TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 31 maggio 2019, n. 6962

Studenti-Accesso università-Equipollenza diplomi e attestati al diploma universitario di fisioterapia-Università straniera-Filiazione

Data Documento: 2019-05-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Se è vero da un lato che la assenza di autorizzazione ex art. 4 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, non consente il riconoscimento automatico dell’intero corso di studi (e dunque la parte specificamente dedicata al tirocinio), è anche vero dall’altro lato che ciò può dare luogo alla adozione di misure compensative (ripetizione tirocinio oppure esame idoneativo) ma non anche al mancato integrale riconoscimento del titolo di studio, comprensivo altresì della parte teorica comunque svolta nei termini anzidetti.

Contenuto sentenza

N. 06962/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13732/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13732 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata; 
per l’annullamento
– del provvedimento del 12 ottobre 2018 con il quale il Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane – ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale di infermiera conseguito dalla ricorrente in Iran al superamento di una prova attitudinale da sostenersi nel nursing generale e specialistico medico chirurgico;
– della lettera accompagnatoria della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane, di pari data;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale, comunque connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di tutela all’esame la ricorrente, cittadina iraniana, contesta la legittimità del provvedimento con il quale il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale di Infermiera dalla stessa conseguito in data 2 febbraio 2003 presso l’Università delle Scienze Mediche della città di Teheran, in Iran, della durata di cinque anni, all’espletamento di una prova attitudinale da sostenersi nell’area del nursing generale e specialistico medico e chirurgico.
1.1 Premette che il provvedimento odiernamente impugnato fa seguito ad un precedente decreto del 2 marzo 2018, con il quale il Ministero della Salute aveva già disposto di subordinare il riconoscimento del titolo professionale in questione al superamento di una misura compensativa, impugnato tramite il ricorso a questo TAR recante il n. RG 5256/2018.
1.2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
A. Violazione di legge: art. 49, comma 2 DPR 31 Agosto 1999, n. 394 e art. 16, comma 5 e art. 22 e seguenti del Titolo III, D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206.
B. Eccesso di potere per sviamento di potere – eccesso di potere per travisamento dei fatti – disparità di trattamento.
Il provvedimento ha tenore analogo al precedente del 2 marzo 2018, impugnato con il ricorso 5256/2018, ma la ricorrente non ha proposto alcuna ulteriore istanza così che la conferenza dei servizi ed il Ministero non potevano rivalutare la questione; inoltre al [#OMISSIS#] in esame dovrebbe trovare applicazione il comma 5 dell’art. 16 d.lgs. 206/2007 – secondo il quale non si procede alla convocazione della conferenza di servizi qualora si tratti di titoli identici ad altri già riconosciuti – poiché sono stati già riconosciuti, senza attribuzione di misure compensative, titoli analoghi conseguiti da altri cittadini iraniani.
Sarebbe, pertanto, errata la motivazione del provvedimento [#OMISSIS#] parte in cui afferma la diversità dei titoli oggetto di precedenti riconoscimenti.
Inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione “della natura, della composizione e della durata della formazione professionale conseguita”, richiesta dall’ art. 49 DPR 394/1999.
Peraltro, essendo stato il proprio titolo di studio valutato positivamente ai fini dell’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in esito al quale in data 17 dicembre 2013 la ricorrente ha conseguito la relativa Laurea Magistrale, il provvedimento sarebbe anche affetto da eccesso di potere per contraddittorietà.
Infine, sarebbe errato il riferimento al numero delle ore formative inerente il corso di studi della ricorrente, ciò che evidenzierebbe la carenza dell’istruttoria condotta dal Ministero.
2. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato la quale, con dovizia di argomentazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.
3. All’udienza del 14 [#OMISSIS#] 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Reputa il Collegio che le doglianze veicolate con il mezzo di tutela all’esame non possano essere condivise.
4.1. È in primo luogo infondata la censura inerente la violazione dell’art. 49 comma 2 del DPR 394/1999 e degli artt. 16, comma 5 e 22 e seguenti del d.lgs. 206/2007.
4.1.2. Sul punto occorre infatti preliminarmente evidenziare che l’amministrazione conserva costantemente il generale potere, di natura ampiamente discrezionale, di riesaminare le proprie decisioni, e ciò indipendentemente dalla presentazione di un’istanza in tal senso da parte dell’interessato.
4.1.3. Inoltre è solo affermato, ma non comprovato, con riferimento alla eccepita disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini iraniani il cui titolo di infermiere è stato riconosciuto senza l’attribuzione di misure compensative – circostanza che avrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, escluso l’indizione della conferenza di servizi – che il percorso formativo presupposto a tali riconoscimenti sia identico o analogo a quello seguito dalla ricorrente, del quale nel provvedimento impugnato viene evidenziata la carenza.
