TAR Lazio, Roma, Sez. III Stralcio, 15 giugno 2021, n. 7158

D.l. n. 180 del 2008, “blocco delle assunzioni” e affidamento sulle possibili assunzioni

Data Documento: 2021-06-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Il c.d. “blocco delle assunzioni” di cui al primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008 è una misura sancita da una norma a regime e tenore della quale il superamento del limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 determina a carico delle università statali, quale conseguenza automatica, il divieto di procedere all’espletamento di procedure concorsuali e all’assunzione di personale fino al rientro nei parametri massimi. Solo alle università che non superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di selezione indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni rideterminata ex lege.
La disciplina de qua non persegue finalità di carattere esclusivamente finanziario in quanto è rivolta anche a scopi di organizzazione generale, prefiggendosi l’obiettivo prioritario e strategico di incentivare le università a comportamenti virtuosi nell’ottica del conseguimento dei livelli qualitativi di autodisciplina sinteticamente descritti nella stessa struttura del fondo di finanziamento ordinario e nella più generale architettura del sistema di finanziamento pubblico delle università. Pertanto, il divieto dell’assunzione di nuovo personale non persegue solo lo scopo di evitare l’incremento di spesa, ma mira anche alla finalità di guidare l’ente universitario al rientro nei parametri, costringendolo a sospendere il reclutamento di personale e concorrendo a sostenere quella complessa opera di miglioramento qualitativo del servizio universitario che il legislatore si è prefisso, impedendo pertanto l’insorgere di affidamenti di sorta sulle possibili assunzioni a seguito di chiamata del Dipartimento – peraltro non suscettibili di radicare diritti soggettivi- o comunque prevalgono su di essi.

