio, avendo così dimostrato, in concreto ed in maniera effettiva, di poter proficuamente partecipare al corso universitario per il quale hanno sostenuto l’impugnato test di selezione.
In altri termini, se il Consiglio di Stato, come sopra evidenziato, ha più volte ribadito come il superamento degli esami del primo anno sia in grado di consolidare l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove selettive oggetto della controversia, tale ragionamento deve essere a fortiori seguito nel caso di specie dove le ricorrenti hanno addirittura completato con successo l’intero iter degli studi.
Ne consegue che, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, all’odierno giudizio risulta applicabile il principio di cui al richiamato art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, atteso che il notevole decorso del tempo unitamente al superamento di tutti gli esami di universitari (con sopravvenuto conseguimento del titolo in due casi su tre) costituiscono elementi più che consistenti per giustificare la sua applicazione nel caso di specie.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento a tutti i ricorrenti per le ragioni rispettivamente esposte in narrativa, con compensazione delle spese all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Profili
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/07/2020