4.1.4. Quanto al titolo della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta dal decreto di riconoscimento in atti che lo stesso sia stato rilasciato nel 1990 dalla diversa “Università Islamica, Sezione di Shahrekord”.
4.1.5. Analogamente, i titoli conseguiti dagli altri cittadini iraniani, oggetto dei decreti di riconoscimento in atti, sono stati rilasciati da Università diverse da quella frequentata dalla ricorrente – rappresentata, come detto, dall’Università delle Scienze Mediche della città di Teheran – ovvero, in due casi, da quest’[#OMISSIS#] ma in epoca molto diversa (cioè nel 1984 quanto a Valijou Mehr e nel 1992 quanto a Fatemi Far Leila).
Anche il titolo della Sig.ra Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rispetto alla quale la ricorrente lamenta una più marcata disparità di trattamento, è stato peraltro rilasciato dall’Ateneo di “Mashhad”.
4.1.5. Reputa, pertanto, sul punto il Collegio che, non essendo provata l’identità del percorso formativo svolto da coloro che hanno ottenuto il riconoscimento diretto, la motivazione spesa nel provvedimento impugnato circa la relativa diversità, sulla quale è fondata l’attribuzione della misura compensativa, non possa ritenersi inficiata dalla dedotta disparità di trattamento.
4.2. Si ritiene, inoltre, non apprezzabile il profilo di violazione di legge dedotto in relazione alla mancata valutazione “della natura, della composizione e della durata della formazione professionale conseguita” richiesta dall’ art. 49 DPR 394/1999.
4.2.1. Ed infatti, premesso che in forza del disposto di cui all’art. 60 del d.lgs. 206/2007 il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea è disciplinato dagli art. 16 e seguenti dello stesso decreto (con applicazione, dunque del c.d. “regime di stabilimento”), risulta dirimente quanto nel [#OMISSIS#] di specie rilevato dalla conferenza di servizi tenutasi il 28.3.2018, il cui verbale non è stato peraltro specificamente impugnato da parte ricorrente, in merito alle rilevate carenze, nel percorso formativo seguito dalla Sig.ra Poorajabi sia con riferimento al numero di ore di formazione complessiva, soprattutto nelle ore di formazione teorica, sia in quanto [#OMISSIS#] stesso non risulta rappresentata l’area geriatrica e delle disabilità.
4.2.3. Dal titolo di studio della ricorrente prodotto in atti, come correttamente indicato in ricorso, risulta che la Sig.ra Poorajabi stessa abbia effettuato un corso di studi così articolato: 1674,5 ore di teoria, 323 ore di pratica e 2244 ore di tirocinio, per un totale di 4241,5 ore.
4.2.4. Tuttavia l’art. 38, comma 3 del d.lgs. 206/2007 dispone che il periodo formativo minimo dell’infermiere debba comprendere almeno tre anni di studi o 4600 ore d’insegnamento teorico e clinico.
4.2.5. È pertanto irrilevante la circostanza inerente l’erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, di un errato numero di ore formative (indicate in 1385 per la parte teorica) posto che, comunque, la ricorrente non risulta avere espletato il periodo formativo minimo imposto dalla normativa indicata, circostanza di per sé sufficiente a supportare la rilevata carenza formativa e la conseguente imposizione di misure compensative.
4.2.6. Quanto, infine, alla riscontrata mancanza di formazione in materia geriatrica e della disabilità, reputa la Sezione che la ricorrente non abbia adeguatamente provato l’erroneità del rilievo, non essendo a tale fine sufficiente il documento prodotto in atti, il quale rappresenta il programma ministeriale del corso in Scienze Infermieristiche, ma non quello concretamente seguito nell’ambito del percorso di studi.
4.3. Va, infine, respinta anche la doglianza inerente la contraddittorietà dell’azione amministrativa insita nel riconoscimento, ai fini dell’iscrizione corso di studi finalizzato al conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche relativamente alla quale il titolo di infermiera costituisce requisito d’accesso.
4.3.1. Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento può, infatti, configurarsi, come affermato dalla giurisprudenza “solo allorquando sussista, tra più atti successivi di un medesimo procedimento, un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà dell’Amministrazione; non sussiste invece tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro” (ex multis, Cons. di Stato sez. V, 31/12/2018, n.7315).
4.3.2. Nel [#OMISSIS#] di specie, come correttamente evidenziato dall’Avvocatura erariale, il titolo di studio posseduto dalla ricorrente è stato ritenuto idoneo allo specifico fine della prosecuzione degli studi universitari nell’ambito di un distinto procedimento di competenza di una amministrazione diversa (l’Università degli Studi di Milano-Bicocca), caratterizzato da metodologie e finalità differenti, non sovrapponibili a quelle utilizzate nel [#OMISSIS#] di specie aventi, invece, la finalità di valutare l’idoneità al diretto esercizio della professione sanitaria di infermiere, così che il dedotto profilo di illegittimità non può essere ritenuto sussistente.
5. In definitiva il ricorso deve essere respinto in ragione dell’infondatezza delle censure [#OMISSIS#] stesso spiegate.
6. La novità e particolarità della questione costituiscono, peraltro, giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 31/05/2019