Contenuto sentenza

N. 07158/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09236/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9236 del 2013, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 26/B, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento 28 [#OMISSIS#] 2013 con cui l’università degli studi di [#OMISSIS#] “Tor Vergata” ha comunicato di non poter procedere all’assunzione del ricorrente [#OMISSIS#] qualità di professore di seconda fascia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 16 settembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota del 28 [#OMISSIS#] 2013 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, recante la comunicazione di non poter procedere alla sua assunzione a causa del divieto posto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/2008, convertito con modificazioni dalla L. 1/2009;
inoltre, l’Università precisava che non avrebbe potuto, comunque, dar seguito alla Chiamata del ricorrente poiché, alla data del 18 [#OMISSIS#] 2012, l’Idoneità del ricorrente era scaduta.
2. – Il dott. [#OMISSIS#] espone –per quanto qui più rileva- che l’Università ha dato corso al procedimento di presa in servizio del ricorrente il 17 ottobre 2008, allorché il Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università esprimeva parere favorevole alla sua chiamata, e che con nota del 7 febbraio 2013 il Dipartimento ha invitato il dott. [#OMISSIS#] a presentare tutta la documentazione utile per la valutazione relativa alla copertura di un posto di Professore di seconda fascia e, in seguito alla trasmissione della documentazione, il Dipartimento ha coinvolto l’Amministrazione centrale per la verifica della situazione economico-legislativa del medesimo.
Con parere del 26 marzo 2013, il MIUR precisava i motivi ostativi alla percorribilità della soluzione prospettata dall’Università per la nomina del dott. [#OMISSIS#], evidenziando l’anomalia per cui l’Università non aveva annullato, una volta incorsa nei “blocchi assunzionali”, la delibera di chiamata del 28 aprile 2011 del dott. [#OMISSIS#], il quale, in tesi, si sarebbe così visto precludere la possibilità di essere chiamato, e assunto, da altri Atenei.
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6 L. 230/2005.
Il comma 6 dell’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere un [#OMISSIS#] decadenziale dell’idoneità (5 anni), farebbe esplicito riferimento alla sola idoneità dei candidati non chiamati, in quanto dispone che «i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento»; pertanto, ai sensi della citata normativa, il dott. [#OMISSIS#], candidato idoneo e chiamato con delibera del Consiglio di Facoltà del 28 aprile 2011, non potrebbe incorrere in alcuna decadenza.
2) Eccesso di potere per violazione di prassi amministrativa e travisamento dei presupposti di fatto.
L’Università, nel valutare la richiesta di presa in servizio del dott. [#OMISSIS#] del 2 [#OMISSIS#] 2013, non avrebbe considerato il vincolo creatosi con la chiamata del 28 aprile 2011 tra il ricorrente e l’Università.
L’ateneo sarebbe stato tenuto ad assicurare al docente chiamato la possibilità di svolgere l’attività presso la relativa struttura universitaria”, e ciò perché sia la asserita prassi universitaria sia, seppur indirettamente, le disposizioni del MIUR considererebbero la chiamata alla stregua di una proposta vincolata di nomina che, una volta “radicata” dovrebbe solo essere formalizzata dal Rettore.
3) Eccesso di potere per contradditorietà dell’azione amministrativa.
L’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione resistente sarebbe poi evidente per la contraddittorietà della motivazione fornita a sostegno del provvedimento impugnato con precedenti atti e provvedimenti della stessa Università, ove si pensi che l’Università avrebbe procrastinato l’assunzione del dott. [#OMISSIS#] invocando, di volta in volta (a distanza di pochi mesi tra una comunicazione e l’altra), normative differenti.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e della L. 241/1990.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché contrastante con i principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione, atteso che se l’Università avesse dato seguito alla proposta di chiamata del Dipartimento in epoca antecedente all’aprile del 2011 (quando, cioè, ci sarebbero stati tutti i presupposti economici e normativi per l’assunzione), il dott. [#OMISSIS#] non avrebbe visto sacrificata la sua aspettativa di assunzione.
4. – L’Università intimata si è costituita con atto di stile, ma ha depositato note di udienza ex art. 28 DL n. 282020 e 25 DL n. 1372020, in data 22 aprile 2021.
5. – Il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha ribadito i propri assunti.
6. – All’udienza di smaltimento del 23 aprile 2021 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
8. – Va infatti osservato che la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 172012 ha affermato quanto segue:
“Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 180 del 2008 cit. “Le universita’ statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, [#OMISSIS#] restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale. Alle stesse università e’ data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”.
Il successivo comma 3 prevede che “il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita’ statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna universita’ destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. ».
La disposizione reca, ai commi successivi, ulteriori disposizioni volte a disciplinare la prosecuzione ed il completamento delle procedure di reclutamento di professori di I e II fascia indette nell’anno 2008.
Dall’esame del tessuto normativo si ricava che il c.d. blocco delle assunzioni di cui al primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008 è una misura sancita da una [#OMISSIS#] a regime a tenore della quale il superamento del limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 determina, quale conseguenza automatica, il precipitato del divieto, a carico delle università statali, di procedere all’espletamento di procedure concorsuali ed all’assunzione di personale fino al rientro nei parametri massimi. Solo alle università che non superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di selezione indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni rideterminata ex lege.
La disciplina fin qui esposta non persegue finalità di carattere esclusivamente finanziario in quanto è rivolta anche a scopi di organizzazione generale, prefiggendosi l’obiettivo prioritario e strategico di incentivare le università a comportamenti virtuosi nell’ottica del conseguimento dei livelli qualitativi di autodisciplina sinteticamente descritti [#OMISSIS#] stessa struttura del fondo di finanziamento ordinario e [#OMISSIS#] più generale architettura del sistema di finanziamento pubblico delle università. Pertanto, il divieto dell’assunzione di nuovo personale non persegue solo lo scopo di evitare l’incremento di spesa, ma mira anche alla finalità di guidare l’ente universitario al rientro nei parametri, costringendolo a sospendere il reclutamento di personale e concorrendo a sostenere quella complessa opera di miglioramento qualitativo del servizio universitario che il legislatore si è prefisso.”
9. – Alla luce di tali consolidati principi, è innanzitutto infondato il primo mezzo, in quanto la [#OMISSIS#] recante il blocco su chiamata ha l’evidente effetto di superare il comma 6 dell’art. 1 della L. 230/2005 invocato dal ricorrente; ragione per cui non rileva la questione di fatto adombrata dal dott. [#OMISSIS#], per cui la sua idoneità non sarebbe scaduta.
E’ altresì infondato il secondo motivo, poiché le norme di blocco delle assunzioni per le Università c.d. non virtuose, in quanto ispirate (anche) da esigenze di finanza pubblica, impediscono l’insorgere di affidamenti di sorta sulle possibili assunzioni a seguito di chiamata del Dipartimento – peraltro non suscettibili di radicare diritti soggettivi- o comunque prevalgono su di essi.
E sono, infine, infondati il terzo ed il quarto motivo, atteso che le norme medesime, sopravvenute, spogliano di rilievo le deduzioni volte a evidenziare contraddittorietà di motivazione (essendo norme di necessaria applicazione) e, inoltre, lungi dal violare il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ne costituiscono applicazione sotto il profilo finanziario.
10. – In conclusione il ricorso va respinto.
Per i peculiari [#OMISSIS#] della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 aprile 2021 in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 DL 1372020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/06/2021